IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Sirakova Boriana Hristova, nata il
29 maggio 1969 a V. Tarnovo (Bulgaria), cittadina bulgara, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12
del  sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo
accademico-professionale    quinquennale    di   «Mashinen   ingener»
conseguito in Bulgaria, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in
Italia della professione di ingegnere;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del «Diploma za vishe
obrazovanie   -   mashinen  ingener»  conseguito  presso  l'«Istituto
Superiore  di  metalmeccanica  ed  elettrotecnica»  di  Sofia in data
30 giugno  1994 e rilasciato in data 31 gennaio 1995, che in Bulgaria
abilita  il  titolare  all'esercizio  della professione di «ingegnere
meccanico»;
  Vista l'attivita' di collaborazione documentata dalla richiedente;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 14 dicembre 2004;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale degli ingegneri;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato   che  la  sig.ra  Sirakova  possiede  un  permesso  di
soggiorno  rilasciato dalla questura di Terni in data 9 ottobre 1995,
rinnovato  in  data  9 febbraio 2002 con validita' fino al 9 febbraio
2006, per motivi di lavoro autonomo;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra Sirakova Boriana Hristova, nata il 29 maggio 1969 a V.
Tarnovo  (Bulgaria),  cittadina  bulgara,  e'  riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli  «ingegneri»  sezione  A  -  settore  industriale  e
l'esercizio  della  professione  in Italia, fatta salva la perdurante
validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei
flussi migratori.