.numaprv=16;
                             Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi  sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dall'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico  al  solo  fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  Nello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze  e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela
ambientale  ((  connesse  al  miglioramento della qualita' ambientale
dell'aria  e  alla  riduzione  delle  emissioni di polveri sottili in
atmosfera  nei  centri urbani, )) con una dotazione di 140 milioni di
euro   annui   a   decorrere  dal  2006.  Con  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente
e  della  tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra le
unita'   previsionali   di  base  degli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni interessate.
  2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto
collettivo  2004-2007  relativo  al  settore  del  trasporto pubblico
locale,  e'  autorizzata  la  spesa  di  260  milioni di euro annui a
decorrere  dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a
200  milioni  di  euro  annui, con quota parte delle maggiori entrate
derivanti  dal  comma  9  e,  quanto  a 60 milioni di euro annui, con
riduzione   dei   trasferimenti  erariali  attribuiti  dal  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato  a  qualsiasi  titolo assegnati a ciascun ente
territoriale  ((  interessato )) sulla base del riparto stabilito con
il decreto di cui a comma 3.
  3.  Le  risorse  di  cui al comma 2 sono assegnate alle regioni con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto  1997,  n.  281. Le risorse sono attribuite con riferimento
alla  consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre
2004  presso  le  aziende  di  trasporto  pubblico  locale.  Le spese
sostenute  dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende
degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilita' interno.
((    3-bis.  Le  somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato
derivanti  dalle  sanzioni irrogate per violazioni alla disciplina in
materia  di  autorizzazione  integrata ambientale, relativamente agli
impianti  di  competenza  statale,  nonche'  quelle  derivanti  dalle
tariffe  previste a copertura degli oneri per prestazioni e controlli
da  eseguire  da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  al  fine di dare attuazione alla direttiva 2002/96/CE del
Parlamento  europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti
di  apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata dalla
direttiva   2003/108/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
dell'8 dicembre  2003,  sono  riassegnate,  con  decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unita' previsionali di
base  dello  stato  di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela  del territorio per l'espletamento delle attivita' di verifica
e controllo di cui alle direttive comunitarie in materia.
  3-ter. All'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Eventuali trattamenti
aggiuntivi  rispetto a quelli erogati dall'I.N.P.S. al lavoratore del
settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di
categoria». ))
  4.  Nelle  more  della  stipulazione  del  contratto  di  programma
2003-2005  tra  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze per quanto
attiene   gli   aspetti  finanziari,  e  Anas  S.p.A.,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato a corrispondere alla
Anas  S.p.A.,  in  relazione  agli  obblighi di servizio pubblico nel
settore  stradale  previsti  dalla  convenzione  di  concessione, una
anticipazione  a  valere  sulle  somme iscritte nel conto dei residui
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per  l'anno  2005,  per  complessivi  650  milioni  di  euro, di cui,
rispettivamente,  per  l'ammontare di 450 milioni di euro nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base 3.1.2.45 e per l'ammontare di 200
milioni   di   euro  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base
3.2.3.48.
  5.  Per  assicurare  il rispetto degli obblighi finanziari connessi
alla   gestione   di   altri   servizi  pubblici  gestiti  in  regime
convenzionale,  a  decorrere  dal  2005 e' autorizzata la spesa di 20
milioni  di  euro.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri,  da  emanare  entro  trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, si provvede alla attuazione del presente
comma.
  6.  Per  le specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati
standard  di  ordine  pubblico,  sicurezza  e tutela dell'incolumita'
pubblica,   nell'ambito   delle   finalita'   di  cui  al  comma  548
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2005
e'  autorizzata  la  spesa  complessiva  di  100  milioni di euro per
l'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,  compresa  l'Arma  dei
carabinieri  e  le  altre  forze messe a disposizione dalle autorita'
provinciali  di  pubblica  sicurezza,  e  per  il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Alle somme di cui al presente comma si applicano le
disposizioni  previste dall'articolo 1, comma 549, della citata legge
n.  311  del  2004.  Per  le  esigenze  correnti di funzionamento dei
servizi dell'Amministrazione penitenziaria e' autorizzata la spesa di
10 milioni di euro per l'anno 2005.
