IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Baleyeva Natalia Anatolievna, nata il 25 marzo 1977 a Sverdlovsk (Ekaterinburg) (Federazione russa), cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «ingegnere» con specializzazione in «tecnologia della trasformazione chimica del legname» conseguito in Russia e rilasciato dall'Accademia statale tecnico forestale degli Urali di Ekaterinburg (Federazione russa) in data 21 giugno 2000, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere». Preso atto che il titolo cosi' conseguito conferisce in Russia il diritto ad esercitare le attivita' professionali di competenza della qualifica di cui e' in possesso la sig.ra Baleyeva, come confermato nella nota dell'ambasciata d'Italia a Mosca del 29 agosto 2003; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 27 gennaio 2005; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri espresso nella seduta di cui sopra e nella nota in atti datata 21 febbraio 2005; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 - cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 - e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la sig.ra Baleyeva possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 26 ottobre 2002, rinnovato in data 2 novembre 2004 con validita' fino al 2 novembre 2006, per motivi familiari; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Baleyeva Natalia Anatolievna, nata il 25 marzo 1977 a Sverdlovsk (Ekaterinburg) (Federazione Russa), cittadina russa, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.