Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))

    A  norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
            Interventi urgenti in materia di agricoltura
  1.  All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, dopo il comma
7 e' inserito il seguente:
    «7-bis.  Nei  limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
7,  il  commissario  ad acta per le attivita' di cui all'articolo 19,
comma  4,  del  decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, puo' operare, anche
attraverso  specifiche convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura  (AGEA),  interventi  a  sostegno  di produzioni agricole
colpite  da  crisi di mercato, anche in aree diverse da quelle di cui
al comma 7, purche' classificate come svantaggiate.».
((   1-bis. Per l'anno 2005, nelle aree per le quali, con decreto del
Ministro  delle  politiche agricole e forestali, sia stata verificata
la riduzione del reddito medio delle imprese agricole per l'anno 2004
del  30  per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente,
e'  concessa  alle  imprese  agricole,  a domanda e nell'ambito delle
disponibilita'  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  - interventi
indennizzatori   di   cui  all'articolo  15,  comma  2,  del  decreto
legislativo  29  marzo  2004,  n. 102, la sospensione, al 31 dicembre
2005,  del  versamento  dei  contributi previdenziali e assistenziali
propri e dei lavoratori dipendenti dovuti per l'anno 2005 )).
((    1-ter.  Alle  imprese  di  cui  al  comma  1-bis possono essere
concessi,  a  valere  sulle  disponibilita' del Fondo di solidarieta'
nazionale  -  interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma
2,  del  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102, finanziamenti a
lungo  termine,  finalizzati  alla  ripresa  economica  delle imprese
stesse, al tasso di cui all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto
legislativo  n.  102  del 2004, assistiti dalla garanzia fideiussoria
dell'Istituto  di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),
ai  sensi  dell'articolo  17  del  medesimo  decreto  legislativo. In
alternativa,   possono  essere  concessi,  a  valere  sulle  medesime
disponibilita'  di  spesa  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto dal
regolamento  (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004,
contributi  in  conto capitale nella misura massima di 3.000 euro per
impresa agricola )).
  2.  Al  fine  di  consentire  il  completamento ed il potenziamento
infrastrutturale  dei servizi istituzionali dell'Unione nazionale per
l'incremento  delle  razze  equine  (UNIRE), e' assegnato al medesimo
ente  un  contributo di 23,79 (( milioni di euro per l'anno 2005 e di
22  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni 2006 e 2007, di cui
600.000 euro destinati, per ciascuno degli anni suddetti, a programmi
di   valorizzazione  e  tutela  delle  razze  di  cavalli  autoctoni.
All'onere conseguente si provvede, per gli anni 2005 e 2006, mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  46,  comma  4,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448 -
Fondi   investimenti   (Fondo   unico   da   ripartire   investimenti
agricoltura,   foreste   e   pesca)  e,  per  l'anno  2007,  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.» )).
  3. Per il finanziamento degli interventi (( necessari al ripristino
delle  condizioni  socio-economiche  e  ambientali essenziali ai fini
della  ripresa  delle  normali  attivita'  produttive  delle  imprese
agricole   colpite   da  gravi  emergenze  sanitarie,  nonche'  degli
interventi  di soccorso nei territori colpiti da calamita' naturali e
da  avverstia' atmosferiche, gia' dichiarate di carattere eccezionale
ai  sensi  dell'articolo  2  della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la
Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata a realizzare aperture di
credito  nei  confronti  delle  regioni  e delle province autonome, a
valere  sui  limiti  di  impegno  assegnati a ciascuna regione con la
ripartizione   degli  stanziamenti  recati  dall'articolo  13,  comma
4-octies,  del  decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  2002, n. 178, e del relativo
cofinanziamento   regionale   )),   dall'articolo  5,  comma  2,  del
decreto-legge   13   settembre   2002,   n.   200,   convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e dall'articolo
1   del  decreto-legge  24  luglio  2003,  n.  192,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268.
((    3-bis.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde
annualmente   alla   Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  la  quota  di
finanziamento derivante dalle aperture di credito di cui al comma 3 a
valere  sui  limiti  di  impegno  di  cui  al  medesimo  comma 3 e in
relazione  alla rendicontazione che le regioni e le province autonome
inviano  per  il  tramite  del  Ministero  delle politiche agricole e
forestali.  Ulteriori modalita' operative di carattere amministrativo
che  si  dovessero  rendere necessarie sono stabilite con decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole e forestali, di natura non regolamentare.
  3-ter. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese
agricole  colpite da calamita' naturali, l'autorizzazione di spesa di
cui  all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n.  102,  relativa  al  Fondo  di solidarieta' nazionale - interventi
indennizzatori,  e' aumentata di 120 milioni di euro per l'anno 2005.
Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge  27  dicembre  2002,  n. 289, come rideterminata ai sensi delle
tabelle  D  e  F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tale fine il
CIPE,  con  apposita  delibera,  destina le suddette risorse entro il
termine  perentorio  di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
  3-quater.  I  rischi  di  mercato rientrano nei rischi assicurabili
previsti   dal   Piano   assicurativo   agricolo   annuale,  previsto
dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
  3-quinquies.  Il  Governo,  d'intesa  con  le  regioni e sentite le
organizzazioni  dei  produttori riconosciute, procede alla stesura di
un  Piano  ortofrutticolo  nazionale per coordinare le iniziative dei
produttori  e rilanciarne la competitivita' in termini di quantita' e
di qualita' delle produzioni.
  3-sexies.  All'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 8 luglio
2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002,  n.  178, dopo le parole: «territori danneggiati dalla siccita»
sono  inserite  le  seguenti:  «, ivi compresi i territori delimitati
dall'ordinanza   del   Ministro   dell'interno,   delegato   per   il
coordinamento  della  protezione  civile  n. 3224 del 28 giugno 2002,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2002, delle
province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa,».
  3-septies. All'articolo 13, comma 4-ter, del decreto-legge 8 luglio
2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002,  n.  178, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla
data  del  provvedimento  di  concessione  da  parte della regione, e
comunque per non piu' di ventiquattro mesi, tali rate sono assistite,
nell'ambito  dei  predetti  limiti  di stanziamento, dal concorso nel
pagamento degli interessi.» )).
  4.  All'articolo  18  del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
((       «1-bis.  L'Agecontrol  Spa,  avvalendosi  del  supporto  dei
controlli    istituzionali   effettuati   dall'Ispettorato   centrale
repressione  frodi  ed  in coordinamento con quest'ultimo, effettua i
controlli  di  qualita',  sia  per  l'esportazione che per il mercato
interno,   aventi   rilevanza   a  livello  nazionale,  sui  prodotti
ortofrutticoli,  ai  sensi della normativa vigente, anche utilizzando
parzialmente  le risorse finanziarie destinate ai controlli dell'olio
di oliva.
  4-bis.  Allo  scopo  di  supportare gli interventi a sostegno delle
produzioni agricole colpite da crisi di mercato di cui al comma 7-bis
dell'articolo  5  della  legge  27 marzo 2001, n. 122, introdotto dal
comma  1,  e  i  controlli  di qualita' svolti dall'Agecontrol Spa ai
sensi dell'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 marzo
2004,   n.   99,  introdotto  dal  comma  4,  l'Ispettorato  centrale
repressione frodi e' autorizzato a predisporre programmi straordinari
di  controllo  volti  a contrastare fenomeni fraudolenti che generano
situazioni  di  concorrenza  sleale  tra  gli  operatori. A tale fine
l'Ispettorato  centrale  repressione frodi, in deroga all'articolo 39
della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e
al  divieto  di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre
2004,  n.  311, e' autorizzato ad assumere fino a undici dirigenti di
seconda  fascia,e  comunque  entro il limite di spesa di cui al comma
4-ter.
  4-ter.  Per  l'attuazione  del  comma 4-bis e' autorizzata la spesa
massima complessiva di 100.000 euro per l'anno 2005 e di 1.000.000 di
euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede,
per     l'anno     2005,     mediante     corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 6, comma 1, della
legge 31 luglio 2002, n. 179, e, a decorrere dall'anno 2006, mediante
corrispondente  riduzione  delle  proiezioni per gli anni 2006 e 2007
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali.  Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  4-quater.  A  modifica  di  quanto  previsto dell'articolo 18 della
legge   15   dicembre  1961,  n.  1304,  il  personale  di  qualifica
dirigenziale  e  i  dipendenti  inquadrati  nei profili professionali
dell'area  C  e  della  posizione  economica  B3,  in servizio presso
l'Ispettorato  centrale  repressione frodi, sono ufficiali di polizia
giudiziaria  nei  limiti del servizio cui sono destinati e secondo le
attribuzioni  ad  essi  conferite  dalle  leggi  e  dai  regolamenti;
parimenti, i dipendenti inquadrati nei restanti profili professionali
sono agenti di polizia giudiziaria.» )).
