LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso il CIPE una Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attivita' produttive; Visto l'art. 33 del decreto legislativo n. 300/1999 sopra citato concernente le attribuzioni del Ministero per le politiche agricole e forestali; Vista la delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla delibera del 9 luglio 1998 summenzionata; Vista la delibera n. 25 del 12 marzo 2002 con cui il CIPE ha modificato alcune disposizioni del regolamento interno di funzionamento della V Commissione, approvato con delibera n. 51 del 21 aprile 1999, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella composizione della Commissione stessa per effetto degli anzidetti articoli 23, 27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999; Visto il decreto 15 novembre 2001 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro delle attivita' produttive a presiedere la Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998 summenzionato; Vista la delibera n. 161 del 6 agosto 1999 concernente la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di credito all'esportazione ammissibili all'intervento agevolato della Simest S.p.a.; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della predetta delibera, il quale prevede che le operazioni di finanziamento agevolabili debbono riguardare forniture di origine italiana - o comunitaria, nei limiti previsti dalla disciplina vigente - di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori, servizi o attivita' ad esse collegate, fatto salvo quanto previsto al comma 2; Tenuto conto che la SACE S.p.a. - sulla base di un esame caso per caso sia del profilo di rischio, sia delle motivazioni che hanno determinato la presenza di merce estera nel valore complessivo della fornitura - assume in copertura quote di origine extra-comunitaria della fornitura stessa, che eccedono la quota in contanti prevista dalla normativa in vigore; Visto, altresi', l'art. 2, comma 2, della predetta delibera, il quale prevede, per l'ammissibilita' all'intervento di Simest S.p.a., identita' di denominazione tra la valuta del finanziamento e quella del sottostante contratto commerciale di esportazione; Tenuto conto che tale limitazione non e' adottata ne' dalla SACE S.p.A. ne' dalle Export Credit Agencies (ECAs) dei principali Paesi industrializzati; Considerata l'opportunita' di uniformare i criteri di intervento adottati da SACE S.p.A. e da Simest S.p.A. sia nel caso di operazioni relative a forniture che incorporano merci di origine comunitaria e extra-comunitaria, sia nel caso dei crediti acquirente in relazione alla valuta di denominazione del finanziamento e del contratto commerciale; Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive; Delibera: L'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1, della delibera n. 161 del 6 agosto 1999 citata nelle premesse e' sostituito dai seguenti: «Le operazioni di finanziamento agevolabili devono riguardare forniture di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori, servizi o attivita' ad esse collegate, fatto salvo quanto previsto al comma 2. In relazione all'origine delle forniture si applica la disciplina comunitaria vigente. Le quote di forniture di origine comunitaria eccedenti i limiti previsti per l'obbligo di incorporazione dalla disciplina citata e le quote di forniture di origine extracomunitaria eccedenti la quota contanti sono agevolabili solo se assistite da garanzia di SACE S.p.A. e nei limiti della stessa». Al termine dell'art. 2, comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: «I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), denominati in una delle valute convertibili per le quali sono periodicamente comunicati i tassi di interesse commerciali di riferimento (CIRRs), sono ammissibili all'intervento anche in caso di mancanza di identita' di denominazione con la valuta del contratto commerciale sottostante solo se assistiti da garanzia di SACE S.p.A. e nei limiti della stessa. Roma, 21 dicembre 2004 Il Ministro: Marzano Il segretario: Di Stasi Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005 Ufficio di controllo atti Ministero delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 361