Alle  direzioni regionali e provinciali
                              del lavoro
                              Alla D.G. per l'Attivita' ispettiva
                              Al Ministero delle attivita' produttive
                              Al  Ministero per le politiche agricole
                              e forestali
                              Agli  assessorati  alla  Sanita'  delle
                              regioni
                              Alla provincia autonoma di Trento
                              Alla  provincia  autonoma  di Bolzano -
                              Ag.  prov.  prot. ambiente e tutela del
                              lavoro
                              Alle A.S.L.
                              All'ISPESL - D.T.S. e D.OM
                              Alle organizzazioni rappresentative dei
                              datori di lavoro
                              Alle organizzazioni rappresentative dei
                              lavoratori

  Il   verificarsi   con  frequenza  preoccupante  di  incidenti  che
coinvolgono  con  conseguenze  mortali  o  gravissime  gli  operatori
addetti   alla   conduzione   dei  trattori  agricoli,  ripropone  la
necessita' di riconsiderare il livello di protezione offerto da dette
attrezzature rispetto al rischio di ribaltamento, principale causa di
infortuni  dovuti  all'uso  di  tale  mezzo, per valutare se esso sia
confrontabile  con  quello  che  l'applicazione  delle  piu'  recenti
acquisizioni dello stato dell'arte puo' consentire di conseguire.
  In  effetti,  detto  rischio, seppure ineliminabile, trattandosi di
macchine  semoventi, puo' significativamente essere ridotto quanto ad
entita' delle conseguenze del suo verificarsi.
  Il sistema attualmente piu' efficace per ridurre le conseguenze del
ribaltamento di queste macchine e' costituito dall'abbinamento di una
struttura  a  telaio  (ROPS) - per garantire attorno all'operatore un
adatto  volume  di sicurezza con un sistema di ritenzione (cintura di
sicurezza)  -  per  trattenerlo all'interno di tale volume ed evitare
che rimanga schiacciato tra parti della macchina e il suolo.
  A  fronte  di  quanto  appena  rilevato  si deve constatare che non
sempre  i  trattori  vengono  posti  sul mercato dotati di entrambi i
dispositivi  descritti:  in  generale  risultano dotati del telaio di
protezione  ma non altrettanto di cintura di sicurezza la cui assenza
vanifica in pratica la funzione di protezione svolta dal telaio.
  Come  indicato  in  premessa, i dati a disposizione sugli infortuni
gravi   e   mortali,  accaduti  nel  comparto  agricoltura,  indicano
chiaramente  che  la causa piu' frequente di danno e' connessa con lo
schiacciamento   del   lavoratore  a  seguito  del  ribaltamento  del
trattore;  per  questi casi tale causa poteva e puo' essere limitata,
se non eliminata, con l'adozione delle cinture di sicurezza.
  Riguardo  a  questa problematica, le principali obiezioni poste dai
fabbricanti di trattori all'applicazione della cintura sono che:
    non esiste una specifica disposizione che la preveda;
    a  queste  macchine  non  risulterebbero applicabili prescrizioni
costruttive  di  sicurezza  diverse da quelle espressamente stabilite
nelle  disposizioni  di  recepimento  del  complesso costituito dalla
direttiva 74/150/CEE, e sue successive modifiche ed integrazioni.
  Orbene,    il    carattere    strettamente    normativo    e    non
tecnico-applicativo   di   dette   obiezioni   a   parere  di  questa
Amministrazione    non   puo'   farle   considerare   rilevanti   ne'
condivisibili per le motivazioni che di seguito si illustrano:
    a) le  citate  disposizioni  di recepimento (che peraltro trovano
applicazione  solo  alle  trattrici  a ruote, escludendo i trattori a
cingoli):
      stabiliscono  l'entita'  ed  il  tipo dei requisiti costruttivi
(taluni   dei  quali  intesi  alla  sicurezza  degli  operatori)  che
obbligatoriamente  debbono  essere  garantiti dai fabbricanti ai fini
dell'ottenimento dell'omologazione;
      tuttavia,  lasciano  impregiudicata  la  facolta'  degli  Stati
membri  di adottare o mantenere ogni altra disposizione relativamente
alle  materie  ivi  non  espressamente regolate, tra le quali rientra
certamente  l'applicazione delle cinture di sicurezza. Esse, infatti,
mentre  richiedono  ai  fabbricanti - in maniera esplicita ed ai fini
della   protezione  dell'operatore  -  l'applicazione  dei  telai  di
protezione,  non  trattano l'argomento delle cinture di sicurezza, il
cui  uso,  in  abbinamento  alla  presenza  del telaio di protezione,
