Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )).
    A  norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
      Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale
  1.  All'articolo 175  del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
richiesta  per  la  restituzione nel termine e' presentata, a pena di
decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale e' cessato il fatto
costituente caso fortuito o forza maggiore.»;
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.  Se e' stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di
condanna,  ((  l'imputato e' restituito, a sua richiesta, nel termine
per  proporre  impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia
avuto  effettiva  conoscenza  del  procedimento o del provvedimento e
abbia  volontariamente  rinunciato  a  comparire  ovvero  a  proporre
impugnazione  od  opposizione.  A  tale  fine l'autorita' giudiziaria
compie ogni necessaria verifica.»; ))
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
      «2-bis.  La richiesta indicata al comma 2 e' presentata, a pena
di  decadenza,  nel  termine  di  trenta  giorni  da  quello  in  cui
l'imputato  ha  avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso
di  estradizione  dall'estero,  il termine per la presentazione della
richiesta decorre dalla consegna del condannato.»;
    d) al  comma  3 il periodo: «La richiesta per la restituzione nel
termine  e'  presentata,  a  pena di decadenza, entro dieci giorni da
quello  nel  quale  e'  cessato  il fatto costituente caso fortuito o
forza  maggiore  ovvero,  nei casi previsti dal comma 2, da quello in
cui   l'imputato   ha   avuto  effettiva  conoscenza  dell'atto.»  e'
soppresso.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  175 del codice di
          procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
          pubblicata:
              «Art.  175 (Restituzione nel termine). - 1. Il pubblico
          ministero,  le  parti private e i difensori sono restituiti
          nel  termine  stabilito  a pena di decadenza, se provano di
          non  averlo  potuto osservare per caso fortuito o per forza
          maggiore.  La  richiesta per la restituzione nel termine e'
          presentata,  a  pena  di  decadenza,  entro dieci giorni da
          quello  nel  quale  e'  cessato  il  fatto costituente caso
          fortuito o forza maggiore.
              2.  Se  e'  stata  pronunciata  sentenza contumaciale o
          decreto  di  condanna,  l'imputato  e'  restituito,  a  sua
          richiesta,   nel   termine  per  proporre  impugnazione  od
          opposizione,  salvo  che  lo  stesso  abbia avuto effettiva
          conoscenza  del  procedimento  o  del provvedimento e abbia
          volontariamente  rinunciato  a  comparire ovvero a proporre
          impugnazione   od  opposizione.  A  tale  fine  l'autorita'
          giudiziaria compie ogni necessaria verifica.
              2-bis.  La richiesta indicata al comma 2 e' presentata,
          a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello
          in   cui  l'imputato  ha  avuto  effettiva  conoscenza  del
          provvedimento.  In  caso  di  estradizione  dall'estero, il
          termine  per la presentazione della richiesta decorre dalla
          consegna del condannato.
              3. La restituzione non puo' essere concessa piu' di una
          volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
              4.  Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che
          procede  al  tempo  della presentazione della stessa. Prima
          dell'esercizio  dell'azione  penale provvede il giudice per
          le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza
          o  decreto  di  condanna,  decide  il  giudice  che sarebbe
          competente sulla impugnazione o sulla opposizione.
              5.  L'ordinanza che concede la restituzione nel termine
          per  la proposizione della impugnazione o della opposizione
          puo' essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla
          impugnazione o sulla opposizione.
              6.  Contro  l'ordinanza  che  respinge  la richiesta di
          restituzione  nel  termine puo' essere proposto ricorso per
          cassazione.
              7.  Quando  accoglie  la  richiesta di restituzione nel
          termine  per proporre impugnazione, il giudice, se occorre,
          ordina  la  scarcerazione  dell'imputato  detenuto e adotta
          tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti
          determinati dalla scadenza del termine.
              8.  Se  la restituzione nel termine e' concessa a norma
          del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione
          del  reato, del tempo intercorso tra la notificazione della
          sentenza  contumaciale  o  del  decreto  di  condanna  e la
          notificazione    alla   parte   dell'avviso   di   deposito
          dell'ordinanza che concede la restituzione.».