Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Interventi urgenti in materia di agricoltura 1. All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, il commissario ad acta per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, puo' operare, anche attraverso specifiche convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), interventi a sostegno di produzioni agricole colpite da crisi di mercato, anche in aree diverse da quelle di cui al comma 7, purche' classificate come svantaggiate.». (( 1-bis. Per l'anno 2005, nelle aree per le quali, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sia stata verificata la riduzione del reddito medio delle imprese agricole per l'anno 2004 del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente, e' concessa alle imprese agricole, a domanda e nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la sospensione, al 31 dicembre 2005, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti dovuti per l'anno 2005 )). (( 1-ter. Alle imprese di cui al comma 1-bis possono essere concessi, a valere sulle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, finanziamenti a lungo termine, finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse, al tasso di cui all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 102 del 2004, assistiti dalla garanzia fideiussoria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo. In alternativa, possono essere concessi, a valere sulle medesime disponibilita' di spesa e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, contributi in conto capitale nella misura massima di 3.000 euro per impresa agricola )). 2. Al fine di consentire il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dei servizi istituzionali dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), e' assegnato al medesimo ente un contributo di 23,79 (( milioni di euro per l'anno 2005 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, di cui 600.000 euro destinati, per ciascuno degli anni suddetti, a programmi di valorizzazione e tutela delle razze di cavalli autoctoni. All'onere conseguente si provvede, per gli anni 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Fondi investimenti (Fondo unico da ripartire investimenti agricoltura, foreste e pesca) e, per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.» )). 3. Per il finanziamento degli interventi (( necessari al ripristino delle condizioni socio-economiche e ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attivita' produttive delle imprese agricole colpite da gravi emergenze sanitarie, nonche' degli interventi di soccorso nei territori colpiti da calamita' naturali e da avverstia' atmosferiche, gia' dichiarate di carattere eccezionale ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata a realizzare aperture di credito nei confronti delle regioni e delle province autonome, a valere sui limiti di impegno assegnati a ciascuna regione con la ripartizione degli stanziamenti recati dall'articolo 13, comma 4-octies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e del relativo cofinanziamento regionale )), dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268. (( 3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde annualmente alla Cassa depositi e prestiti Spa la quota di finanziamento derivante dalle aperture di credito di cui al comma 3 a valere sui limiti di impegno di cui al medesimo comma 3 e in relazione alla rendicontazione che le regioni e le province autonome inviano per il tramite del Ministero delle politiche agricole e forestali. Ulteriori modalita' operative di carattere amministrativo che si dovessero rendere necessarie sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, di natura non regolamentare. 3-ter. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da calamita' naturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, e' aumentata di 120 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tale fine il CIPE, con apposita delibera, destina le suddette risorse entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3-quater. I rischi di mercato rientrano nei rischi assicurabili previsti dal Piano assicurativo agricolo annuale, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 3-quinquies. Il Governo, d'intesa con le regioni e sentite le organizzazioni dei produttori riconosciute, procede alla stesura di un Piano ortofrutticolo nazionale per coordinare le iniziative dei produttori e rilanciarne la competitivita' in termini di quantita' e di qualita' delle produzioni. 3-sexies. All'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: «territori danneggiati dalla siccita» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i territori delimitati dall'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2002, delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa,». 3-septies. All'articolo 13, comma 4-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data del provvedimento di concessione da parte della regione, e comunque per non piu' di ventiquattro mesi, tali rate sono assistite, nell'ambito dei predetti limiti di stanziamento, dal concorso nel pagamento degli interessi.» )). 4. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: (( «1-bis. L'Agecontrol Spa, avvalendosi del supporto dei controlli istituzionali effettuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi ed in coordinamento con quest'ultimo, effettua i controlli di qualita', sia per l'esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza a livello nazionale, sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente, anche utilizzando parzialmente le risorse finanziarie destinate ai controlli dell'olio di oliva. 