IL DIRIGENTE
           della direzione provinciale del lavoro di Bari

  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che  ai sensi del predetto art. 2545-septiesdecies del
codice  civile,  l'Autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere
di disporre lo scioglimento di cui trattasi;
  Atteso  che  l'Autorita' amministrativa per le societa' cooperative
ed  i  loro  consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto
legislativo  del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre
1947,  con  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale,
attualmente Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  della  Direzione generale della Cooperazione di
detto  Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per
gli enti cooperativi;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;
  Visto   il  verbale  di  revisione  del  10 gennaio  2002  relativo
all'attivita'  della  societa'  cooperativa appresso indicata, da cui
risulta  che  la  medesima  si  trova  nelle  condizioni previste dal
precitato art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante
l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 2005;
  Atteso   che   la  concessionaria  per  la  riscossione  coatta  ha
comunicato  in data 14 febbraio 2005 - prot. n. 20 - l'inesigibilita'
del contributo biennale iscritto a ruolo;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  «CO.ME.T.  a r.l.», con sede in Modugno,
numero pos. 6326 costituita per rogito del notaio Padolecchia Vito in
data  29 febbraio  1988,  rep.  n.  124659, c.f. n. 03832890721, reg.
societa' n. 23138, R.E.A. n. 279721, omologato dal Tribunale di Bari,
e' sciolta senza nomina di commissario liquidatore.
  Avverso   il   presente   provvedimento   e'   proponibile  ricorso
giurisdizionale  al  T.A.R.  o  ricorso  straordinario  al Capo dello
Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a
decorrere   dalla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del presente decreto.

    Bari, 18 aprile 2005

                                                  Il dirigente: Baldi