IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente; Vista la delibera della giunta municipale del comune di Isole Tremiti in data 12 novembre 2004, n. 143; Vista la nota n. 3469 del 15 ottobre 2004 e la nota di sollecito n. 295 del 28 gennaio 2005, con le quali si chiedeva alla regione Puglia l'emissione del parere di competenza; Vista la nota dell'Ufficio territoriale del governo di Foggia prot. n. 900 Circ. e Traffico AREA IV del 16 febbraio 2005; Vista la nota n. 10339 AREA IV bis del 28 dicembre 2004, con la quale l'Ufficio territoriale del governo di Campobasso ha espresso il proprio parere in merito; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. Divieto Dal 1° maggio 2005 al 30 settembre 2005 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del comune di Isole Tremiti degli autoveicoli, motoveicolie ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune stesso;