IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista  la circolare n. 5222 del 8 settembre 1999, con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
delle  infrastrutture  e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile;
  Vista  la  delibera  di  giunta  comunale del comune dell'Isola del
Giglio  in  data  8 febbraio  2005,  n.  9  concernente il divieto di
afflusso  e  di  circolazione  sull'Isola  del  Giglio,  dei  veicoli
appartenenti   a   persone   non   facenti  parte  della  popolazione
stabilmente   residente   nell'Isola   del  Giglio  e  degli  autobus
appartenenti  ad  imprese non aventi la sede legale ed amministrativa
nell'isola stessa;
  Vista  la  delibera  di  giunta  comunale del comune dell'Isola del
Giglio n. 24 del 21 marzo 2005, con la quale si e' ritenuto opportuno
modificare  i  periodi  di limitazione al traffico veicolare previsti
nella delibera di cui sopra;
  Vista  la  nota  dell'Ufficio  territoriale del governo di Grosseto
prot.  n.  609/2005  - Area IV/P.A. del 3 marzo 2005, con la quale si
esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;
  Vista la nota n. 3469 del 15 ottobre 2004 e la nota di sollecito n.
937  del  18 marzo  2005,  con  le  quali  si richiedeva alla regione
Toscana l'emissione del parere di competenza;
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati
atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                               Divieto
  Dal  1° maggio 2005 al 19 settembre 2005, sono vietati l'afflusso e
la  circolazione  sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad
imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa
ad  esclusione  del  concessionario  che  effettua trasporto pubblico
locale comunale.
  Dal   1° agosto  2005  al  28 agosto  2005  e',  altresi',  vietato
l'afflusso  e  la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non
stabilmente residenti nell'isola del Giglio.