consente di ridurre significativamente le conseguenze di un eventuale
ribaltamento del mezzo;
    b) le prescrizioni dell'art. 182 del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 547/1955 - che richiedono, in generale, una protezione
del  posto  di  manovra  del  mezzo  che  consenta l'esecuzione delle
manovre  ...  in condizioni di sicurezza - non risultano in contrasto
con dette disposizioni di recepimento;
    c) numerose  sentenze  della  Corte  di Cassazione hanno ritenuto
pienamente  applicabile, la disciplina prevista nell'art. 182 decreto
del Presidente della Repubblica n. 547/1955 come quella piu' idonea a
proteggere l'incolumita' del lavoratore;
    d) l'art. 106 del codice della strada stabilisce che «le macchine
...  devono  ...  rispondere  alle  disposizioni  relative ai mezzi e
sistemi  di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene
del  lavoro,  nonche' per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di
inquinamento».
  Di  conseguenza,  alla  luce del disposto dell'art. 6.2 del decreto
legislativo  n.  626/1994, che vieta la fabbricazione e la vendita di
attrezzature  di  lavoro  non  rispondenti  ai requisiti di sicurezza
previsti  nelle  disposizioni  legislative  o  regolamentari vigenti,
preso  atto  di  quanto  correntemente  risulta  gia' disponibile sul
mercato  e considerate le soluzioni tecnicamente attuabili allo stato
dell'arte, si ritiene che i fabbricanti possano, e debbano, costruire
e  commercializzare trattori (a cingoli e a ruote) dotati dei sistemi
di  protezione  del posto di guida di che trattasi, vale a dire telai
ROPS  abbinati  a  sedili muniti di cinture di sicurezza, intese come
sistema  per  trattenere  il  lavoratore  all'interno  del  volume di
sicurezza garantito dal telaio.
  Ad  ulteriore  conferma di quanto appena rilevato si ponga mente al
fatto che se, per effetto del combinato disposto art. 36, comma 8-bis
e paragrafo 1.3 dell'allegato XV del decreto legislativo n. 626/1994,
le  attrezzature di lavoro mobili con lavoratore a bordo gia' messe a
disposizione  dei  lavoratori  alla  data del 5 dicembre 1998 - e non
soggette  a  norme  nazionali  di attuazione di direttive comunitarie
concernenti  disposizioni  di  carattere costruttivo (norme che nella
fattispecie  dei  trattori,  come  in  precedenza osservato, lasciano
impregiudicata la facolta' degli Stati membri di adottare o mantenere
ogni   altra   disposizione   relativamente   alle  materie  ivi  non
espressamente   regolate)  -  debbono  essere  adeguate  in  modo  da
limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti
da  un  ribaltamento ricorrendo alle misure di sicurezza indicate nel
citato  paragrafo,  a maggior ragione si deve ritenere che gli stessi
provvedimenti  debbano  essere  adottati per le attrezzature di nuova
produzione costruite a partire da detta data.
  Per  quel  che riguarda, specificamente, il parco dei trattori gia'
in  servizio,  e'  parere  di questo Ministero che i datori di lavoro
esercenti  dette  attrezzature, in forza degli obblighi derivanti dal
combinato disposto art. 4.5, lettera b), seconda frase, e art. 35.1 e
35.2  del decreto legislativo n. 626/1994, debbano adeguarle mediante
adatti  apprestamenti  strutturali  da reperire presso il fabbricante
stesso o suo rivenditore.
  Atteso  che  l'individuazione  delle  misure  di  adeguamento per i
trattori   gia'  in  servizio  e  di  costruzione  non  recente  puo'
comportare  delle  difficolta'  anche  notevoli,  e' stato costituito
presso  l'Ispesl un apposito gruppo di lavoro incaricato di elaborare
una linea guida per agevolare i datori di lavoro in questo compito.
  In attesa del completamento dei lavori del citato gruppo, si attira
l'attenzione  dei  datori  di  lavoro  sulla  necessita' che l'uso di
trattori  non  corredati dei dispositivi di sicurezza di che trattasi
avvenga  previa  specifica  valutazione  dei  rischi  emergenti dalle
lavorazioni  da  effettuarsi,  con  l'adozione  di  adatte cautele di
carattere  organizzativo  (affidamento  a  lavoratori particolarmente
esperti ed addestrati, ricognizione delle condizioni dei suoli, ecc.)
atte a limitare la probabilita' del verificarsi del ribaltamento.
  Sara'  cura  di  questa Amministrazione, una volta messo a punto il
documento  sopra  citato,  operare  per  la sua massima diffusione ai
settori coinvolti.

    Roma, 16 marzo 2005


                                       Il direttore generale
                              della tutela delle condizioni di lavoro
                                              Onelli