IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1760  del  17 luglio  2000  che
istituisce  un  sistema  di  identificazione  e  di registrazione dei
bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti
a  base  di  carni bovine ed in particolare l'art. 22 che prevede che
gli  Stati  membri  adottino  le  misure  necessarie per garantire il
rispetto del presente regolamento;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1825/2000  del  25 agosto 2000,
recante  modalita'  di  applicazione del predetto regolamento (CE) n.
1760/2000  per  quanto  riguarda l'etichettatura delle carni bovine e
dei prodotti a base di carne bovina;
    Visto   il   decreto  ministeriale  del  30 agosto  2000  recante
indicazioni e modalita' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000
sulla  etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni
bovine  e  dei  prodotti  a  base  di carne bovina, ed in particolare
1'art.  15  che  prevede che la vigilanza sulla corretta applicazione
della  normativa  relativa  all'etichettatura  delle carni bovine sia
svolta   dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  in
collaborazione con le regioni e le province autonome;
    Vista  la  circolare n. 5 del 15 ottobre 2001 recante chiarimenti
sulla predisposizione dei disciplinari previsti dal decreto 30 agosto
2000;
    Visto  il  decreto  ministeriale  del  13 dicembre  2001  recante
disposizioni applicative al regolamento (CE) n. 1760/2000 - Titolo II
- Etichettatura carni bovine;
    Vista  la  circolare  n.  1  del  9 aprile 2003 recante ulteriori
chiarimenti sulle modalita' applicative previste dal predetto decreto
30 agosto 2000;
    Visto  il  decreto  legislativo  29 gennaio  2004, n. 58, recante
disposizioni  sanzionatorie  per  le  violazioni dei regolamenti (CE)
numeri   1760   e  1825  del  2000,  relative  all'identificazione  e
registrazione  dei  bovini,  nonche'  all'etichettatura  delle  carni
bovine  e  dei  prodotti  a base di carni bovine, a norma dell'art. 3
della legge 1° marzo 2002, n. 39;
    Visto    il    decreto   27 agosto   2004   recante   definizione
dell'attivita' di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il
controllo    e   certificazione   delle   produzioni   agroalimentari
regolamentate da norme comunitarie;
    Ritenuto  necessario  disporre di linee guida per l'effettuazione
dei controlli sulla etichettatura delle carni bovine;
    Vista   l'intesa  espressa  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  Stato,  regioni  e  province  autonome nella riunione del 3
febbraio 2005:
                              Decreta:
                           Articolo unico
    Sono  approvate  e  rese operative le Linee guida per i controlli
sulla  etichettatura  delle  carni  bovine,  giusta testo allegato al
presente decreto.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 25 febbraio 2005
                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2005
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  dei  Ministeri  delle  attivita'
produttive, registro n. 1, foglio n. 243