IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto
legislativo   16 aprile   1994,   n.  297;  il  decreto  ministeriale
21 ottobre  1994,  n.  298,  e  successive  modificazioni; il decreto
ministeriale   30 gennaio   1998,  n.  39;  il  decreto  ministeriale
28 maggio  1992;  il  decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto
legislativo  25 luglio  1998, n. 286; il decreto del Presidente della
Repubblica  31 agosto  1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio
1999,  n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445;  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001, n. 165; il
decreto  interministeriale  4 giugno  2001; il decreto del Presidente
della  Repubblica  18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n.
53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e
37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato
decreto   del   Presidente   della   Repubblica   n.   394/1999,   di
riconoscimento    di   titolo   di   formazione   professionale   per
l'insegnamento  acquisito  in  paese  non  comunitario dalla prof.ssa
Michela  Chiaravallotti, nonche' la documentazione prodotta a corredo
dell'istanza  medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa
al titolo di formazione sottoindicato;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  a  quella  cui  l'interessata  e'
abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato,  sia  nell'altro paese che in Italia, al possesso di
una  formazione  comprendente  un  ciclo  di  studi post-secondari di
durata  minima  di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le
disposizioni  di  cui  al  citato  decreto  legislativo  n.  115/1992
compatibilmente  con  la  natura,  la  composizione e la durata della
formazione  professionale  conseguita  (art.  49, comma 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi  nella  seduta  del  16 marzo  2005,  indetta  ai sensi degli
articoli 49,  comma  3,  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115/1992;
  Accertato che:
    sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento, atteso che il
titolo    posseduto    dall'interessata   comprova   una   formazione
professionale adeguata per natura, composizione e durata;
    il   riconoscimento   non   deve   essere  subordinato  a  misure
compensative  in  quanto la formazione attestata non verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
    l'esperienza   posseduta   integra   e   completa  la  formazione
professionale;

                              Decreta:

  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma   di   istruzione  superiore:  «Bachelor  of  Science  in
Education» conseguito il 28 gennaio 1994 presso la «Teple University»
di Philadelphia;
    titolo    di    abilitazione    all'insegnamento:   «Professional
Certificate»  Certificato  per  l'insegnamento,  rilasciato  il  mese
di gennaio 1994 dalla «The school District of Philadelphia - «Board o
education»,
posseduto  dalla  cittadina  italo-americana  Michela Chiaravallotti,
nata  a  Philadelphia  (USA)  il  20  giugno 1971, ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  49  del  decreto  del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, e' titolo di abilitazione all'esercizio della
professione   di   docente  nelle  scuole  di  istruzione  secondaria
italiane, nelle classi di concorso:
    45/A «Lingua straniera» - inglese;
    46/A «Lingue e civilta' straniere» - inglese.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 14 aprile 2005
                                     Il direttore generale: Criscuoli