IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
delle  infrastrutture  e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabilmente residente;
  Vista  la  delibera  della  giunta  municipale  del comune di Isole
Tremiti in data 12 novembre 2004, n. 143;
  Vista la nota n. 3469 del 15 ottobre 2004 e la nota di sollecito n.
295 del 28 gennaio 2005, con le quali si chiedeva alla regione Puglia
l'emissione del parere di competenza;
  Vista la nota dell'Ufficio territoriale del governo di Foggia prot.
n. 900 Circ. e Traffico AREA IV del 16 febbraio 2005;
  Vista  la  nota  n.  10339 AREA IV bis del 28 dicembre 2004, con la
quale l'Ufficio territoriale del governo di Campobasso ha espresso il
proprio parere in merito;
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati
atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                               Divieto
  Dal  1° maggio  2005 al 30 settembre 2005 sono vietati l'afflusso e
la  circolazione  nel  territorio  del  comune di Isole Tremiti degli
autoveicoli,  motoveicolie  ciclomotori  appartenenti  a  persone non
facenti  parte  della  popolazione  stabilmente  residente nel comune
stesso;