4-bis. Allo scopo di supportare gli interventi a sostegno delle produzioni agricole colpite da crisi di mercato di cui al comma 7-bis dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, introdotto dal comma 1, e i controlli di qualita' svolti dall'Agecontrol Spa ai sensi dell'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, introdotto dal comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi e' autorizzato a predisporre programmi straordinari di controllo volti a contrastare fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori. A tale fine l'Ispettorato centrale repressione frodi, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzato ad assumere fino a undici dirigenti di seconda fascia,e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 4-ter. 4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis e' autorizzata la spesa massima complessiva di 100.000 euro per l'anno 2005 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4-quater. A modifica di quanto previsto dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, il personale di qualifica dirigenziale e i dipendenti inquadrati nei profili professionali dell'area C e della posizione economica B3, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, sono ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti; parimenti, i dipendenti inquadrati nei restanti profili professionali sono agenti di polizia giudiziaria.» )). 5. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferiti all'Agecontrol S.p.a. gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a., trasferite in attuazione del presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive, sono altresi' trasferite all'Agecontrol S.p.a. le risorse umane e finanziarie relative allo svolgimento dei controlli di cui al comma 1-bis, precedentemente svolti dall'Istituto nazionale per il commercio estero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 25 marzo 1997, n. 68.». 6. All'articolo 5 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'inizio del comma 1 sono anteposte le seguenti parole: «L'Agecontrol S.p.a. e»; b) al comma 3, dopo le parole: «I funzionari» sono inserite le seguenti: «dell'Agecontrol S.p.a. e quelli». Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale», come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Societa' di forestazione controllate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Trasferimento di risorse finanziarie alla regione Calabria). - 1. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, relativo al trasferimento alle regioni dei contratti in essere delle societa' di forestazione gia' controllate dalla societa' Finanziaria agricola meridionale (FINAM) S.p.a. in liquidazione, e' fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Qualora le regioni territorialmente competenti non subentrino nei rapporti contrattuali di cui al comma 1 entro il termine perentorio indicato al medesimo comma 1, i liquidatori delle societa' di forestazione, nominati ai sensi dell'art. 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, procedono agli atti necessari per l'estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alle societa', anche mediante cessione a terzi dei rapporti contrattuali. 3. Per gli oneri conseguenti agli interventi da attuare con l'accordo di programma-quadro per la riqualificazione ambientale nei settori della manutenzione del territorio, della forestazione e difesa del suolo sottoscritto nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra Governo e regione Calabria, stipulata il 19 ottobre 1999, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella riunione del 29 settembre 1999, e' autorizzata, in aggiunta alle risorse gia' disponibili, a carico del bilancio della regione Calabria, e alle risorse trasferite a carico del bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni di lire per l'anno 2001. 4. All'onere di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 5. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato e connesse unita' di ricerca forestale di Roma-Casalotti e aziende sperimentali di Mezzi, Cesurni e Ovile, nonche' l'azienda di San Giovanni Arcimusa, gia' concessi in comodato nell'ambito della liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e della Societa' agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carte - SAF S.p.a. al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono devoluti a titolo gratuito al Ministero delle politiche agricole e forestali per essere utilizzati nell'ambito della riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Fino all'attuazione di tale riforma al personale addetto alle strutture devolute al Ministero delle politiche agricole e forestali si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337. Qualora le regioni nel cui territorio sono situati ne facciano richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli altri beni patrimoniali non occorrenti alla liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sono devoluti a titolo gratuito alle regioni medesime per essere destinati ad attivita' di ricerca e sperimentazione agraria ed all'adempimento dei loro fini istituzionali in materia di forestazione, agricoltura e tutela ambientale. 6. Il termine di cui al comma 26 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato di tre mesi. 7. Per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario n. 189 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999, e' autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 7-bis. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, il commissario ad acta per le attivita' di cui all'art. 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, puo' operare, anche attraverso specifiche convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), interventi a sostegno di produzioni agricole colpite da crisi di mercato, anche in aree diverse da quelle di cui al comma 7, purche' classificate come svantaggiate. 8. Per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale per gli interventi di forestazione produttiva e protettiva nelle aree a rischio idrogeologico della Campania, approvato con la citata deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a lire 130 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.». - Si trascrive il testo dell'art. 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale»: «Art. 19 (Trasferimento delle attivita' residue alle amministrazioni competenti). - 1. Le materie gia' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e trasferite in via temporanea dal commissario liquidatore dell'Agenzia al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, sono definitivamente attribuite alle amministrazioni competenti per materia, individuate secondo quanto disposto dal presente articolo. 