IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  1,  comma  2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400,
recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  del
Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Sono accettate le dimissioni rassegnate, per le rispettive cariche,
dai  Sottosegretari  di  Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri e dai Sottosegretari di Stato presso i Ministeri.