IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

    Vista  la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del
Ministero del turismo e dello spettacolo;
    Vista  la  legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per
il  turismo  e  interventi  per  il potenziamento e la qualificazione
dell'offerta turistica;
    Visto  l'art.  27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella
legge  3 agosto  2001,  n.  317,  che  istituisce  il Ministero delle
attivita'  produttive,  al  quale vengono attribuite le funzioni ed i
compiti spettanti allo Stato in materia di turismo;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001,
n.  175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
    Visto  il  decreto-legge  4 novembre  1988, n. 465, convertito in
legge   30 dicembre   1988,   n.   556,   recante  misure  urgenti  e
straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive
e tecnologiche;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  del turismo e dello spettacolo
31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione
e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1
e 2 della legge n. 556/1988;
    Visto il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988 recante
l'individuazione  degli  istituti e sezioni di credito autorizzati ad
effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1
della legge n. 556/1988;
    Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi
pubblici  di  cui  alla  legge  n.  556/1988  per la realizzazione di
strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;
    Visto  il  decreto  15 gennaio  1990 con il quale il Ministro del
turismo  e  dello  spettacolo  ha  approvato  i  progetti a carattere
regionale per la Regione Emilia-Romagna;
    Vista  la  sentenza  passata in giudicato n. 1561/2003 del T.A.R.
dell'Emilia-Romagna,  che,  pronunciandosi sul ricorso proposto dalla
s.r.l.  Minerolea,  ha  annullato il suddetto decreto ministeriale 15
gennaio 1990;
    Ritenuto  che  tale  annullamento e' stato pronunciato unicamente
per   riconosciuto   vizio   di   difetto   di   motivazione   quanto
all'esclusione  del  progetto presentato dalla societa' Minerolea per
l'ammissione ai benefici di cui alla legge n. 556/1988;
    Considerato   che   la   stessa   sentenza   ha  individuato  nel
procedimento  a  suo  tempo  seguito  quegli elementi non esplicitati
allora dagli organi competenti, ma realmente esistenti, quali fattori
motivanti   l'esclusione   del   progetto   presentato  dalla  s.r.l.
Minerolea;
    Considerato  che  si  deve  ad  una  mera  omissione  la  mancata
esplicitazione  della  non  conformita'  del  progetto alle linee del
piano regionale di sviluppo turistico;
    Considerato  che  il  piano  di  sviluppo turistico della regione
Emilia-Romagna  individua,  ai  fini  della  selezione  dei  progetti
ammissibili, dei criteri di priorita';
    Considerato che, tra i criteri selettivi di priorita' individuati
nel citato piano di sviluppo, sono poste in prima linea le iniziative
relative alla creazione di strutture tecnologiche o reti di strutture
ricettive  e,  solo  successivamente  ed  in ordine decrescente, otto
linee  d'intervento e che tra queste le opere gia' iniziate alla data
di  presentazione  delle  domande  di contributo sono situate solo al
sesto posto;
    Considerato  che la societa' s.r.l. Minerolea aveva gia' iniziato
la  costruzione  del  Residence  Hotel,  manifestando quindi autonoma
capacita'  finanziaria,  per  cui  l'eventuale  contribuzione statale
perderebbe  la  qualificazione  d'incentivo  per assumere, invece, la
caratteristica di premio;
    Ritenuto  quindi  che il progetto di costruzione di un fabbricato
ad  uso  alberghiero  sito  in Bologna e denominato «Residence Hotel»
della   s.r.l.  Minerolea  non  risponde  pienamente  alle  finalita'
prioritarie   del   piano   di   sviluppo   turistico  della  regione
Emilia-Romagna;
    Ritenuto,  pertanto,  di  confermare l'esclusione dai benefici di
cui  alla legge n. 556/1988 del progetto della s.r.l. Minerolea per i
riferiti   motivi,   nonostante   abbia   ricevuto   una  valutazione
parametrica   talvolta   eguale   ad   altri   progetti   ammessi  al
finanziamento;
    Ritenuto  che occorre procedere, ora per allora, all'approvazione
dei  progetti  a  carattere  regionale  per la regione Emilia-Romagna
presentati ai sensi degli articoli 1 e 2 della predetta legge;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    Sono  approvati  i  progetti a carattere regionale per la regione
Emilia-Romagna   di   cui   all'elenco   gia'   allegato  al  decreto
ministeriale  15 gennaio  1990,  che  si  riproduce in allegato e che
forma parte integrante del presente decreto.