2. E' attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, la materia degli incentivi per opere private riguardanti le attivita' turistico-alberghiere, ivi comprese le attivita' creditizie. 3. E' attribuito al Ministero del tesoro il pacchetto azionario prestato dalla societa' Terme Stabiane a garanzia del mutuo ottenuto. 4. Sono attribuite al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le seguenti materie: incentivi per opere private e connesse attivita' creditizie per i miglioramenti fondiari, ivi compresi quelli di bonifica e montani, per l'assistenza tecnica in agricoltura, la valorizzazione dei prodotti agricoli, la pesca, progetti speciali promozionali e connesse attivita' creditizie nei campi delle opere private del Mezzogiorno interno, della forestazione produttiva, dell'agrumicoltura, della zootecnia e della commercializzazione dei prodotti agricoli; le azioni organiche promozionali agricole. 5. Per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui al comma 4, nonche' per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante un commissario ad acta, riferendo trimestralmente al CIPE sul suo operato. Il commissario ad acta esercita i poteri e osserva le procedure di cui all'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri per i compensi del commissario ad acta, e per non piu' di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto, da definire con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 6. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, definisce e trasferisce loro le opere e le attivita', di cui ai commi 4 e 5 rientranti nelle competenze regionali. 7. Sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici le seguenti materie: concessioni chiuse, "dichiarate chiuse" trasferite alle regioni o gestioni dirette trasferite alle regioni riguardanti opere pubbliche fisiche e interventi per progettazioni, studi e campagne di indagini della Gestione separata di cui all'art. 5, legge 1° marzo 1986, n. 64; contributi ad enti gestori di opere della ex Cassa per il Mezzogiorno o della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno eseguite in gestione diretta; contributi per la ricostruzione di case danneggiate dal terremoto dell'Irpinia del 1962, ivi comprese le attivita' creditizie. 8. Sono attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le seguenti materie: ridefinizione dei contributi agricoli unificati; incentivi per opere private nel campo dell'istruzione professionale. 9. L'identificazione delle ulteriori residue materie e relative amministrazioni competenti, ai fini di quanto disposto dal comma 1, si effettua con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro competente.». - Si trascrive il testo degli articoli 15, 5 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»: «Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale). - 1. Presso la Tesoreria centrale e' aperto un conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarieta' nazionale" intestato al Ministero delle politiche agricole e forestali. 2. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, allo scopo denominato "Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi". Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo denominato "Fondo di solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori". 3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria.». «Art. 5 (Interventi per favorire la ripresa dell'attivita' produttiva). - 1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, nonche' le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 6, che abbiano subito danni non inferiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile, qualora siano ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'art. 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, ed al 30 per cento della produzione lorda vendibile se ubicate nelle altre zone. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche. 2. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dell'entita' del danno, accertato nei termini previsti al punto 11.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonche' delle risorse finanziarie disponibili: a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente; b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato: 1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate; 2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola; c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'art. 7; d) agevolazioni previdenziali, di cui all'art. 8. 3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino al 100 per cento dei costi effettivi. 4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente art. 1 danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea. 5. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorita' regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all'art. 6, comma 2. 6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale.». «Art. 17 (Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese). - 1. La Sezione speciale istituita dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e' incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. 2. L'ISMEA puo' concedere la propria fideiussione a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e all'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226. 3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA puo' concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di investimento mobiliari. 4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie previste dal presente articolo, nonche' quelle previste dall'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie. 5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e' elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 468 del 1978. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto ministeriale 30 luglio 2003, n. 283, del Ministro dell'economia e delle finanze, e' abrogato.». - Il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca, e' pubblicato nella GUCE serie L 325 del 28 ottobre 2004. - Si trascrive il testo dell'art. 