IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Sirakova Boriana Hristova, nata il 29 maggio 1969 a V. Tarnovo (Bulgaria), cittadina bulgara, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale quinquennale di «Mashinen ingener» conseguito in Bulgaria, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che la richiedente e' in possesso del «Diploma za vishe obrazovanie - mashinen ingener» conseguito presso l'«Istituto Superiore di metalmeccanica ed elettrotecnica» di Sofia in data 30 giugno 1994 e rilasciato in data 31 gennaio 1995, che in Bulgaria abilita il titolare all'esercizio della professione di «ingegnere meccanico»; Vista l'attivita' di collaborazione documentata dalla richiedente; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la sig.ra Sirakova possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Terni in data 9 ottobre 1995, rinnovato in data 9 febbraio 2002 con validita' fino al 9 febbraio 2006, per motivi di lavoro autonomo; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Sirakova Boriana Hristova, nata il 29 maggio 1969 a V. Tarnovo (Bulgaria), cittadina bulgara, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.