  5. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il
comma 6 e' sostituito dal seguente:
    «6.   Con   decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono trasferiti all'Agecontrol S.p.a. gli stanziamenti dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  delle  politiche agricole e
forestali  relativi  alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a., trasferite
in  attuazione  del presente articolo. Con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro delle politiche
agricole  e  forestali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e  con  il  Ministro delle attivita' produttive, sono
altresi'   trasferite   all'Agecontrol  S.p.a.  le  risorse  umane  e
finanziarie  relative  allo svolgimento dei controlli di cui al comma
1-bis,   precedentemente   svolti   dall'Istituto  nazionale  per  il
commercio estero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della
legge 25 marzo 1997, n. 68.».
  6. All'articolo 5 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'inizio  del  comma  1  sono  anteposte le seguenti parole:
«L'Agecontrol S.p.a. e»;
    b) al  comma  3,  dopo le parole: «I funzionari» sono inserite le
seguenti: «dell'Agecontrol S.p.a. e quelli».
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo dell'art. 5 della legge 27 marzo
          2001,   n.   122,   recante  «Disposizioni  modificative  e
          integrative   alla  normativa  che  disciplina  il  settore
          agricolo  e  forestale»,  come  modificato  dalla  presente
          legge:
              «Art.  5  (Societa'  di  forestazione  controllate  dal
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   Trasferimento   di  risorse  finanziarie  alla
          regione Calabria). - 1. Il termine del 31 dicembre 1994, di
          cui  all'art.  21,  comma  1,  del decreto-legge 8 febbraio
          1995,  n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,
          relativo  al  trasferimento  alle  regioni dei contratti in
          essere  delle  societa'  di  forestazione  gia' controllate
          dalla  societa'  Finanziaria  agricola  meridionale (FINAM)
          S.p.a.  in  liquidazione, e' fissato in tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge.
              2.  Qualora  le regioni territorialmente competenti non
          subentrino  nei  rapporti  contrattuali  di  cui al comma 1
          entro il termine perentorio indicato al medesimo comma 1, i
          liquidatori  delle  societa'  di  forestazione, nominati ai
          sensi  dell'art.  6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e
          successive modificazioni, procedono agli atti necessari per
          l'estinzione  di  tutti  i  rapporti giuridici facenti capo
          alle societa', anche mediante cessione a terzi dei rapporti
          contrattuali.
              3. Per gli oneri conseguenti agli interventi da attuare
          con  l'accordo  di programma-quadro per la riqualificazione
          ambientale  nei  settori della manutenzione del territorio,
          della   forestazione   e   difesa  del  suolo  sottoscritto
          nell'ambito  dell'intesa  istituzionale  di  programma  tra
          Governo  e  regione Calabria, stipulata il 19 ottobre 1999,
          previa  approvazione  del Comitato interministeriale per la
          programmazione   economica   (CIPE)   nella   riunione  del
          29 settembre 1999, e' autorizzata, in aggiunta alle risorse
          gia'  disponibili,  a  carico  del  bilancio  della regione
          Calabria,  e  alle risorse trasferite a carico del bilancio
          dello  Stato, la spesa di 66.000 milioni di lire per l'anno
          2001.
              4.  All'onere  di cui al comma 3 si provvede per l'anno
          2001  mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di  spesa  di  cui  all'art.  1, comma 7, del decreto-legge
          20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge  19 luglio  1993,  n.  236,  come  da  ultimo
          rifinanziata  dalla tabella D della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388.
              5.  L'Istituto  di sperimentazione per la pioppicoltura
          di Casale Monferrato e connesse unita' di ricerca forestale
          di  Roma-Casalotti e aziende sperimentali di Mezzi, Cesurni
          e  Ovile,  nonche' l'azienda di San Giovanni Arcimusa, gia'
          concessi   in   comodato   nell'ambito  della  liquidazione
          dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e della
          Societa'  agricola e forestale per le piante da cellulosa e
          da  carte - SAF S.p.a. al Ministero delle risorse agricole,
          alimentari  e forestali, sono devoluti a titolo gratuito al
          Ministero  delle  politiche agricole e forestali per essere
          utilizzati  nell'ambito  della  riforma  degli  istituti di
          ricerca  e  sperimentazione agraria. Fino all'attuazione di
          tale  riforma  al personale addetto alle strutture devolute
          al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  si
          applicano   le  disposizioni  dell'art.  2,  comma  4,  del
          decreto-legge  21 giugno  1995,  n.  240,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 1995, n. 337. Qualora
          le  regioni  nel  cui  territorio  sono situati ne facciano
          richiesta  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge, gli altri beni patrimoniali
          non occorrenti alla liquidazione dell'Ente nazionale per la
          cellulosa  e  per  la carta sono devoluti a titolo gratuito
          alle  regioni medesime per essere destinati ad attivita' di
          ricerca  e  sperimentazione  agraria ed all'adempimento dei
          loro   fini   istituzionali  in  materia  di  forestazione,
          agricoltura e tutela ambientale.
              6.  Il  termine  di  cui al comma 26 dell'art. 45 della
          legge  23 dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato
          di tre mesi.
              7.  Per  la  prosecuzione  degli interventi relativi al
          progetto  speciale  promozionale  per  le  aree interne del
          Mezzogiorno  per  la  valorizzazione  dei prodotti agricoli
          tipici,  approvato  con  deliberazione  del CIPE n. 132 del
          6 agosto  1999, pubblicata nel supplemento ordinario n. 189
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  255  del 29 ottobre 1999, e'
          autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli
          anni 2001 e 2002.
              7-bis.  Nei  limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
          al  comma 7, il commissario ad acta per le attivita' di cui
          all'art. 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
          32,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 7 aprile
          1995,  n.  104,  puo'  operare, anche attraverso specifiche
          convenzioni  con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
          (AGEA),   interventi  a  sostegno  di  produzioni  agricole
          colpite  da  crisi  di  mercato,  anche  in aree diverse da
          quelle  di  cui  al  comma  7,  purche'  classificate  come
          svantaggiate.
              8.  Per  la  prosecuzione  degli interventi relativi al
          progetto   speciale  per  gli  interventi  di  forestazione
          produttiva  e protettiva nelle aree a rischio idrogeologico
          della  Campania,  approvato con la citata deliberazione del
          CIPE  n.  132 del 6 agosto 1999, e' autorizzata la spesa di
          lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
              9.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  7  e  8, pari a
          lire 130  miliardi  per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.».
              - Si  trascrive il testo dell'art. 19 del decreto-legge
          8 febbraio  1995,  n.  32,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  7 aprile  1995, n. 104, recante «Disposizioni
          urgenti  per  accelerare  la concessione delle agevolazioni
          alle  attivita'  gestite  dalla  soppressa  Agenzia  per la
          promozione   dello   sviluppo   del   Mezzogiorno,  per  la
          sistemazione  del  relativo  personale, nonche' per l'avvio
          dell'intervento   ordinario   nelle   aree   depresse   del
          territorio nazionale»:
              «Art.  19  (Trasferimento  delle attivita' residue alle
          amministrazioni  competenti). - 1.  Le materie gia' gestite
          dalla  soppressa  Agenzia  per la promozione dello sviluppo
          del   Mezzogiorno   e  trasferite  in  via  temporanea  dal
          commissario   liquidatore  dell'Agenzia  al  Ministero  del
          bilancio   e   della   programmazione  economica  ai  sensi
          dell'art.  19,  comma  4,  del decreto legislativo 3 aprile
          1993,  n.  96,  e  successive modificazioni e integrazioni,
          sono   definitivamente   attribuite   alle  amministrazioni
          competenti per materia, individuate secondo quanto disposto
          dal presente articolo.
              2.  E'  attribuita  alla  Presidenza  del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  del  turismo,  la  materia degli
          incentivi   per  opere  private  riguardanti  le  attivita'
          turistico-alberghiere,    ivi    comprese    le   attivita'
          creditizie.
              3.  E'  attribuito al Ministero del tesoro il pacchetto
          azionario prestato dalla societa' Terme Stabiane a garanzia
          del mutuo ottenuto.
              4. Sono attribuite al Ministero delle risorse agricole,
          alimentari  e  forestali le seguenti materie: incentivi per
          opere   private  e  connesse  attivita'  creditizie  per  i
          miglioramenti  fondiari,  ivi compresi quelli di bonifica e
          montani,   per  l'assistenza  tecnica  in  agricoltura,  la
          valorizzazione  dei  prodotti  agricoli, la pesca, progetti
          speciali  promozionali  e connesse attivita' creditizie nei
          campi  delle  opere  private del Mezzogiorno interno, della
          forestazione    produttiva,    dell'agrumicoltura,    della
          zootecnia   e   della   commercializzazione   dei  prodotti
          agricoli; le azioni organiche promozionali agricole.
