IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 93, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 27 gennaio 2005, n. 05; Vista la nota dell'Ufficio territoriale del governo di Messina n. 23670/05/13.12/GAB in data 4 febbraio 2005; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni n. 115 del 17 marzo 2005; Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le regioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario: dal 1° maggio 2005 al 31 ottobre 2005 divieto per le isole di Panarea e Stromboli; dal 1° luglio al 31 ottobre 2005 divieto per l'isola di Alicudi; dal l° luglio al 30 settembre 2005 divieto per le Isole di Lipari,Vulcano e Filicudi.