  7.  Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del Corpo
della  guardia  di  finanza,  nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire, con
una  dotazione,  per  l'anno 2005, di 20 milioni di euro. Con decreti
del  Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare, anche con
evidenze  informatiche,  all'Ufficio  centrale  del bilancio, nonche'
alle  competenti  Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede  alla  ripartizione  del fondo tra le unita' previsionali di
base del medesimo stato di previsione relative al Corpo della guardia
di finanza.
  8.  Il  comma  235 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' abrogato.
  9. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo,
nonche'  l'aliquota  dell'accisa sul gasolio usato come carburante di
cui  all'allegato  I  del  testo unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al decreto legislativo
26 ottobre  1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate,
rispettivamente,  a euro 564 ed a euro 413 per mille litri. (( Per le
province  autonome  di Trento e di Bolzano le maggiori entrate di cui
al  periodo  precedente  sono  devolute  alle  stesse  nei modi e nei
termini  previsti  dai  rispettivi  statuti e dalle relative norme di
attuazione. ))
  Non  trova  applicazione  l'articolo 1, comma 154, secondo periodo,
della  legge  23 dicembre  1996,  n. 662. A decorrere dal novantesimo
giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto,
il   gasolio   usato   come   combustibile   per   il  riscaldamento,
indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere denaturato secondo
la formula e le modalita' stabilite dalla Agenzia delle dogane.
  10.  Per  i  soggetti  di  cui  all'articolo  5,  commi  1 e 2, del
decreto-legge    28 dicembre    2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere
conseguente   alle   disposizioni   di   cui  al  comma  9,  relative
all'incremento  dell'accisa  sul  gasolio  usato  come carburante, e'
rimborsato,  anche  mediante  la compensazione di cui all'articolo 17
del   decreto   legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni,    a   seguito   della   presentazione   di   apposita
dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo
le  modalita'  e  con  gli  effetti  previsti dal regolamento recante
disciplina  dell'agevolazione  fiscale  a  favore  degli esercenti le
attivita'  di trasporto merci, (( di cui al )) decreto del Presidente
della  Repubblica  9 giugno  2000,  n.  277.  Tali  effetti  rilevano
altresi'  ai  fini  delle disposizioni di cui al titolo I del decreto
legislativo  15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, e' autorizzata la
spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2006.
  11.  Agli oneri derivanti dal presentezione dei commi 2 e 4, pari a
euro  150.000.000  per  l'anno  2005  ed  a  euro 248.070.000 annui a
decorrere  dal  2006,  si fa fronte con le maggiori entrate derivanti
dal comma 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
          Riferimenti normativi:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, commi 148 e 549
          della  legge  30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
          (legge finanziaria 2005):
              «148.  A decorrere dal 1° gennaio 2005, nell'ambito del
          processo  di  armonizzazione al regime generale e' abrogato
          l'allegato  B  al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i
          trattamenti  economici  previdenziali di malattia, riferiti
          ai  lavoratori  addetti  ai  pubblici  servizi di trasporto
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  del citato regio
          decreto,  sono  dovuti  secondo  le norme, le modalita' e i
          limiti  previsti  per i lavoratori del settore industria. I
          trattamenti  economici previdenziali di malattia aggiuntivi
          rispetto  a  quelli  spettanti  ai  lavoratori  del settore
          industria,  o  comunque  diversi  dagli stessi, previsti ed
          applicati alla predetta data ai sensi del citato allegato B
          e  degli  accordi  collettivi  nazionali  che stabilivano a
          carico   delle  disciolte  Casse  di  soccorso  particolari
          prestazioni,  trasferite  dal  1°  gennaio 1980 all'INPS ai
          sensi  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  sono da
          considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia,
          obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.».
