Ai    componenti    del    Comitato
                                  nazionale bovini
                                  Alle Organizzazioni professionali

  Il  regolamento  (CEE)  n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio
1991,  relativo alle modalita' di attuazione del regolamento (CEE) n.
1186/90  del  Consiglio  che  estende  il campo di applicazione della
tabella  comunitaria  di  classificazione  delle  carcasse  di bovini
adulti,  e'  stato  modificato  da  ultimo  dal  regolamento  (CE) n.
1215/2003 del 7 luglio 2003.
  Con tale modifica la Commissione ha dato facolta' agli Stati membri
di  effettuare  la  classificazione  delle  carcasse di bovini adulti
avvalendosi   di   sistemi   automatizzati   subordinandone,   pero',
l'utilizzo  al rilascio di apposite «licenze» da parte dell'autorita'
competente.
  A tale riguardo, con la presente circolare si intendono specificare
le  procedure  e  fornire  i  necessari  chiarimenti per le richieste
relative  al rilascio delle licenze per l'applicazione di tecniche di
classificazione  automatizzata delle carcasse bovine, in ottemperanza
agli obblighi derivanti dalla predetta regolamentazione comunitaria.
               Richiesta di concessione della licenza.
  Possono   fare   richiesta   per   il  rilascio  della  licenza  di
classificazione  automatizzata  i  responsabili  delle  strutture  di
macellazione a bollo CE obbligati alla classificazione delle carcasse
di bovini adulti ai sensi del regolamento CEE n. 1186/90.
  L'Autorita'  competente  alla  quale tali richieste dovranno essere
inoltrate  e'  il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali -
Direzione  generale  per le politiche agroalimentari - Pagr. IV - via
XX settembre n. 20 - 00187 Roma, in appresso denominato «Ministero».
  Contestualmente  alla predetta istanza, da inoltrare sulla base del
fac-simile  allegato  n.  1,  i  richiedenti  dovranno trasmettere le
seguenti informazioni:
    descrizione  dell'apparecchio  di  classificazione automatizzata,
per  cui  si  richiede la certificazione, e delle sue caratteristiche
tecniche,  in  particolare  il  sistema  di  sicurezza della macchina
contro manomissioni di ogni tipo;
    la  presentazione  delle  carcasse  da utilizzare nel corso della
prova di certificazione;
    i  dati  di macellazione del triennio precedente l'anno in cui lo
stabilimento  o  gli  stabilimenti richiedono di effettuare le prove.
Detti dati dovranno essere forniti suddivisi per categoria di animali
e  per  specifiche  di  classificazione  (conformazione  e  stato  di
ingrassamento).
  Inoltre,   si   dovra'   specificare   se,  prima  della  prova  di
certificazione  ufficiale, si intende o meno effettuare un «pre-test»
(informale) sul funzionamento della macchina classificatrice.
                     Organizzazione della prova.
  Alla   luce   di  quanto  previsto  dall'art.  3  punto  1-bis  del
regolamento CEE n. 344/91, il Ministero:
    procede   alla   nomina   di   un  coordinatore  della  prova  di
certificazione, il quale:
      non fa parte della giuria;
      possiede  conoscenze  tecniche  soddisfacenti  ed e' pienamente
indipendente;
      controlla   che   i   membri  della  giuria  lavorino  in  modo
indipendente ed autonomo;
      raccoglie  i  risultati  della classificazione dei membri della
giuria  e  quelli ottenuti utilizzando le tecniche di classificazione
automatizzata;
      assicura che per l'intera durata della prova di certificazione,
i   risultati   di   classificazione  ottenuti  con  le  tecniche  di
classificazione  automatizzata  non siano disponibili ad alcun membro
della giuria e viceversa ad alcuna altra parte interessata;
      convalida  le  classificazioni  per  ciascuna  carcassa  e puo'
decidere, per motivi obiettivi che dovra' precisare, di rifiutare una
o piu' carcasse dal campione da utilizzare durante la prova;
    designa,  un  organismo  indipendente  incaricato  di esaminare i
risultati della prova di certificazione;
    provvede,  d'intesa con il coordinatore, a fissare la data per la
prova   di   certificazione   ed   a  trasmettere,  alla  Commissione
dell'Unione   europea,  almeno  due  mesi  prima  di  tale  data,  le
necessarie  informazioni,  di cui all'allegato II, parte A del citato
regolamento;
    nomina  una  giuria  composta da cinque esperti classificatori di
qualificata  e  comprovata  esperienza professionale nel settore. Dei
cinque  componenti  due  sono  scelti  in  Italia ed i rimanenti sono
scelti da altri Stati membri.
                            Definizioni.
  Per quanto contenuto nella presente circolare, si intendono per:
    carcasse  valide:  le  carcasse  scelte per il campione e che non
sono state rifiutate dal coordinatore;
    carcasse  rifiutate:  le  carcasse  che  sono state rifiutate dal
coordinatore  nell'ambito  della  scelta  del  campione,  per ragioni
obiettive;
    carcasse   non  classificate  dalla  macchina:  il  numero  delle
carcasse valide classificate dagli esperti meno il numero di carcasse
valide classificate dalla macchina;
    carcasse  valide  classificate  dalla  giuria: le carcasse valide
classificate da tutti i membri della giuria;
    carcasse   convalidate:   le   carcasse  valide  che  sono  state
classificate  sia  dagli  esperti  della  giuria  che  dalla macchina
automatica.
                      Prova di certificazione.
  Alla  prova  di  certificazione possono partecipare, in qualita' di
osservatori,  gli  esperti  della  Commissione  dell'Unione europea e
quelli degli altri Stati membri che ne fanno esplicita richiesta.
  Inoltre, alla prova puo' assistere un rappresentante della societa'
di fabbricazione della macchina.
  Prima  dell'esecuzione  della prova, il Ministero procede, d'intesa
con  il  coordinatore,  a  stabilire  le modalita' per selezionare il
campione  di  carcasse  che, rappresentativo in termini di categoria,
conformazione  e  stato di ingrassamento di una popolazione di bovini
adulti  da  determinare,  dovra'  essere  sottoposto  alla  prova  di
certificazione.
  Le  operazioni di classificazione, eseguite nell'ambito del test di
certificazione,  saranno effettuate tenendo conto che ciascuna classe
di   conformazione   e   stato   di  ingrassamento  viene  suddivisa,
proporzionalmente,  in  tre sottoclassi, indicate rispettivamente con
le sigle: « + », « = », « - ».
  Nel  corso  della  prova di certificazione ciascun esperto, in ogni
fase  della  prova medesima, compila un documento, come da fac-simile
allegato  n.  2,  contenente il nominativo del medesimo, il numero di
riferimento  di  ogni carcassa valida classificata, gli estremi della
classificazione (conformazione e stato di ingrassamento) ed eventuali
commenti ritenuti opportuni.
  Detto  documento  una  volta compilato viene firmato dall'esperto e
consegnato  al  coordinatore  il  quale,  dopo averlo siglato, dovra'
conservarlo agli atti come documento confidenziale.
  Il  coordinatore  provvede, altresi', a firmare i relativi fogli di
classificazione  della  macchina  automatica nonche' a controllare il
regolare  inserimento  a computer dei risultati della classificazione
della giuria e della macchina.
                      Valutazione della prova.
  Al   fine   di   procedere  alla  corretta  analisi  dei  risultati
dell'intera  prova  di  certificazione, il Ministero, d'intesa con il
coordinatore  e  l'organismo  indipendente,  predispone,  prima della
esecuzione   della   prova,   un  programma  di  calcolo  su  formato
elettronico.
  L'inserimento  dei dati della classificazione degli esperti e della
macchina  nel  citato  formato  consentira',  al termine del test, di
analizzare  i  risultati della prova nel quadro di quanto specificato
dall'allegato I, punto 3, del regolamento (CEE) n. 344/91.
  Infatti,  al  fine  di  valutare il funzionamento delle tecniche di
classificazione automatizzata, il predetto programma informatico pone
a confronto, per ciascuna carcassa, i risultati della macchina con la
«mediana» dei risultati della giuria.
  A   tale   riguardo,   come   specificato  dalla  citata  normativa
comunitaria,  viene  utilizzato  un  sistema di punti, assegnati come
segue:

                                      |Conformazione|Tenore di grasso
---------------------------------------------------------------------
Nessun errore                         |10           |10
---------------------------------------------------------------------
Errore di 1 unita' (1 sottoclasse     |             |
superiore o inferiore)                |6            |9
---------------------------------------------------------------------
Errore di 2 unita' (2 sottoclassi     |             |
superiori o inferiori)                |-  9         |0
---------------------------------------------------------------------
Errore di 3 unita' (2 sottoclassi     |             |
superiori o inferiori)                |- 27         |- 13
---------------------------------------------------------------------
Errore di oltre 3 unita' (oltre 3     |             |
sottoclassi superiori o inferiori)    |- 48         |- 30

  La prova di certificazione si intende, quindi, superata se:
    il numero delle carcasse convalidate e' di almeno 600;
    la  percentuale  di  carcasse  non classificate dalla macchina e'
inferiore al 5%;
    il  punteggio ottenuto e' almeno il 60% del punteggio massimo sia
per la conformazione che per lo stato di ingrassamento.
  Inoltre,   gli   indici   statistici  utilizzati  per  misurare  la
variabilita' della classificazione (scarto semplice e coefficiente di
regressione  lineare)  sia  per la conformazione che per il tenore di
grasso  devono  rimanere  nei limiti fissati dal citato allegato I al
regolamento CEE n. 344/91.
  Al  fine  di  un  maggior  chiarimento  di  quanto sopra riportato,
nell'allegato  3  alla  presente circolare e' riportata una casistica
esemplificativa  relativamente  ai  diversi  risultati che si possono
ottenere al termine di una prova di certificazione.
  Alla  fine  della  prova  di  certificazione  i risultati, in forma
cartacea  e  su supporto magnetico, vengono trasmessi al Ministero il
quale procede all'inoltro dei medesimi all'organismo indipendente.
  Inoltre,  il  Ministero  provvede  a  trasmettere alla commissione,
entro  due  mesi  dal  termine  della prova, la documentazione di cui
all'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 344/91.
        Rilascio della licenza senza prova di certificazione.
  Il  Ministero,  salvo future valutazioni, non intende far ricorso a
quanto  disposto  all'art.  3,  punto  1-bis  -  3° paragrafo  -  del
regolamento  CEE  n.  344/91  circa  la  possibilita' di procedere al
rilascio  della  licenza  di classificazione automatizzata, senza che
venga organizzata la prova di certificazione.
  Per   quanto   contenuto   nella   presente  circolare,  tutti  gli
interessati  possono  richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti
sull'argomento  al  Ministero  delle  politiche agricole e forestali,
Direzione  generale  per  le  politiche  agroalimentari  -  PAGR IV -
telefono  06-46656104/05  - telefax 06-46656143 - oppure scrivendo al
seguente  indirizzo di posta elettronica: PAGRIV@@politiche agricole.
it
    Roma, 22 marzo 2005

                                          Il direttore generale
                                     per le politiche agroalimentari
                                                 Petroli