              5.  Per  le  opere  della  gestione  separata  e  per i
          progetti  speciali  di  cui  al comma 4, nonche' per quelli
          trasferiti  dal  commissario liquidatore ai sensi dell'art.
          19  del  decreto  legislativo  3 aprile  1993,  n.  96,  il
          Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari e forestali
          provvede   mediante   un  commissario  ad  acta,  riferendo
          trimestralmente  al CIPE sul suo operato. Il commissario ad
          acta  esercita  i  poteri  e  osserva  le  procedure di cui
          all'art.  9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
          successive  modificazioni  e  integrazioni. Gli oneri per i
          compensi  del  commissario  ad  acta, e per non piu' di due
          consulenti  giuridici per la definizione del contenzioso in
          atto,  da  definire  con decreto del Ministro delle risorse
          agricole,  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di
          cui  all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
          1993,  n.  96,  e  successive modificazioni e integrazioni;
          assegnata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
          forestali.
              6.  Il  Ministro  delle  risorse agricole, alimentari e
          forestali, d'intesa con le regioni interessate, definisce e
          trasferisce loro le opere e le attivita', di cui ai commi 4
          e 5 rientranti nelle competenze regionali.
              7.  Sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici le
          seguenti  materie:  concessioni chiuse, "dichiarate chiuse"
          trasferite  alle regioni o gestioni dirette trasferite alle
          regioni  riguardanti  opere  pubbliche fisiche e interventi
          per  progettazioni,  studi  e  campagne  di  indagini della
          Gestione  separata  di cui all'art. 5, legge 1° marzo 1986,
          n.  64;  contributi ad enti gestori di opere della ex Cassa
          per  il  Mezzogiorno  o  della  soppressa  Agenzia  per  la
          promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno  eseguite  in
          gestione  diretta;  contributi per la ricostruzione di case
          danneggiate   dal  terremoto  dell'Irpinia  del  1962,  ivi
          comprese le attivita' creditizie.
              8.  Sono  attribuite  al  Ministero  del lavoro e della
          previdenza  sociale  le seguenti materie: ridefinizione dei
          contributi  agricoli unificati; incentivi per opere private
          nel campo dell'istruzione professionale.
              9.  L'identificazione delle ulteriori residue materie e
          relative  amministrazioni  competenti,  ai  fini  di quanto
          disposto   dal   comma  1,  si  effettua  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  del bilancio e della programmazione economica, di
          concerto con il Ministro competente.».
              - Si  trascrive  il testo degli articoli 15, 5 e 17 del
          decreto   legislativo   29 marzo   2004,  n.  102,  recante
          «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
          norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
          2003, n. 38»:
              «Art.   15   (Dotazione   del   Fondo  di  solidarieta'
          nazionale). - 1.  Presso la Tesoreria centrale e' aperto un
          conto    corrente   infruttifero   denominato   "Fondo   di
          solidarieta'   nazionale"   intestato  al  Ministero  delle
          politiche agricole e forestali.
              2.  Per  gli  interventi  di  cui  all'art. 1, comma 3,
          lettera a),  e'  iscritto apposito stanziamento sullo stato
          di  previsione  del  Ministero  delle  politiche agricole e
          forestali,  allo  scopo  denominato  "Fondo di solidarieta'
          nazionale-incentivi  assicurativi".  Per  gli interventi di
          cui  all'art.  1,  comma  3,  lettere  b) e c), e' iscritto
          apposito   stanziamento   sullo  stato  di  previsione  del
          Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,  allo  scopo
          denominato   "Fondo  di  solidarieta'  nazionale-interventi
          indennizzatori".
              3.   Per   la   dotazione   finanziaria  del  Fondo  di
          solidarieta'   nazionale-incentivi  assicurativi  destinato
          agli  interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), si
          provvede  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della
          legge  5 agosto  1978,  n. 468, e successive modificazioni.
          Per  la  dotazione  finanziaria  del  Fondo di solidarieta'
          nazionale   -  interventi  indennizzatori,  destinato  agli
          interventi  di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), si
          provvede  a  valere  sulle  risorse del Fondo di protezione
          civile,  come  determinato  ai sensi dell'art. 11, comma 3,
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge
          finanziaria.».
              «Art.   5   (Interventi   per   favorire   la   ripresa
          dell'attivita'  produttiva). - 1. Possono beneficiare degli
          interventi  del  presente  articolo, le imprese agricole di
          cui all'art. 2135 del codice civile, nonche' le cooperative
          di      raccolta,     lavorazione,     trasformazione     e
          commercializzazione    di    prodotti    agricoli    e   le
          organizzazioni dei produttori riconosciute, ricadenti nelle
          zone  delimitate  ai  sensi dell'art. 6, che abbiano subito
          danni  non inferiori al 20 per cento della produzione lorda
          vendibile, qualora siano ubicate nelle aree svantaggiate di
          cui  all'art.  17  del  regolamento  (CE)  n. 1257/1999 del
          17 maggio  1999,  del  Consiglio,  ed al 30 per cento della
          produzione lorda vendibile se ubicate nelle altre zone. Nel
          caso  di  danni  alle produzioni vegetali, sono escluse dal
          calcolo  dell'incidenza  di  danno  sulla  produzione lorda
          vendibile le produzioni zootecniche.
              2.   Al   fine  di  favorire  la  ripresa  economica  e
          produttiva  delle  imprese  agricole di cui al comma 1, nei
          limiti   dell'entita'  del  danno,  accertato  nei  termini
          previsti  al  punto  11.3 degli orientamenti comunitari per
          gli  aiuti  di  Stato  nel settore agricolo, possono essere
          concessi  i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a
          scelta   delle  regioni,  tenuto  conto  delle  esigenze  e
          dell'efficacia   dell'intervento,   nonche'  delle  risorse
          finanziarie disponibili:
                a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
          del  danno  accertato  sulla  base  della  produzione lorda
          vendibile ordinaria del triennio precedente;
                b) prestiti   ad  ammortamento  quinquennale  per  le
          esigenze  di  esercizio  dell'anno  in cui si e' verificato
          l'evento  dannoso  e  per  l'anno successivo, da erogare al
          seguente tasso agevolato:
                  1)  20  per  cento  del tasso di riferimento per le
          operazioni  di  credito  agrario  oltre  i  18  mesi per le
          aziende ricadenti in zone svantaggiate;
                  2)  35  per  cento  del tasso di riferimento per le
          operazioni  di  credito  agrario  oltre  i  18  mesi per le
          aziende   ricadenti   in  altre  zone;  nell'ammontare  del
          prestito  sono comprese le rate delle operazioni di credito
          in  scadenza  nei  12  mesi  successivi all'evento inerenti
          all'impresa agricola;
                c) proroga  delle  operazioni  di credito agrario, di
          cui all'art. 7;
                d) agevolazioni previdenziali, di cui all'art. 8.
              3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed
          alle  scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo
          contributi  in  conto  capitale  fino  al 100 per cento dei
          costi effettivi.
              4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente
          art.  1 danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili
          all'assicurazione  agevolata. Nel calcolo della percentuale
          dei  danni  sono  comprese  le  perdite derivanti da eventi
          calamitosi,   subiti   dalla   stessa  azienda,  nel  corso
          dell'annata   agraria,  che  non  siano  stati  oggetto  di
          precedenti  benefici.  La produzione lorda vendibile per il
          calcolo  dell'incidenza  di  danno  non  e' comprensiva dei
          contributi  o delle altre integrazioni concessi dall'Unione
          europea.
              5.  Le  domande di intervento debbono essere presentate
          alle   autorita'  regionali  competenti  entro  il  termine
          perentorio   di   quarantacinque   giorni   dalla  data  di
          pubblicazione  del  decreto  di declaratoria nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e di individuazione
          delle zone interessate, di cui all'art. 6, comma 2.
              6.  Compatibilmente  con  le  esigenze  primarie  delle
          imprese  agricole,  di  cui  al  presente articolo, possono
          essere   adottate   misure   volte   al   ripristino  delle
          infrastrutture  connesse  all'attivita'  agricola,  tra cui
          quelle  irrigue  e  di  bonifica,  con  onere della spesa a
          totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale.».
              «Art.  17  (Interventi per favorire la capitalizzazione
          delle   imprese). - 1.   La   Sezione   speciale  istituita
          dall'art.   21   della  legge  9 maggio  1975,  n.  153,  e
          successive  modificazioni,  e' incorporata nell'Istituto di
          servizi  per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui
          al  decreto  del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001,
          n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi
          e passivi.
              2.  L'ISMEA  puo'  concedere  la propria fideiussione a
          fronte  di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in
          favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'art.