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»: «Art. 46 (Fondo investimenti). - 1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative. 2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disponibilita' di bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1. 3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo puo' essere rifinanziato con la procedura di cui all'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo. 5. I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun fondo.». - La legge 14 febbraio 1992, n. 185, abrogata dall'art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recava: «Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale». - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante: «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate», cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 13 (Disposizioni in materia idrica). - 1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per l'anno 2002 e' assegnato al predetto ente un contributo straordinario di 8 milioni di euro. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo n. 1730 "Fondo da ripartire per l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale e del settore agricolo" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'art. 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite societa' di cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti e societa' sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullita', gli obblighi ed i diritti tra le parti. 4-bis. Alle imprese agricole, singole e associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccita', ivi compresi i territori delimitati dall'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2002, delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa, negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subito danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalita' in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente articolo. 4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, gia' prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003. Fino alla data del provvedimento di concessione da parte della regione, e comunque per non piu' di ventiquattro mesi, tali rate sono assistite, nell'ambito dei predetti limiti di stanziamento, dal concorso nel pagamento degli interessi. 4-quater. I consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono la distribuzione di acqua per l'irrigazione, operanti nei territori delimitati ai sensi del comma 4-bis, che a causa della carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi irrigui, possono concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e la riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri consortili. 4-quinquies. Agli enti di cui al comma 4-quater, che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione delle misure di cui al medesimo comma, sono concessi contributi fino al novanta per cento delle spese non coperte a causa del minore gettito conseguito e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie disponibili. 4-sexies. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 228, un importo pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2002 e' destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 4-septies. Ai fini del mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari delle misure contenute nei "Piani di sviluppo rurale" (PSR) e nei "Programmi operativi regionali" (POR), costituiscono causa di forza maggiore riconosciuta dalle dichiarazioni di stato di calamita', tutti gli interventi che comportano il ridimensionamento temporaneo del potenziale produttivo aziendale, resisi necessari e non procrastinabili per non pregiudicare ulteriormente la produttivita' delle aziende stesse, a causa della perdurante siccita' che ha colpito le regioni dell'Italia meridionale nel corso dell'attuale annata agraria. Con successivo provvedimento, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, stabilira' tempi e modalita' di ricostituzione del potenziale produttivo ridimensionato a causa degli eventi siccitosi in questione. Per la campagna 2002, alle imprese di cui al comma 4-bis sono fatti salvi i diritti individuali assegnati ai produttori di carni ovicaprine e di vacche nutrici che non possono ottemperare all'impegno di mantenere nel periodo di detenzione obbligatoria gli animali relativi alle due specie limitatamente ai territori di cui al comma 4-bis. La mancata o ridotta commercializzazione di latte delle imprese titolari di quota di cui al comma 4-bis, verificatasi nella campagna 2002-2003, non comporta la riduzione o la perdita del quantitativo individuale di riferimento di cui hanno titolarita'. Tali misure si applicano fino alla fine della seconda campagna successiva alla cessazione dell'evento calamitoso. 4-octies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies del presente articolo e' autorizzato il limite di impegno complessivo di 18 milioni di euro. Alla relativa copertura si provvede, quanto a Euro 12.900.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, quanto a 2,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a 2,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 144, comma 17, della citata legge n. 388 del 2000. Il limite di impegno e' ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella misura di 8 milioni di euro senza alcun vincolo e di 10 milioni di euro in relazione ad analogo cofinanziamento da parte delle regioni interessate. 4-nonies. Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale e il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale nonche' il recupero di risorse idriche disponibili, previsti nel "Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione", approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 18 aprile 2002, i limiti di impegno quindicennali di cui all'art. 