Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
                                164,

    Esaminata  la  domanda  inoltrata  dal  Comitato promotore per il
riconoscimento  della  D.O.C.  Matera  e  fatta propria dalla Regione
Basilicata   in   data   13 maggio   2004,   intesa  ad  ottenere  il
riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata dei vini
«Matera»;
    Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la
predetta  istanza,  tenutasi  a  Matera  il  22 marzo  2005,  con  la
partecipazione   di   rappresentanti   di   enti,  organizzazioni  di
produttori ed aziende vitivinicole;
ha   espresso,   nella  riunione  del  14 aprile  2005,  presente  il
funzionario  della  Regione  Basilicata,  parere  favorevole  al  suo
accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare  di  produzione  dovranno, in regola con le disposizioni
contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre
1972,   n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10
- 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.