          1  del  decreto  legislativo  18 maggio  2001,  n.  228,  e
          all'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
              3.  Al  fine  di  favorire  l'accesso  al  mercato  dei
          capitali  da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA
          puo'   concedere   garanzia   diretta   a   banche  e  agli
          intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale di
          cui  all'art.  107  del  testo unico delle leggi in materia
          bancaria  e  creditizia,  approvato con decreto legislativo
          1° settembre  1993,  n.  385, e successive modificazioni, a
          fronte  di  prestiti  partecipativi  e  partecipazioni  nel
          capitale  delle  imprese  medesime,  assunte  da banche, da
          intermediari   finanziari,   nonche'  da  fondi  chiusi  di
          investimento mobiliari.
              4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire
          anche  mediante  rilascio di controgaranzia e cogaranzia in
          collaborazione   con   confidi,  altri  fondi  di  garanzia
          pubblici e privati, anche a carattere regionale.
              5.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
          forestali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  di  natura non regolamentare, da adottarsi
          entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
          presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le
          modalita'   di  prestazione  delle  garanzie  previste  dal
          presente  articolo,  nonche'  quelle  previste dall'art. 1,
          comma 512,  della  legge  30 dicembre  2004, n. 311, tenuto
          conto  delle  previsioni  contenute  nella  disciplina  del
          capitale   regolamentare   delle   banche   in   merito  al
          trattamento prudenziale delle garanzie.
              5-bis.  Le  garanzie  prestate  ai  sensi  del presente
          articolo  possono  essere  assistite  dalla  garanzia dello
          Stato  secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire
          con  decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze.
          Agli   eventuali   oneri  derivanti  dall'escussione  della
          garanzia  concessa  ai  sensi  del  comma 2, si provvede ai
          sensi  dell'art.  7,  secondo comma, numero 2), della legge
          5 agosto  1978,  n.  468.  La predetta garanzia e' elencata
          nello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle  finanze  ai sensi dell'art. 13 della citata legge n.
          468 del 1978.
              6.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          decreto   di  cui  al  comma  5,  il  decreto  ministeriale
          30 luglio  2003, n. 283, del Ministro dell'economia e delle
          finanze, e' abrogato.».
              - Il  regolamento  (CE) n. 1860/2004 della Commissione,
          del   6 ottobre   2004,   relativo  all'applicazione  degli
          articoli 87  e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei
          settori dell'agricoltura e della pesca, e' pubblicato nella
          GUCE serie L 325 del 28 ottobre 2004.
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  46  della  legge
          28 dicembre  2001,  n.  448,  recante  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2002)»:
              «Art.  46  (Fondo  investimenti). - 1.  Nello  stato di
          previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
          fondo  per  gli  investimenti per ogni comparto omogeneo di
          spesa   al   quale   confluiscono   i   nuovi  investimenti
          autorizzati,   con  autonoma  evidenziazione  contabile  in
          allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.
              2.  Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze,  su  proposta  del Ministro competente, da emanare
          entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, sono individuate le disponibilita' di
          bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
              3.   A  decorrere  dall'anno  2003  il  fondo  per  gli
          investimenti  di  cui  al  presente  articolo  puo'  essere
          rifinanziato  con la procedura di cui all'art. 11, comma 3,
          lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni.
              4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria
          sono  analiticamente  indicati le autorizzazioni di spesa e
          gli  stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di
          cui al presente articolo.
              5.  I  Ministri  competenti  presentano  annualmente al
          Parlamento,  per  l'acquisizione  del parere da parte delle
          commissioni  competenti,  una  relazione  nella quale viene
          individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun
          fondo.».
              - La legge 14 febbraio 1992, n. 185, abrogata dall'art.
          16  del  decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recava:
          «Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 13 del decreto-legge
          8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  8 agosto  2002, n. 178, recante: «Interventi urgenti
          in  materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento
          della  spesa  farmaceutica  e per il sostegno dell'economia
          anche nelle aree svantaggiate», cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Art. 13 (Disposizioni in materia idrica). - 1. Al fine
          di  assicurare  il  corretto funzionamento dell'Ente per lo
          sviluppo  dell'irrigazione  e  trasformazione  fondiaria in
          Puglia,  Lucania e Irpinia, per l'anno 2002 e' assegnato al
          predetto  ente  un contributo straordinario di 8 milioni di
          euro.
              2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
          pari  a  8  milioni  di  euro  per l'anno 2002, si provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
          spesa  di  cui  al capitolo n. 1730 "Fondo da ripartire per
          l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale e
          del   settore  agricolo"  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero delle politiche agricole e forestali.
              3.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.
              4.  Fatto  salvo  quanto previsto per l'affidamento del
          servizio  idrico  integrato  dalla legge 5 gennaio 1994, n.
          36,  e  dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi
          in  cui  la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a
          prevalente   scopo   irriguo   avvenga   con   il  concorso
          finanziario   di  altri  soggetti  pubblici  o  privati,  i
          soggetti   titolari   del  finanziamento  pubblico  di  cui
          all'art.  141,  comma  1,  della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, possono gestire tali schemi idrici tramite societa' di
          cui  mantengano  la  maggioranza incedibile. I rapporti fra
          azionisti  e  societa' sono disciplinati da una convenzione
          contenente,  a  pena di nullita', gli obblighi ed i diritti
          tra le parti.
              4-bis.  Alle  imprese  agricole, singole e associate, e
          alle  cooperative  agricole  di  conduzione,  ricadenti nei
          territori   danneggiati  dalla  siccita',  ivi  compresi  i
          territori    delimitati    dall'ordinanza    del   Ministro
          dell'interno,   delegato   per   il   coordinamento   della
          protezione  civile  n.  3224 del 28 giugno 2002, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 157 del 6 luglio 2002, delle
          province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa, negli anni
          2000,  2001  e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del
          Ministro  delle politiche agricole e forestali, che abbiano
          subito  danni  in  uno  dei predetti anni, sono concesse le
          provvidenze  della  legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo
          procedure  e  modalita'  in  essa previste, integrate dalle
          disposizioni del presente articolo.
              4-ter.  Alle  imprese  di  cui  al  comma  4-bis,  sono
          concessi,  nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma
          4-octies, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il
          pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di
          esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non
          pagate,  gia'  prorogate  o  in  corso di proroga, poste in
          essere  alla data di entrata in vigore del presente decreto
          e  con  scadenza entro il 31 marzo 2003. Fino alla data del
          provvedimento  di  concessione  da  parte  della regione, e
          comunque  per non piu' di ventiquattro mesi, tali rate sono
          assistite, nell'ambito dei predetti limiti di stanziamento,
          dal concorso nel pagamento degli interessi.
              4-quater.  I  consorzi di bonifica e gli altri enti che
          gestiscono  la  distribuzione  di  acqua per l'irrigazione,
          operanti nei territori delimitati ai sensi del comma 4-bis,
          che  a  causa  della carenza idrica hanno dovuto sospendere
          anche parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi irrigui,
          possono  concedere  per  gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal
          pagamento   dei   contributi   dovuti   per   la   gestione
          dell'irrigazione e la riduzione fino al cinquanta per cento
          degli oneri consortili.
              4-quinquies.  Agli  enti  di cui al comma 4-quater, che
          registrano minori entrate a seguito dell'applicazione delle
          misure  di  cui al medesimo comma, sono concessi contributi
          fino  al  novanta per cento delle spese non coperte a causa
          del minore gettito conseguito e, comunque, nel limite delle
          risorse finanziarie disponibili.
              4-sexies.  Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui
          ai  decreti  legislativi  18 maggio 2001, n. 227, e decreti
          legislativi  18 maggio  2001,  n.  228,  un  importo pari a
          10 milioni di euro a partire dall'anno 2002 e' destinato al
          finanziamento  del  fondo  di  riassicurazione  dei  rischi
          atmosferici  di  cui  all'art.  127,  comma  3, della legge
          23 dicembre 2000, n. 388.
              4-septies.  Ai  fini  del  mantenimento  degli  impegni
          assunti  dai  beneficiari delle misure contenute nei "Piani
          di  sviluppo  rurale"  (PSR)  e  nei  "Programmi  operativi
          regionali"  (POR),  costituiscono  causa  di forza maggiore
          riconosciuta  dalle  dichiarazioni  di  stato di calamita',
          tutti  gli  interventi  che comportano il ridimensionamento
          temporaneo  del  potenziale  produttivo  aziendale,  resisi
          necessari   e  non  procrastinabili  per  non  pregiudicare
          ulteriormente  la  produttivita'  delle  aziende  stesse, a
          causa  della  perdurante siccita' che ha colpito le regioni
          dell'Italia   meridionale  nel  corso  dell'attuale  annata
          agraria.  Con  successivo  provvedimento, il Ministro delle
          politiche  agricole  e  forestali,  d'intesa con le regioni
          interessate, stabilira' tempi e modalita' di ricostituzione
          del  potenziale  produttivo  ridimensionato  a  causa degli
          eventi  siccitosi  in questione. Per la campagna 2002, alle
          imprese  di  cui  al comma 4-bis sono fatti salvi i diritti
          individuali  assegnati  ai produttori di carni ovicaprine e
          di  vacche  nutrici che non possono ottemperare all'impegno
          di  mantenere  nel  periodo  di detenzione obbligatoria gli
          animali relativi alle due specie limitatamente ai territori
          di   cui   al   comma   4-bis.   La   mancata   o   ridotta
          commercializzazione  di  latte  delle  imprese  titolari di
          quota  di  cui  al comma 4-bis, verificatasi nella campagna
          2002-2003,  non  comporta  la  riduzione  o  la perdita del
          quantitativo   individuale  di  riferimento  di  cui  hanno
          titolarita'.  Tali misure si applicano fino alla fine della
          seconda  campagna  successiva  alla  cessazione dell'evento
          calamitoso.
