IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo; Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica; Visto l'art. 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, al quale vengono attribuite le funzioni ed i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche; Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988; Visto il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988 recante l'individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1 della legge n. 556/1988; Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 556/1988 per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche; Visto il decreto 15 gennaio 1990 con il quale il Ministro del turismo e dello spettacolo ha approvato i progetti a carattere regionale per la Regione Emilia-Romagna; Vista la sentenza passata in giudicato n. 1561/2003 del T.A.R. dell'Emilia-Romagna, che, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla s.r.l. Minerolea, ha annullato il suddetto decreto ministeriale 15 gennaio 1990; Ritenuto che tale annullamento e' stato pronunciato unicamente per riconosciuto vizio di difetto di motivazione quanto all'esclusione del progetto presentato dalla societa' Minerolea per l'ammissione ai benefici di cui alla legge n. 556/1988; Considerato che la stessa sentenza ha individuato nel procedimento a suo tempo seguito quegli elementi non esplicitati allora dagli organi competenti, ma realmente esistenti, quali fattori motivanti l'esclusione del progetto presentato dalla s.r.l. Minerolea; Considerato che si deve ad una mera omissione la mancata esplicitazione della non conformita' del progetto alle linee del piano regionale di sviluppo turistico; Considerato che il piano di sviluppo turistico della regione Emilia-Romagna individua, ai fini della selezione dei progetti ammissibili, dei criteri di priorita'; Considerato che, tra i criteri selettivi di priorita' individuati nel citato piano di sviluppo, sono poste in prima linea le iniziative relative alla creazione di strutture tecnologiche o reti di strutture ricettive e, solo successivamente ed in ordine decrescente, otto linee d'intervento e che tra queste le opere gia' iniziate alla data di presentazione delle domande di contributo sono situate solo al sesto posto; Considerato che la societa' s.r.l. Minerolea aveva gia' iniziato la costruzione del Residence Hotel, manifestando quindi autonoma capacita' finanziaria, per cui l'eventuale contribuzione statale perderebbe la qualificazione d'incentivo per assumere, invece, la caratteristica di premio; Ritenuto quindi che il progetto di costruzione di un fabbricato ad uso alberghiero sito in Bologna e denominato «Residence Hotel» della s.r.l. Minerolea non risponde pienamente alle finalita' prioritarie del piano di sviluppo turistico della regione Emilia-Romagna; Ritenuto, pertanto, di confermare l'esclusione dai benefici di cui alla legge n. 556/1988 del progetto della s.r.l. Minerolea per i riferiti motivi, nonostante abbia ricevuto una valutazione parametrica talvolta eguale ad altri progetti ammessi al finanziamento; Ritenuto che occorre procedere, ora per allora, all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Emilia-Romagna presentati ai sensi degli articoli 1 e 2 della predetta legge; Decreta: Art. 1. Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Emilia-Romagna di cui all'elenco gia' allegato al decreto ministeriale 15 gennaio 1990, che si riproduce in allegato e che forma parte integrante del presente decreto.