Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, Esaminata la domanda inoltrata dal Comitato promotore per il riconoscimento della D.O.C. Matera e fatta propria dalla Regione Basilicata in data 13 maggio 2004, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Matera»; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Matera il 22 marzo 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; ha espresso, nella riunione del 14 aprile 2005, presente il funzionario della Regione Basilicata, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.