              4-octies.  Per  l'attuazione degli interventi di cui ai
          commi  da  4-bis  a  4-quinquies  del  presente articolo e'
          autorizzato  il limite di impegno complessivo di 18 milioni
          di  euro.  Alla  relativa  copertura  si provvede, quanto a
          Euro 12.900.000,    mediante    corrispondente    riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 7-ter, comma
          5, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  9 marzo 2001, n. 49, quanto a
          2,6  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 121, comma 2,
          della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  e  quanto a 2,5
          milioni   di   euro   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 144, comma 17,
          della citata legge n. 388 del 2000. Il limite di impegno e'
          ripartito  tra  le  regioni  interessate  con  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa con
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          nella  misura di 8 milioni di euro senza alcun vincolo e di
          10  milioni di euro in relazione ad analogo cofinanziamento
          da parte delle regioni interessate.
              4-nonies.     Per    assicurare    la    realizzazione,
          l'adeguamento  funzionale  e  il  ripristino  di  strutture
          irrigue  di  rilevanza  nazionale  nonche'  il  recupero di
          risorse   idriche   disponibili,  previsti  nel  "Programma
          nazionale  per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e
          per   lo   sviluppo   dell'irrigazione",   approvato  dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella
          riunione   del   18 aprile   2002,   i  limiti  di  impegno
          quindicennali  di  cui  all'art.  141, comma 3, della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  sono  incrementati  di 15,494
          milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2002. Al relativo
          onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          conto  capitale  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
              4-decies.  Al  fine  di  supportare  gli  interventi  e
          l'azione  delle  amministrazioni,  degli  enti territoriali
          nonche'   degli   organismi   interessati   in  materia  di
          approvvigionamento  idrico in agricoltura e per lo sviluppo
          dell'irrigazione,  il  Ministero delle politiche agricole e
          forestali assicura la raccolta di informazioni e dati sulle
          strutture  e  infrastrutture idriche esistenti, in corso di
          realizzazione   o   programmate   per   la   realizzazione,
          avvalendosi  del  Sistema  informativo  agricolo  nazionale
          (SIAN),  degli  enti vigilati nonche' della SOGESID. Per le
          finalita'   del   presente   comma,  e'  autorizzata  anche
          l'utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite all'ex
          AGENSUD per scopi di assistenza tecnica. Nell'assicurare il
          monitoraggio    dell'attuazione    degli   interventi   per
          l'approvvigionamento    idrico    e    per    lo   sviluppo
          dell'irrigazione,  si  procede  anche  alla definizione dei
          pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere avviate
          dall'ex AGENSUD anche al fine di pervenire alla definizione
          e   individuazione,   per   la  loro  riprogrammazione,  di
          eventuali  economie di spesa sulle somme stanziate a valere
          sul  Fondo  di  cui  all'art.  19  del  decreto legislativo
          3 aprile 1993, n. 96.».
              - Si  trascrive  il testo dell'art. 5 del decreto-legge
          13 settembre  2002,  n. 200, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  13 novembre 2002, n. 256, recante «Interventi
          urgenti   a   favore   del  comparto  agricolo  colpito  da
          eccezionali eventi atmosferici»:
              «Art.  5. - 1.  Per  favorire  la  ripresa  economica e
          produttiva  delle  aziende  agricole, singole ed associate,
          comprese le cooperative per la raccolta, la trasformazione,
          la  commercializzazione e la vendita dei prodotti agricoli,
          nonche' il ripristino delle strutture, delle infrastrutture
          e  delle  opere  di  bonifica e di irrigazione, danneggiate
          dagli  eventi  climatici avversi dei mesi di luglio, agosto
          e settembre  2002  e  da  altre  avversita' eccezionali del
          medesimo anno, individuate ai sensi dell'art. 2 della legge
          14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le
          procedure contenute nella medesima legge.
              2.  Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1
          e' autorizzata la spesa di Euro 16.428.047 per l'anno 2002,
          nonche' un limite di impegno quindicennale di 11.000.000 di
          euro,  a  decorrere  dall'anno  2002.  Al relativo onere si
          provvede,  quanto ad Euro 7.292.392, mediante proporzionale
          riduzione  delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1,
          alinea,  dell'art.  36  del  decreto  legislativo 18 maggio
          2001,   n.   228,   quanto   ad   Euro 4.135.655,  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2002-2004,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo
          speciale"   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero  delle  politiche agricole e forestali, quanto ad
          Euro  5.000.000,  mediante  corrispondente  riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          conto  capitale  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo  al  medesimo  Ministero,  e,  quanto  al suddetto
          limite  di  impegno  quindicennale,  per  9.000.000 di euro
          mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
          spesa di cui all'art. 121, comma 2, della legge 23 dicembre
          2000,  n. 388 e, per i rimanenti 2.000.000 di euro mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2002-2004,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo
          speciale"   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          medesimo Ministero.
              3.  Le  somme  di  cui al comma 2 sono ripartite tra le
          regioni   interessate   con   decreto  del  Ministro  delle
          politiche  agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano.
              4.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
              - Si  trascrive  il testo dell'art. 1 del decreto-legge
          24 luglio  2003,  n.  192,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge 24 settembre 2003, n. 268, recante «Interventi
          urgenti   a   favore   del  comparto  agricolo  colpito  da
          eccezionali   avversita'   atmosferiche   e  dall'emergenza
          diossina nella Campania»:
              «Art.   1  (Fondo  di  solidarieta'  nazionale  per  le
          calamita'   naturali). - 1.   Al   fine  di  assicurare  le
          provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla
          legge  14 febbraio  1992,  n.  185, in favore delle imprese
          agricole, singole e associate, e delle cooperative agricole
          di  conduzione,  ricadenti  nei territori danneggiati dalle
          calamita'   naturali   e   dalle   avversita'  atmosferiche
          eccezionali  del  primo  semestre  2003, ivi incluse quelle
          previste dai commi 3 e 4, sono autorizzati:
                a) il limite d'impegno complessivo di 9,05 milioni di
          euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003; al relativo
          onere   si   provvede   mediante  corrispondente  riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 13, comma 1,
          della legge 1° agosto 2002, n. 166;
                b) il  limite  d'impegno complessivo di 5,058 milioni
          di  euro  quindicennale,  a  decorrere  dall'anno  2003, al
          relativo   onere   si   provvede   mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  2003-2005,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
          l'anno    2003,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle  politiche
          agricole e forestali;
                c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per
          l'anno  2003  a  favore  del  citato  Fondo di solidarieta'
          nazionale;   al   relativo   onere   si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2003-2005,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo
          speciale"   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          medesimo  Ministero.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio.
              2.  Nei  limiti  delle risorse disponibili nel Fondo di
          solidarieta'  nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992,
          n.  185,  per  le  calamita'  naturali  e per le avversita'
          atmosferiche  eccezionali  del  2003,  in presenza di danni
          alle   produzioni   vegetali,   ai  fini  dell'accertamento
          dell'incidenza  del  danno  stesso  sulla  produzione lorda
          vendibile sono escluse le produzioni zootecniche.
              3.  Alle imprese che hanno subito danni alle produzioni
          ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1, della legge 14 febbraio
          1992,   n.   185,  possono  essere  concessi  finanziamenti
          decennali,  con preammortamento triennale, per il pagamento
          delle   rate  delle  operazioni  creditizie  e  finanziarie
          inerenti  all'impresa  agricola  in scadenza al 31 dicembre
          2003. Il concorso pubblico negli interessi e' limitato fino
          a  13.000  euro  per impresa; puo' essere concesso anche in
          forma  attualizzata, dopo la rendicontazione della spesa da
          parte   dell'istituto   di   credito   che  ha  erogato  il
          finanziamento;  e'  concesso, a richiesta dell'interessato,
          nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie assegnate a
          ogni singola regione ed e' alternativo alla concessione del
          prestito  quinquennale  di cui all'art. 3, comma 2, lettera
          b), della citata legge n. 185 del 1992.