              «549.  Ferma  restando  la specifica finalizzazione, le
          somme di cui al comma 548 possono essere altresi' ripartite
          nel corso della gestione tra le unita' previsionali di base
          interessate  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da
          comunicare,  anche  con evidenze informatiche, al Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
          del   bilancio,   nonche'   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari e alla Corte dei conti.».
              - Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, reca:
          «Testo  unico delle disposizioni legislative concernenti le
          imposte  sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
          penali e amministrative.».
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1, comma 154, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica):
              «154.  La  misura  massima dell'imposta regionale sulla
          benzina  per autotrazione prevista dall'art. 17 del decreto
          legislativo  21 dicembre 1990, n. 398, e' elevata a lire 50
          a  litro.  L'operativita' di eventuali aumenti erariali per
          l'accisa  sulla  benzina  per autotrazione e' limitata, nei
          territori   delle   regioni   a   statuto  ordinario,  alla
          differenza  esistente  rispetto  all'aliquota in atto della
          citata imposta regionale, ove vigente.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 5, commi 1 e 2 del
          decreto-legge   28  dicembre  2001,  n.  452  (Disposizioni
          urgenti  in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di
          smaltimento  di  oli  usati, di giochi e scommesse, nonche'
          sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli,
          sulle  contabilita'  speciali, sui generi di monopolio, sul
          trasferimento    di   beni   demaniali,   sulla   giustizia
          tributaria,  sul funzionamento del servizio nazionale della
          riscossione   dei  tributi  e  su  contributi  ad  enti  ed
          associazioni)   convertito  in  legge,  con  modificazioni,
          dall'art. 1, legge 27 febbraio 2002, n. 16:
              «Art.  5  (Agevolazione  sul  gasolio  per autotrazione
          impiegato  dagli  autotrasportatori).  - 1. A decorrere dal
          1° gennaio  2002  e  fino  al  30 giugno  2002,  l'aliquota
          prevista  nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
          legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui
          consumi,  e  relative  sanzioni penali e amministrative, di
          cui  al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995, n. 504, e
          successive  modificazioni,  per il gasolio per autotrazione
          utilizzato  dagli esercenti le attivita' di trasporto merci
          con  veicoli  di  massa massima complessiva superiore a 3,5
          tonnellate   e'   ridotta   della  misura  determinata  con
          riferimento al 31 dicembre 2001.
              2.  La  riduzione  prevista  al  comma  1  si  applica,
          altresi', ai seguenti soggetti:
                a) agli  enti  pubblici  ed  alle  imprese  pubbliche
          locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
          legislativo  19 novembre  1997,  n.  422  e  relative leggi
          regionali di attuazione;
                b) alle  imprese  esercenti autoservizi di competenza
          statale,  regionale e locale di cui alla legge 28 settembre
          1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio
          del  16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato
          decreto legislativo n. 422 del 1997;
                c) agli   enti  pubblici  e  alle  imprese  esercenti
          trasporto di persone.».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei  redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni).
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'INPS  e  delle  altre somme a favore dello Stato, delle
          regioni   e   degli   enti   previdenziali,  con  eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti;   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli 27  e  33  del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) all'imposta   prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                  d-bis);
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f)   ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23  febbraio 1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                  h-ter)  alle  altre entrate individuate con decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                  h-quater)   al  credito  d'imposta  spettante  agli
          esercenti sale cinematografiche.
              2-bis.».
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno
          2000,   n.   277,  reca:  «Regolamento  recante  disciplina
          dell'agevolazione  fiscale  a  favore  degli  esercenti  le
          attivita'  di  trasporto  merci,  a norma dell'art. 8 della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448.».
            -  Il  titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
          n.  446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e
          delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della  disciplina dei tributi locali), reca: «Istituzione e
          disciplina    dell'imposta    regionale   sulle   attivita'
          produttive».