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di 15,494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 4-decies. Al fine di supportare gli interventi e l'azione delle amministrazioni, degli enti territoriali nonche' degli organismi interessati in materia di approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, il Ministero delle politiche agricole e forestali assicura la raccolta di informazioni e dati sulle strutture e infrastrutture idriche esistenti, in corso di realizzazione o programmate per la realizzazione, avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), degli enti vigilati nonche' della SOGESID. Per le finalita' del presente comma, e' autorizzata anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite all'ex AGENSUD per scopi di assistenza tecnica. Nell'assicurare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi per l'approvvigionamento idrico e per lo sviluppo dell'irrigazione, si procede anche alla definizione dei pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere avviate dall'ex AGENSUD anche al fine di pervenire alla definizione e individuazione, per la loro riprogrammazione, di eventuali economie di spesa sulle somme stanziate a valere sul Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.». - Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, recante «Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici»: «Art. 5. - 1. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita dei prodotti agricoli, nonche' il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi climatici avversi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2002 e da altre avversita' eccezionali del medesimo anno, individuate ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure contenute nella medesima legge. 2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di Euro 16.428.047 per l'anno 2002, nonche' un limite di impegno quindicennale di 11.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto ad Euro 7.292.392, mediante proporzionale riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, alinea, dell'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, quanto ad Euro 4.135.655, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, quanto ad Euro 5.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto al suddetto limite di impegno quindicennale, per 9.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, per i rimanenti 2.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Le somme di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, recante «Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversita' atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania»: «Art. 1 (Fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' naturali). - 1. Al fine di assicurare le provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, in favore delle imprese agricole, singole e associate, e delle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalle calamita' naturali e dalle avversita' atmosferiche eccezionali del primo semestre 2003, ivi incluse quelle previste dai commi 3 e 4, sono autorizzati: a) il limite d'impegno complessivo di 9,05 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166; b) il limite d'impegno complessivo di 5,058 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno 2003 a favore del citato Fondo di solidarieta' nazionale; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, per le calamita' naturali e per le avversita' atmosferiche eccezionali del 2003, in presenza di danni alle produzioni vegetali, ai fini dell'accertamento dell'incidenza del danno stesso sulla produzione lorda vendibile sono escluse le produzioni zootecniche. 3. Alle imprese che hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, possono essere concessi finanziamenti decennali, con preammortamento triennale, per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e finanziarie inerenti all'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre 2003. Il concorso pubblico negli interessi e' limitato fino a 13.000 euro per impresa; puo' essere concesso anche in forma attualizzata, dopo la rendicontazione della spesa da parte dell'istituto di credito che ha erogato il finanziamento; e' concesso, a richiesta dell'interessato, nei limiti delle disponibilita' finanziarie assegnate a ogni singola regione ed e' alternativo alla concessione del prestito quinquennale di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), della citata legge n. 185 del 1992. 4. Le domande di intervento di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, per le calamita' naturali nel 2003 devono essere presentate agli enti territoriali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di declaratoria delle avversita' atmosferiche. Il limite contributivo previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a), della citata legge n. 185 del 1992 e' stabilito in 75.000 euro per impresa agricola. 4-bis. Tenuto conto delle caratteristiche di complementarieta' ed integrazione con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), entro trenta giorni dal completamento delle attivita' di collaudo, i beni mobili, immobili e immateriali acquistati o prodotti nell'ambito del progetto "TELAER - Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio", di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dall'art. 6, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono acquisiti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.». - Si trascrive il testo dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»: «Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005. 2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio economico e sociale, nonche': a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato. 4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468. 5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia' in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento. 7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti commissioni. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art. 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate. 9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree sottoutilizzate del centro-nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999. 10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del centro-nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento. 11. (Omissis). 12. (Omissis). 