              4.   Le   domande  di  intervento  di  cui  alla  legge
          14 febbraio  1992,  n.  185,  per le calamita' naturali nel
          2003   devono  essere  presentate  agli  enti  territoriali
          competenti  entro  il  termine perentorio di quarantacinque
          giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
          del  decreto di declaratoria delle avversita' atmosferiche.
          Il  limite  contributivo  previsto  dall'art.  3,  comma 2,
          lettera a), della citata legge n. 185 del 1992 e' stabilito
          in 75.000 euro per impresa agricola.
              4-bis.    Tenuto   conto   delle   caratteristiche   di
          complementarieta'    ed   integrazione   con   il   Sistema
          informativo  agricolo nazionale (SIAN), entro trenta giorni
          dal  completamento  delle  attivita'  di  collaudo,  i beni
          mobili,   immobili  e  immateriali  acquistati  o  prodotti
          nell'ambito    del    progetto   "TELAER   -   Sistema   di
          telerilevamento  aereo  avanzato  per la gestione integrata
          del  territorio",  di  cui all'art. 6, comma 1, lettera e),
          del   decreto   legislativo  3 aprile  1993,  n.  96,  come
          modificato   dall'art.   6,   comma  8,  del  decreto-legge
          8 febbraio  1995,  n.  32,  convertito dalla legge 7 aprile
          1995, n. 104, sono acquisiti dall'Agenzia per le erogazioni
          in  agricoltura  (AGEA) senza oneri aggiuntivi a carico del
          bilancio dello Stato.».
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  61  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289,  recante  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2003)»:
              «Art.   61   (Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
          coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
          di  cui  alla  legge  30 giugno  1998,  n.  208,  al  quale
          confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
          disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
          contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
          riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
          nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
          l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
              2.  A  decorrere  dall'anno  2004  si provvede ai sensi
          dell'art.  11,  comma  3,  lettera f), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
              3.   Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli
          interventi  previsti  dalle disposizioni legislative di cui
          al  comma  1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
          base  del  criterio  generale  di destinazione territoriale
          delle  risorse  disponibili e per finalita' di riequilibrio
          economico e sociale, nonche':
                a) per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
          finalizzate    le    risorse    stanziate   a   titolo   di
          rifinanziamento  degli  interventi  di cui all'art. 1 della
          citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
          attraverso   le   altre  disposizioni  legislative  di  cui
          all'allegato 1,  sulla base, ove applicabili, dei criteri e
          dei  metodi  indicati  all'art.  73 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448;
                b) per  gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
          a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
          sua  rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei risultati
          ottenuti   e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria,  e a rispondere alle
          esigenze del mercato.
              4.   Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal  CIPE
          costituiscono  limiti  massimi  di spesa ai sensi del comma
          6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
              5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da sottoporre al
          controllo  preventivo  della  Corte dei conti, stabilisce i
          criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli interventi
          previsti  dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
          anche  al  fine  di dare immediata applicazione ai principi
          contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
          delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
          disciplinato  dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
              6.  Al  fine  di  dare  attuazione  al comma 3, il CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi  strumenti  e  del loro stato di attuazione; a tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in  atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Entro
          il  30 giugno  di  ogni  anno il CIPE approva una relazione
          sugli    interventi    effettuati   nell'anno   precedente,
          contenente  altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento.
              7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con  diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative   all'utilizzo   del  fondo  di  cui  al  presente
          articolo sono  trasmesse al Parlamento e di esse viene data
          formale comunicazione alle competenti commissioni.
              8.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare,  anche con riferimento all'art.
          60,   con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio  in  termini di residui, competenza e cassa tra le
          pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
          previsione delle amministrazioni interessate.
              9.  Le  economie  derivanti  da provvedimenti di revoca
          totale  o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
          decreto-legge  23 giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
          quelle  di  cui  all'art.  8, comma 2, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive  per  la  copertura degli oneri statali relativi
          alle   iniziative   imprenditoriali   comprese   nei  patti
          territoriali  e  per il finanziamento di nuovi contratti di
          programma.  Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata   alle   aree  sottoutilizzate  del  centro-nord,
          ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo  3,  lettera c), del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese  nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
              10.  Le  economie  derivanti da provvedimenti di revoca
          totale  o  parziale  delle  agevolazioni di cui all'art. 1,
          comma   2,  del  decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
          nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
          contratti  di  programma  una  quota  pari all'85 per cento
          delle   economie   e'  riservata  alle  aree  depresse  del
          Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di cui al citato
          regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
          cento alle aree sottoutilizzate del centro-nord, ricomprese
          nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe previste dal citato
          art.   87,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato  che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
          regolamento.
              11. (Omissis).
              12. (Omissis).
              13.  Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
          essere   concesse  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
          operanti  in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
          del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488, ed
          aventi  sede  nelle  aree ammissibili alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo  3, lettere a) e c), del Trattato
          che  istituisce  la  Comunita'  europea, nonche' nelle aree
          ricadenti  nell'obiettivo  2  di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
          nell'ambito  di  programmi  di penetrazione commerciale, in
          campagne   pubblicitarie  localizzate  in  specifiche  aree
          territoriali  del  Paese.  L'agevolazione  e'  riconosciuta
          sulle  spese  documentate dell'esercizio di riferimento che
          eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
          precedente  e nelle misure massime previste per gli aiuti a
          finalita'  regionale,  nel rispetto dei limiti della regola
          "de  minimis"  di  cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
          Commissione,  del  12 gennaio  2001.  Il  CIPE, con propria
          delibera  da sottoporre al controllo preventivo della Corte
          dei  conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
          previsionale  di  base  6.1.2.7  "Devoluzione  di proventi"
          dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
          di  presentazione  e le modalita' delle relative istanze. I
          soggetti  che  intendano avvalersi dei contributi di cui al
          presente  comma  devono  produrre istanza all'Agenzia delle
          entrate  che  provvede  entro trenta giorni a comunicare il
          suo  eventuale  accoglimento  secondo  l'ordine cronologico
          delle   domande   pervenute.  Qualora  l'utilizzazione  del
          contributo  esposta  nell'istanza  non  risulti effettuata,
          nell'esercizio  di  imposta cui si riferisce la domanda, il
          soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
          puo'   presentare   una   nuova  istanza  nei  dodici  mesi
          successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
              - La legge 30 dicembre 2004, n. 311, reca «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2005)».
              - Si  trascrive il testo dell'art. 4 del citato decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 102:
              «Art.  4  (Piano  assicurativo  agricolo annuale). - 1.
          L'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi e'
          determinata   attraverso  il  Piano  assicurativo  agricolo
          annuale,   di  seguito  denominato:  "Piano  assicurativo",
          tenendo    conto    delle   disponibilita'   di   bilancio,
          dell'importanza  socio-economica  delle  produzioni  e  del
          numero di potenziali assicurati.
              2.  Il Piano assicurativo e' elaborato sulla base delle
          informazioni      e      dei      dati     di     carattere
          statistico-assicurativo   rilevati  dalla  Banca  dati  sui
          rischi  agricoli,  ed e' approvato, entro il 30 novembre di
          ogni  anno,  con  decreto  del  Ministero  delle  politiche
          agricole  e  forestali,  d'intesa  con  la Conferenza per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una commissione
          tecnica costituita, da:
                a) un  rappresentante  del  Ministero delle politiche
          agricole e forestali, che la presiede;
                b) tre  rappresentanti delle regioni e delle province
          autonome di Trento e di Bolzano;
                c) un  rappresentate  dell'Istituto di servizi per il
          mercato agricolo alimentare (ISMEA);
                d) un   rappresentante  per  ciascuna  Organizzazione
          professionale    agricola   rappresentata   nel   Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
                e) un rappresentante della Cooperazione agricola;
                f) un  rappresentante dell'Associazione nazionale dei
          consorzi di difesa (ASNACODI);
                g) due   rappresentanti  dell'Associazione  nazionale
          delle imprese assicuratrici (ANIA).
              3.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
          forestali  e'  approvato  il  regolamento  di funzionamento
          della  commissione  tecnica  e  sono  nominati  i  relativi
          componenti.  Ai  componenti  della  commissione tecnica non
          compete alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.
              4.  Nel  Piano  assicurativo sono stabiliti i parametri
          per   il   calcolo   del   contributo  pubblico  sui  premi
          assicurativi distinti per:
                a) tipologia di polizza assicurativa;
                b) area  territoriale  identificata  sulla base delle
          proposte  delle regioni e delle province autonome di Trento
          e di Bolzano;
                c) evento climatico avverso, garanzia;
                d) tipo di coltura e/o strutture.
