LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE

  Visto   il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  143  recante
disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art.
24,   comma  1,  che  costituisce  presso  il  CIPE  una  Commissione
permanente  per  il  coordinamento  e  l'indirizzo  strategico  della
politica commerciale con l'estero;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,  recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione,
il  riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  dei  Ministeri e, in
particolare,   gli   articoli 23  e  27  concernenti  rispettivamente
l'istituzione  e  le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  l'art.  33  del decreto legislativo n. 300/1999 sopra citato
concernente le attribuzioni del Ministero per le politiche agricole e
forestali;
  Vista  la  delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha
adeguato  il  proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;
  Vista  la  delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha
istituito  e regolamentato le commissioni previste dalla delibera del
9 luglio 1998 summenzionata;
  Vista  la  delibera  n.  25  del  12 marzo  2002 con cui il CIPE ha
modificato   alcune   disposizioni   del   regolamento   interno   di
funzionamento  della  V Commissione, approvato con delibera n. 51 del
21 aprile   1999,   alla   luce  dei  cambiamenti  intervenuti  nella
composizione  della  Commissione  stessa  per effetto degli anzidetti
articoli 23, 27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999;
  Visto  il  decreto  15 novembre  2001  con  cui  il  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  ha  delegato  il  Ministro  delle attivita'
produttive   a   presiedere   la   Commissione   permanente   per  il
coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con
l'estero,  istituita  ai  sensi  dell'art.  24,  comma 1, del decreto
legislativo n. 143/1998 summenzionato;
  Vista la delibera n. 161 del 6 agosto 1999 concernente la tipologia
e  le  caratteristiche  delle  operazioni di credito all'esportazione
ammissibili all'intervento agevolato della Simest S.p.a.;
  Visto,  in particolare, l'art. 1, comma 1, della predetta delibera,
il  quale  prevede  che  le  operazioni  di finanziamento agevolabili
debbono riguardare forniture di origine italiana - o comunitaria, nei
limiti  previsti  dalla disciplina vigente - di macchinari, impianti,
studi,  progettazioni, lavori, servizi o attivita' ad esse collegate,
fatto salvo quanto previsto al comma 2;
  Tenuto  conto  che la SACE S.p.a. - sulla base di un esame caso per
caso  sia  del  profilo  di  rischio, sia delle motivazioni che hanno
determinato  la presenza di merce estera nel valore complessivo della
fornitura  -  assume  in copertura quote di origine extra-comunitaria
della  fornitura  stessa,  che eccedono la quota in contanti prevista
dalla normativa in vigore;
  Visto,  altresi',  l'art.  2,  comma 2, della predetta delibera, il
quale  prevede, per l'ammissibilita' all'intervento di Simest S.p.a.,
identita'  di  denominazione tra la valuta del finanziamento e quella
del sottostante contratto commerciale di esportazione;
  Tenuto  conto  che  tale limitazione non e' adottata ne' dalla SACE
S.p.A.  ne'  dalle Export Credit Agencies (ECAs) dei principali Paesi
industrializzati;
  Considerata  l'opportunita'  di  uniformare i criteri di intervento
adottati da SACE S.p.A. e da Simest S.p.A. sia nel caso di operazioni
relative  a  forniture che incorporano merci di origine comunitaria e
extra-comunitaria,  sia  nel caso dei crediti acquirente in relazione
alla  valuta  di  denominazione  del  finanziamento  e  del contratto
commerciale;
  Vista  la  proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:

  L'ultimo  periodo  dell'art.  1, comma 1, della delibera n. 161 del
6 agosto 1999 citata nelle premesse e' sostituito dai seguenti:
  «Le  operazioni  di  finanziamento  agevolabili  devono  riguardare
forniture  di  macchinari,  impianti,  studi,  progettazioni, lavori,
servizi o attivita' ad esse collegate, fatto salvo quanto previsto al
comma  2.  In  relazione  all'origine  delle  forniture si applica la
disciplina  comunitaria  vigente.  Le  quote  di forniture di origine
comunitaria   eccedenti   i   limiti   previsti   per   l'obbligo  di
incorporazione  dalla  disciplina  citata  e le quote di forniture di
origine extracomunitaria eccedenti la quota contanti sono agevolabili
solo  se  assistite  da  garanzia  di  SACE S.p.A. e nei limiti della
stessa».
  Al termine dell'art. 2, comma 2, e' aggiunto il seguente periodo:
  «I  finanziamenti  di cui al comma 1, lettera a), denominati in una
delle valute convertibili per le quali sono periodicamente comunicati
i  tassi  di  interesse  commerciali  di  riferimento  (CIRRs),  sono
ammissibili  all'intervento anche in caso di mancanza di identita' di
denominazione  con  la  valuta  del contratto commerciale sottostante
solo  se  assistiti  da  garanzia  di  SACE S.p.A. e nei limiti della
stessa.
    Roma, 21 dicembre 2004
                        Il Ministro: Marzano

Il segretario: Di Stasi
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Ufficio  di  controllo  atti  Ministero  delle  attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 361