13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta' di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.». - La legge 30 dicembre 2004, n. 311, reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)». - Si trascrive il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102: «Art. 4 (Piano assicurativo agricolo annuale). - 1. L'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi e' determinata attraverso il Piano assicurativo agricolo annuale, di seguito denominato: "Piano assicurativo", tenendo conto delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. 2. Il Piano assicurativo e' elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed e' approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una commissione tecnica costituita, da: a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede; b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; c) un rappresentate dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA); d) un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); e) un rappresentante della Cooperazione agricola; f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa (ASNACODI); g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA). 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e' approvato il regolamento di funzionamento della commissione tecnica e sono nominati i relativi componenti. Ai componenti della commissione tecnica non compete alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese. 4. Nel Piano assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per: a) tipologia di polizza assicurativa; b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; c) evento climatico avverso, garanzia; d) tipo di coltura e/o strutture. 5. Nel Piano assicurativo possono essere disposti anche: a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree; b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.». - Si riporta il testo dell'art. 13, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dalla presente legge: «Art. 13. (Disposizioni in materia idrica). - 1-4. (Omissis). 4-bis. Alle imprese agricole, singole e associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccita', ivi compresi i territori delimitati dall'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3225 del 28 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2002, delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa, negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subito danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalita' in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente articolo. 4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, gia' prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003. Fino alla data del provvedimento di concessione da parte della regione, e comunque per non piu' di ventiquattro mesi, tali rate sono assistite, nell'ambito dei predetti limiti di stanziamento, dal concorso nel pagamento degli interessi. 4-quater-4-decies. (Omissis). - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38, come modificato dalla presente legge: «Art. 18 (Armonizzazione e razionalizzazione in materia di controlli e di frodi alimentari). - 1. L'AGEA quale autorita' competente ai sensi del titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, esercita nei confronti dell'Agecontrol S.p.a. il controllo ai sensi dell'art. 6, comma 1, del regolamento (CEE) n. 27/1985 del 4 gennaio 1985 della Commissione. A tale scopo sono trasferite all'AGEA le relative partecipazioni azionarie del Ministero delle politiche agricole e forestali e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). 1-bis. L'Agecontrol S.p.a., avvalendosi del supporto dei controlli istituzionali effettuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi ed in coordinamento con quest'ultimo, effettua i controlli di qualita', sia per l'esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza a livello nazionale, sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente, anche utilizzando parzialmente le risorse finanziarie destinate ai controlli dell'olio di oliva. 2. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, e' sostituito dal seguente: «7. Le regioni e l'Agecontrol S.p.a., nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 217, del Ministro delle politiche agricole e forestali, alle irrogazioni delle relative sanzioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di riparto dei proventi delle predette sanzioni.». 3. Per lo svolgimento delle attivita' di controllo di propria competenza, l'AGEA puo' avvalersi dell'Ispettorato centrale repressioni frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 486, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole e forestali. 4. All'art. 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative.». 5. All'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, dopo le parole: "ai sensi dell'art. 357 del codice penale", sono aggiunte le seguenti: ", nonche', nei limiti del servizio cui sono destinati e per le attribuzioni di cui al presente decreto, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale". 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferiti all'Agecontrol S.p.a. gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a., trasferite in attuazione del presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive, sono altresi' trasferite all'Agecontrol S.p.a. le risorse umane e finanziarie relative allo svolgimento dei controlli di cui al comma 1-bis, precedentemente svolti dall'Istituto nazionale per il commercio estero ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera h), della legge 25 marzo 1997, n. 68. - L'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), reca: «(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)». - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»: «95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonche' al personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell'art. 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell'art. 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell'art. 