              5.  Nel  Piano  assicurativo  possono  essere  disposti
          anche:
                a) i  termini massimi di sottoscrizione delle polizze
          per le diverse produzioni e aree;
                b) qualsiasi  altro  elemento ritenuto necessario per
          garantire  un  impiego efficace ed efficiente delle risorse
          pubbliche.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13,  commi 4-bis e
          4-ter,  del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi
          urgenti  in  materia  tributaria,  di  privatizzazioni,  di
          contenimento  della  spesa  farmaceutica  e per il sostegno
          dell'economia anche nelle aree svantaggiate), convertito in
          legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 8 agosto 2002,
          n. 178, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  13.  (Disposizioni  in  materia  idrica). - 1-4.
          (Omissis).
              4-bis.  Alle  imprese  agricole, singole e associate, e
          alle  cooperative  agricole  di  conduzione,  ricadenti nei
          territori   danneggiati  dalla  siccita',  ivi  compresi  i
          territori    delimitati    dall'ordinanza    del   Ministro
          dell'interno,   delegato   per   il   coordinamento   della
          protezione  civile  n.  3225 del 28 giugno 2002, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 157 del 6 luglio 2002, delle
          province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa, negli anni
          2000,  2001  e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del
          Ministro  delle politiche agricole e forestali, che abbiano
          subito  danni  in  uno  dei predetti anni, sono concesse le
          provvidenze  della  legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo
          procedure  e  modalita'  in  essa previste, integrate dalle
          disposizioni del presente articolo.
              4-ter.  Alle  imprese  di  cui  al  comma  4-bis,  sono
          concessi,   nei  limiti  degli  stanziamenti  previsti  dal
          comma 4-octies,  finanziamenti decennali a tasso agevolato,
          per  il  pagamento  delle  rate delle operazioni di credito
          agrario  di  esercizio  e di miglioramento, comprese quelle
          scadute e non pagate, gia' prorogate o in corso di proroga,
          poste in essere alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  con  scadenza entro il 31 marzo 2003. Fino alla
          data  del  provvedimento  di  concessione  da  parte  della
          regione, e comunque per non piu' di ventiquattro mesi, tali
          rate  sono  assistite,  nell'ambito  dei predetti limiti di
          stanziamento, dal concorso nel pagamento degli interessi.
              4-quater-4-decies. (Omissis).
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  18  del  decreto
          legislativo  29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in
          materia  di  soggetti  e  attivita', integrita' aziendale e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'art.  1,  comma  2, lettere d), f), g), l), ee), della
          legge  7 marzo  2003, n. 38, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art. 18 (Armonizzazione e razionalizzazione in materia
          di  controlli  e  di  frodi  alimentari). - 1. L'AGEA quale
          autorita'  competente  ai  sensi del titolo II, capitolo 4,
          del  regolamento  (CE) n. 1782/2003, esercita nei confronti
          dell'Agecontrol  S.p.a.  il controllo ai sensi dell'art. 6,
          comma  1,  del  regolamento  (CEE) n. 27/1985 del 4 gennaio
          1985  della  Commissione.  A  tale  scopo  sono  trasferite
          all'AGEA le relative partecipazioni azionarie del Ministero
          delle   politiche  agricole  e  forestali  e  dell'Istituto
          nazionale di economia agraria (INEA).
              1-bis.  L'Agecontrol  S.p.a.,  avvalendosi del supporto
          dei  controlli  istituzionali  effettuati  dall'Ispettorato
          centrale   repressione   frodi   ed  in  coordinamento  con
          quest'ultimo,  effettua  i  controlli  di qualita', sia per
          l'esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza
          a  livello nazionale, sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi
          della  normativa vigente, anche utilizzando parzialmente le
          risorse  finanziarie  destinate  ai  controlli dell'olio di
          oliva.
              2.  Il  comma  7  dell'art.  1  del decreto legislativo
          14 maggio 2001, n. 223, e' sostituito dal seguente:
              «7. Le regioni e l'Agecontrol S.p.a., nei casi previsti
          dai  commi  1,  2,  3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del
          decreto  ministeriale  21 giugno 2000, n. 217, del Ministro
          delle  politiche  agricole  e  forestali,  alle irrogazioni
          delle  relative  sanzioni.  Con  decreto del Ministro delle
          politiche  agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le
          modalita'   di   riparto   dei   proventi   delle  predette
          sanzioni.».
              3.  Per  lo svolgimento delle attivita' di controllo di
          propria  competenza, l'AGEA puo' avvalersi dell'Ispettorato
          centrale   repressioni   frodi   di  cui  al  decreto-legge
          18 giugno  1986,  n.  282,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  7 agosto 1986, n. 486, sulla base di apposita
          convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole
          e forestali.
              4. All'art. 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
          n. 109, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente
          comma:
              «4-bis.  Nelle  materie  di  propria competenza, spetta
          all'Ispettorato  centrale  repressioni  frodi l'irrogazione
          delle sanzioni amministrative.».
              5.   All'art.  3,  comma  1,  del  decreto  legislativo
          10 dicembre  2002,  n.  305,  dopo  le  parole:  "ai  sensi
          dell'art.   357   del  codice  penale",  sono  aggiunte  le
          seguenti:  ",  nonche',  nei  limiti  del servizio cui sono
          destinati e per le attribuzioni di cui al presente decreto,
          la  qualifica  di Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi
          dell'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale".
              6.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
          forestali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  sono  trasferiti all'Agecontrol S.p.a. gli
          stanziamenti  dello  stato  di  previsione  della spesa del
          Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali relativi
          alle   funzioni   dell'Agecontrol   S.p.a.,  trasferite  in
          attuazione   del   presente   articolo.   Con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  delle politiche agricole e forestali, di concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
          Ministro   delle   attivita'   produttive,   sono  altresi'
          trasferite   all'Agecontrol   S.p.a.  le  risorse  umane  e
          finanziarie  relative allo svolgimento dei controlli di cui
          al   comma   1-bis,  precedentemente  svolti  dall'Istituto
          nazionale  per  il  commercio  estero ai sensi dell'art. 2,
          comma 2, lettera h), della legge 25 marzo 1997, n. 68.
              - L'art.  39  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449
          (Misure  per  la  stabilizzazione  della finanza pubblica),
          reca:  «(Disposizioni in materia di assunzioni di personale
          delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e
          di incentivazione del part-time)».
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 1, comma 95, della
          legge  30 dicembre  2004, n. 311, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2005)»:
              «95.   Per   gli   anni   2005,   2006   e   2007  alle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          alle  agenzie,  incluse  le  agenzie  fiscali  di  cui agli
          articoli 62,  63  e  64  del  decreto legislativo 30 luglio
          1999,   n.  300,  e  successive  modificazioni,  agli  enti
          pubblici  non  economici, agli enti di ricerca ed agli enti
          di  cui  all'art.  70,  comma  4,  del  decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' fatto
          divieto  di  procedere  ad  assunzioni di personale a tempo
          indeterminato,  ad eccezione delle assunzioni relative alle
          categorie  protette.  Il  divieto  si  applica  anche  alle
          assunzioni  dei segretari comunali e provinciali nonche' al
          personale   di  cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo
          30 marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni. Per le
          regioni,  le  autonomie  locali  ed  il  Servizio sanitario
          nazionale  si applicano le disposizioni di cui al comma 98.
          Sono   fatte   salve   le  norme  speciali  concernenti  le
          assunzioni  di  personale contenute: nell'art. 3, commi 59,
          70,  146  e  153,  e  nell'art.  4,  comma  64, della legge
          24 dicembre  2003,  n.  350;  nell'art. 2 del decreto-legge
          30 gennaio  2004,  n.  24,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  31 marzo  2004,  n. 87, nell'art. 1, comma 2,
          della  legge  27 marzo  2004,  n.  77, e nell'art. 2, comma
          2-ter,   del   decreto-legge   27 gennaio   2004,   n.  16,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004,
          n.  77.  Sono  fatte  salve  le  assunzioni connesse con la
          professionalizzazione  delle Forze armate di cui alla legge
          14 novembre  2000,  n. 331, al decreto legislativo 8 maggio
          2001,  n.  215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono,
          altresi', fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto
          del  Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 225 del 24 settembre 2004, e
          quelle  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri   27 luglio   2004,   pubblicati   nella  Gazzetta
          Ufficiale   n.   224  del  23 settembre  2004,  non  ancora
          effettuate  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge.  E'  consentito,  in  ogni  caso,  il  ricorso  alle
          procedure di mobilita', anche intercompartimentale.».
              - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  6  della  legge
          31 luglio  2002,  n.  179, recante «Disposizioni in materia
          ambientale»:
              «Art.   6   (Programma   strategico   di  comunicazione
          ambientale). - 1.  Per  l'attuazione  di  un  programma  di
          comunicazione   ambientale,   al   fine  di  sensibilizzare
          l'opinione  pubblica  e gli imprenditori alle esigenze e ai
          problemi  relativi  all'ambiente e di promuovere iniziative
          per  la  tutela delle risorse ambientali, e' autorizzata la
          spesa  di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e
          di  2.677.000  euro  a decorrere dall'esercizio finanziario
          2003.
