IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato   con   decreto   legislativo  10 settembre  93,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
delle  infrastrutture  e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento   turistico,   l'afflusso  e  la  circolazione  di  veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
  Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data
27 gennaio 2005, n. 05;
  Vista  la  nota dell'Ufficio territoriale del governo di Messina n.
23670/05/13.12/GAB in data 4 febbraio 2005;
  Visto   il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione  Siciliana
comunicato con nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni n. 115
del 17 marzo 2005;
  Ritenuto  comunque  urgente ed indilazionabile adottare i richiesti
provvedimenti  restrittivi della circolazione stradale per le regioni
espresse nei succitati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di
Lipari,  di  veicoli  a motore appartenenti a persone non stabilmente
residenti   nelle  isole  del  comune  stesso,  secondo  il  seguente
calendario:
    dal  1° maggio  2005  al  31 ottobre 2005 divieto per le isole di
Panarea e Stromboli;
    dal 1° luglio al 31 ottobre 2005 divieto per l'isola di Alicudi;
    dal  l° luglio  al  30 settembre  2005  divieto  per  le Isole di
Lipari,Vulcano e Filicudi.