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresi', fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. E' consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilita', anche intercompartimentale.». - Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia ambientale»: «Art. 6 (Programma strategico di comunicazione ambientale). - 1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, e' autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003. 2. Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i seguenti obiettivi: a) l'informazione e la promozione a livello nazionale e in modo continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale; b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e iniziative nel settore ambientale e il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, universita', organizzazioni di volontariato, imprese e organi internazionali; c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche di natura ambientale. 3. Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attivita' formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalita', la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l'eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti Internet. 4. Nell'ambito del programma di interventi per la comunicazione ambientale, nonche' per le finalita' di cui all'art. 3, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato di esperti, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'istituzione ed il funzionamento del comitato e' autorizzata la spesa, nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro a decorrere dall'anno 2002. 5. Il numero dei componenti, i compensi ad essi spettanti, i compiti e le modalita' di funzionamento del comitato di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». - Si trascrive il testo dell'art. 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, recante «Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste»: «Art. 18 (Qualifiche di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria al personale adibito al servizio repressioni frodi). - Gli impiegati di cui alle annesse tabelle IV, XII e XIII, nonche' gli impiegati delle carriere direttive e di concetto adibiti, mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, al servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte, sono, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti, ufficiali di polizia giudiziaria. Gli impiegati di cui all'annessa tabella XIV, nei limiti di cui al precedente comma, sono agenti di polizia giudiziaria. Gli impiegati di cui ai precedenti commi possono essere destinati anche a prestare servizio presso gli istituti indicati nell'art. 41 del citato regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033.» - Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 2 della legge 25 marzo 1997, n. 68, recante «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero»: «Art. 2 (Funzioni). - 1. L'ICE conforma la propria attivita' a principi di efficienza e di economicita' ed ha il compito di promuovere e sviluppare il commercio con l'estero, nonche' i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, segnatamente con riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole o associate. Fornisce altresi' servizi alle imprese estere volti a potenziare i rapporti con il mercato nazionale e concorre a promuovere gli investimenti esteri in Italia. 2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'ICE, operando in stretto raccordo con le regioni, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e i soggetti interessati, assicura i servizi di base di carattere istituzionale, nonche' i servizi personalizzati e specializzati. A tale fine: a) cura lo studio sistematico delle caratteristiche e delle tendenze dei mercati esteri, nonche' delle normative e degli standard qualitativi e di sicurezza vigenti, elaborandone i risultati e diffondendoli tra i soggetti pubblici e gli operatori interessati; coopera con le rappresentanze diplomatiche all'estero al fine di determinare le condizioni piu' favorevoli all'internazionalizzazione delle imprese italiane; b) sviluppa la promozione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi italiani sui mercati internazionali, nonche' l'immagine del prodotto italiano nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane ed a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia; c) offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale; d) promuove la formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri che operano per l'internazionalizzazione delle imprese. A questo fine puo' stipulare accordi o convenzioni con istituzioni scientifiche o professionali, pubbliche o private, italiane o estere; e) promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo, della distribuzione e del terziario al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali; f) fornisce servizi alle imprese estere che intendono operare in Italia, anche con investimenti diretti e accordi di collaborazione economica con imprese nazionali; g) effettua assistenza e consulenza alle aziende commerciali che operano nell'import e nell'export; h) promuove e assiste le aziende del settore agro-alimentare sui mercati esteri; i) fornisce su richiesta, e d'intesa con le rappresentanze diplomatiche, il patrocinio alle iniziative promozionali all'estero che risultino coordinate con il piano annuale e con le altre iniziative non comprese nel piano; l) svolge ogni altra attivita' utile per il conseguimento delle sue finalita'. 3. I servizi personalizzati e specializzati sono prestati a pagamento secondo modalita' determinate dal consiglio di amministrazione dell'ICE.». - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, recante «Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39», come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Accertamento delle violazioni). - 1. L'Agecontrol S.p.a. e le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e all'applicazione delle relative sanzioni. 2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure applicative, di cui al comma 1, e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. I funzionari dell'Agecontrol S.p.a. e quelli regionali deputati al controllo rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del codice penale.».