IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 del 8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera di giunta comunale del comune dell'Isola del Giglio in data 8 febbraio 2005, n. 9 concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola del Giglio, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'Isola del Giglio e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa; Vista la delibera di giunta comunale del comune dell'Isola del Giglio n. 24 del 21 marzo 2005, con la quale si e' ritenuto opportuno modificare i periodi di limitazione al traffico veicolare previsti nella delibera di cui sopra; Vista la nota dell'Ufficio territoriale del governo di Grosseto prot. n. 609/2005 - Area IV/P.A. del 3 marzo 2005, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione; Vista la nota n. 3469 del 15 ottobre 2004 e la nota di sollecito n. 937 del 18 marzo 2005, con le quali si richiedeva alla regione Toscana l'emissione del parere di competenza; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. Divieto Dal 1° maggio 2005 al 19 settembre 2005, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua trasporto pubblico locale comunale. Dal 1° agosto 2005 al 28 agosto 2005 e', altresi', vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.