IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti  25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002,
11 marzo   2003,  19 giugno  2003,  28 ottobre  2003,  4 marzo  2004,
7 luglio   2004   e   19 ottobre  2004,  con  i  quali  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  «IS.ME.CERT.  -  Istituto  mediterraneo di certificazione
agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 e' stata prorogata fino al
19 marzo 2005;
  Considerato  che  la  regione Campania con nota del 1° agosto 2002,
tenendo  conto delle indicazioni pervenute dai produttori certificati
della  denominazione  di origine protetta «Cilento» riferita all'olio
extravergine  di oliva, ha rinnovato l'indicazione quale organismo di
controllo  e  certificazione  «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di
certificazione agroalimentare»;
  Considerato  che  con  nota  del  15 novembre  2002, il Comitato di
gestione   costituito   da  tutte  le  associazioni  olivicole  della
provincia  di  Salerno  (Co.Ge.As.Ol.Sa.), ad unanimita' ha deciso di
segnalare   quale  organismo  di  controllo  e  certificazione  della
denominazione   di   origine  protetta  «Cilento»  riferita  all'olio
extravergine  di oliva «Agroqualita' - Societa' per la certificazione
della   qualita'  nell'agroalimentare  a  r.l.»  in  sostituzione  di
«IS.ME.CERT.    -    Istituto    mediterraneo    di    certificazione
agroalimentare»;
  Considerato  che  la  scelta  dell'organismo di controllo spetta al
consorzio incaricato;
  Considerato  che la richiesta di incarico a svolgere le funzioni di
cui  all'art.  14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e'
in fase di definizione;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di
oliva «Cilento»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 23 aprile 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«IS.ME.CERT.    -    Istituto    mediterraneo    di    certificazione
agroalimentare»,   con   sede  in  Napoli,  via  G. Porzio  -  Centro
direzionale  Isola  G/1,  con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i
controlli  sulla denominazione di origine protetta «Cilento» riferita
all'olioextravergine  di  oliva  registrata  con il regolamento della
Commissione  (CE)  n.  1065/97 del 12 giugno 1997, gia' prorogata con
decreti  25 marzo  2002,  10 luglio  2002, 19 novembre 2002, 11 marzo
2003,  19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004 e
19 ottobre 2004 e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far
data dal 19 marzo 2005.