              2.  Ai  fini  della  predisposizione del programma sono
          perseguiti i seguenti obiettivi:
                a) l'informazione e la promozione a livello nazionale
          e   in   modo   continuativo  di  programmi  di  educazione
          ambientale,   sia   a   livello  nazionale  che  a  livello
          internazionale;
                b) la   collaborazione   e   il  raccordo  con  altri
          programmi   e   iniziative  nel  settore  ambientale  e  il
          coordinamento  funzionale  da  attuare mediante protocolli,
          anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi
          da  stipulare  con  soggetti privati, con le organizzazioni
          produttive  e  di  categoria, con altri Ministeri, con enti
          pubblici  territoriali,  con  altri  enti  sia pubblici che
          privati,  compresi  enti  gestori di aree protette, agenzie
          statali  e  territoriali,  scuole  di  ogni ordine e grado,
          universita',  organizzazioni  di  volontariato,  imprese  e
          organi internazionali;
                c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento
          su problematiche di natura ambientale.
              3.  Nel  programma  di  comunicazione  ambientale  sono
          indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per
          la  realizzazione  delle attivita' formative, informative e
          dimostrative,   i  principi,  i  criteri  e  gli  strumenti
          necessari  per  la realizzazione delle iniziative, compresi
          quelli   relativi   alle   spese  e  ai  finanziamenti,  le
          modalita',   la   durata  e  gli  ambiti  territoriali  che
          riguardano  le  iniziative  e  le  campagne pubblicitarie e
          l'eventuale   istituzione   di   centri  specializzati,  di
          sportelli ambientali e di siti Internet.
              4.  Nell'ambito  del  programma  di  interventi  per la
          comunicazione  ambientale,  nonche' per le finalita' di cui
          all'art. 3, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente
          e  della  tutela  del territorio, un comitato di esperti, i
          cui  componenti  sono  nominati  con  decreto  del Ministro
          dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio.  Per
          l'istituzione   ed   il   funzionamento   del  comitato  e'
          autorizzata  la  spesa,  nell'ambito dell'autorizzazione di
          cui  al  comma  1,  nel  limite  massimo  di 756.000 euro a
          decorrere dall'anno 2002.
              5.  Il  numero  dei  componenti,  i  compensi  ad  essi
          spettanti,  i  compiti  e le modalita' di funzionamento del
          comitato  di  cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del
          Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  18  della  legge
          15 dicembre    1961,    n.   1304,   recante   «Istituzione
          dell'agronomo   di  zona  e  riordinamento  dei  ruoli  del
          personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste»:
              «Art.  18  (Qualifiche  di  ufficiali  e  di  agenti di
          polizia   giudiziaria  al  personale  adibito  al  servizio
          repressioni  frodi).  -  Gli  impiegati di cui alle annesse
          tabelle  IV,  XII  e  XIII,  nonche'  gli  impiegati  delle
          carriere  direttive e di concetto adibiti, mediante decreto
          del  Ministro  per l'agricoltura e le foreste da pubblicare
          nella  Gazzetta  Ufficiale, al servizio di vigilanza per la
          repressione  delle frodi nella preparazione e nel commercio
          di  sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, di cui al
          regio  decreto-legge  15 ottobre  1925, n. 2033, convertito
          nella   legge   18 marzo   1926,   n.   562,  e  successive
          modificazioni  ed  aggiunte,  sono, nei limiti del servizio
          cui  sono  destinati  e  secondo  le  attribuzioni  ad essi
          conferite  dalle  leggi  e  dai  regolamenti,  ufficiali di
          polizia giudiziaria.
              Gli  impiegati  di  cui  all'annessa  tabella  XIV, nei
          limiti  di  cui al precedente comma, sono agenti di polizia
          giudiziaria.
              Gli impiegati di cui ai precedenti commi possono essere
          destinati  anche  a  prestare  servizio presso gli istituti
          indicati   nell'art.  41  del  citato  regio  decreto-legge
          15 ottobre 1925, n. 2033.»
              - Si  trascrive,  per  opportuna  conoscenza,  il testo
          dell'art.  2  della  legge  25 marzo  1997,  n. 68, recante
          «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero»:
              «Art.  2  (Funzioni). - 1.  L'ICE  conforma  la propria
          attivita'  a principi di efficienza e di economicita' ed ha
          il  compito  di  promuovere  e  sviluppare il commercio con
          l'estero,  nonche' i processi di internazionalizzazione del
          sistema  produttivo  nazionale,  segnatamente  con riguardo
          alle  esigenze  delle  piccole  e  medie imprese, singole o
          associate.  Fornisce  altresi'  servizi alle imprese estere
          volti  a  potenziare  i rapporti con il mercato nazionale e
          concorre a promuovere gli investimenti esteri in Italia.
              2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'ICE, operando
          in  stretto  raccordo  con  le  regioni,  con  le camere di
          commercio,   industria,   artigianato   e  agricoltura,  le
          organizzazioni  imprenditoriali  e  i soggetti interessati,
          assicura  i  servizi  di  base  di carattere istituzionale,
          nonche'  i  servizi  personalizzati e specializzati. A tale
          fine:
                a) cura lo studio sistematico delle caratteristiche e
          delle  tendenze dei mercati esteri, nonche' delle normative
          e  degli  standard  qualitativi  e  di  sicurezza  vigenti,
          elaborandone  i  risultati  e  diffondendoli tra i soggetti
          pubblici  e  gli  operatori  interessati;  coopera  con  le
          rappresentanze   diplomatiche   all'estero   al   fine   di
          determinare      le      condizioni     piu'     favorevoli
          all'internazionalizzazione delle imprese italiane;
                b) sviluppa  la  promozione  e la commercializzazione
          dei   prodotti   e   dei   servizi   italiani  sui  mercati
          internazionali,  nonche'  l'immagine  del prodotto italiano
          nel  mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane
          ed a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia;
                c) offre   servizi   di  informazione,  assistenza  e
          consulenza  alle imprese italiane che operano nel commercio
          internazionale;
                d) promuove  la formazione manageriale, professionale
          e  tecnica  dei quadri italiani e stranieri che operano per
          l'internazionalizzazione  delle imprese. A questo fine puo'
          stipulare    accordi    o   convenzioni   con   istituzioni
          scientifiche o professionali, pubbliche o private, italiane
          o estere;
                e) promuove  la cooperazione nei settori industriale,
          agricolo,  della  distribuzione  e del terziario al fine di
          incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati
          internazionali;
                f) fornisce servizi alle imprese estere che intendono
          operare in Italia, anche con investimenti diretti e accordi
          di collaborazione economica con imprese nazionali;
                g) effettua  assistenza  e  consulenza  alle  aziende
          commerciali che operano nell'import e nell'export;
                h) promuove   e   assiste   le  aziende  del  settore
          agro-alimentare sui mercati esteri;
                i) fornisce   su   richiesta,   e   d'intesa  con  le
          rappresentanze  diplomatiche, il patrocinio alle iniziative
          promozionali  all'estero  che  risultino  coordinate con il
          piano  annuale  e  con le altre iniziative non comprese nel
          piano;
                l) svolge   ogni   altra   attivita'   utile  per  il
          conseguimento delle sue finalita'.
              3.   I  servizi  personalizzati  e  specializzati  sono
          prestati  a  pagamento  secondo  modalita'  determinate dal
          consiglio di amministrazione dell'ICE.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, recante «Disposizioni
          sanzionatorie   in   attuazione  del  regolamento  (CE)  n.
          1148/2001  relativo  ai controlli di conformita' alle norme
          di   commercializzazione   applicabili  nel  settore  degli
          ortofrutticoli  freschi,  a  norma  dell'art. 3 della legge
          1° marzo  2002,  n.  39»,  come  modificato  dalla presente
          legge:
              «Art.    5    (Accertamento   delle   violazioni). - 1.
          L'Agecontrol  S.p.a.  e  le  regioni e le province autonome
          provvedono,    nell'ambito    delle   proprie   competenze,
          all'accertamento  delle  violazioni amministrative previste
          nel  presente  decreto  e  all'applicazione  delle relative
          sanzioni.
              2.   Ai  fini  degli  accertamenti  e  delle  procedure
          applicative,  di  cui al comma 1, e per quanto non previsto
          dal  presente  decreto, restano ferme le disposizioni della
          legge 24 novembre 1981, n. 689.
              3.   I   funzionari  dell'Agecontrol  S.p.a.  e  quelli
          regionali  deputati  al controllo rivestono la qualifica di
          pubblico  ufficiale,  ai  sensi  dell'art.  357  del codice
          penale.».