LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attivita' produttive; Visto l'art. 33 del decreto legislativo n. 300/1999 sopra citato concernente le attribuzioni del Ministero per le politiche agricole e forestali; Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativo alla trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dell'«Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE», in Societa' per azioni, con la denominazione di «SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero»; Vista la delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla delibera del 9 luglio 1998 summenzionata; Vista la delibera n. 25 del 12 marzo 2002 con cui il CIPE ha modificato alcune disposizioni del regolamento interno di funzionamento della V Commissione, approvato con delibera n. 51 del 21 aprile 1999, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella composizione della Commissione stessa per effetto degli anzidetti articoli 23, 27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999; Visto il decreto 15 novembre 2001 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro delle attivita' produttive a presiedere la Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998 summenzionato; Vista la delibera n. 93 del 9 giugno 1999 concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili dalla SACE; Considerata l'utilita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla delibera sopra citata, al fine di consentire alla SACE S.p.A. di svolgere la sua missione di sostegno al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane con nuovi prodotti e strumenti adeguati all'evoluzione del mercato ed in linea con le Export Credit Agencies (ECAs) dei principali Paesi industrializzati; Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive; Delibera: Alla delibera n. 93 del 9 giugno 1999 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: all'art. 1 e' aggiunto il seguente paragrafo: «1.1.11 rischio di mancato rimborso di finanziamenti od altre facilitazioni creditizie concessi direttamente o indirettamente ad operatori nazionali o a societa' collegate o da questi controllate all'estero da istituti bancari o societa' finanziarie, italiani ed esteri, nonche' di prestiti obbligazionari, titoli di debito o altri strumenti finanziari emessi da soggetti italiani od esteri, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che siano strumentali, relativi o comunque connessi, anche mediante costituzione di patrimoni separati, al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane. Tale processo include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche le attivita' relative ad operazioni di esportazione di merci o prestazioni di servizi, esecuzione di lavori, studi e progettazioni, acquisti di beni strumentali, materie prime o semilavorati necessari all'approntamento di beni destinati all'esportazione, nonche' ad operazioni di investimento all'estero;» all'art. 2, al punto 2.1 d), dopo le parole: «interventi del Governo» sono inserite le seguenti parole: «e, relativamente al successivo punto vi), anche di enti pubblici non sovrani,»; al punto 2.1.d)(v), al termine, sono aggiunte le seguenti parole: «o l'investimento all'estero»; dopo il punto 2.1.d)(v) e' aggiunto il seguente punto: «(vi) si concretizzino nel mancato rispetto o nella modifica di impegni contrattuali sottoscritti nel contesto di investimenti all'estero,»; all'art. 3, dopo il punto 3.1.6, e' inserito il seguente paragrafo: «3.1.6.bis finanziamenti od altre facilitazioni creditizie concessi direttamente o indirettamente ad operatori nazionali o a societa' collegate o da questi controllate all'estero da istituti bancari o societa' finanziarie, italiani ed esteri, nonche' prestiti obbligazionari, titoli di debito o altri strumenti finanziari emessi da soggetti italiani od esteri, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che siano strumentali, relativi o comunque connessi, anche mediante costituzione di patrimoni separati, al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane. Tale processo include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche le attivita' relative ad operazioni di esportazione di merci o prestazioni di servizi, esecuzione di lavori, studi e progettazioni, acquisti di beni strumentali, materie prime o semilavorati necessari all'approntamento di beni destinati all'esportazione, nonche' ad operazioni di investimento all'estero relativamente al rischio di cui al punto 1.1.11 dell'art. 1». Roma, 21 dicembre 2004 Il Ministro: Marzano Il segretario: Di Stasi Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005 Ufficio di controllo atti Ministero delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 363