L'ISTITUTO  PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E DI
                        INTERESSE COLLETTIVO

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica del
13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Visto  il  regolamento  approvato  con  regio decreto del 4 gennaio
1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge del 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  17 marzo  1995,  n.  175,  di
attuazione  della  direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione
diretta   diversa  dall'assicurazione  sulla  vita  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo del 13 ottobre 1998, n. 373, recante
la  razionalizzazione  delle  norme  concernenti  l'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed in
particolare l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto   il   decreto  ministeriale  in  data  27 novembre  1990  di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa   e
riassicurativa   in   tutti  i  rami  danni  rilasciata  alla  Zurich
International Italia S.p.a.;
  Vista  la  lettera  del  31 marzo  2005  con  la  quale  la  Zurich
International  Italia  S.p.a., in conformita' con la delibera assunta
dal  Consiglio di amministrazione nella riunione del 27 gennaio 2005,
ha    comunicato    di    rinunciare    espressamente   all'esercizio
dell'attivita'  assicurativa  e  riassicurativa  nei  rami  Corpi  di
veicoli  ferroviari  (ramo 4), Corpi di veicoli aerei (ramo 5) e R.C.
aeromobili  (ramo  11),  di  cui  al punto A) dell'allegato al citato
decreto legislativo n. 175/l995;
  Considerato  che  ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma
1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in
relazione  alla  rinuncia  da parte della Zurich International Italia
S.p.a. all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei
rami sopra indicati;
                              Dispone:

  Ai  sensi  dell'art.  65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n. 175, la decadenza della Zurich International Italia S.p.a.,
con  sede in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
assicurativa   e   riassicurativa   nei  rami  4.  Corpi  di  veicoli
ferroviari, 5. Corpi di veicoli aerei e 11 R.C. aeromobili, di cui al
punto A) dell'allegato al suddetto decreto.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 15 aprile 2005
                                              Il presidente: Giannini