IL MINISTRO
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                             IL MINISTRO
                DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  l'art.  13  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448, come
modificato  dall'art.  1  del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e
successivamente    modificato    («art.    13»),    concernente    la
cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.;
  Considerato  che  l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti,
stipulato  in  data  29 novembre 1999 tra l'I.N.P.S. e la societa' di
cartolarizzazione  costituita  ai  sensi del comma 4 dell'art. 13, in
relazione   all'operazione   di   cartolarizzazione  autorizzata  con
precedente  decreto  del 5 novembre 1999, l'art. 3.2 del contratto di
cessione  dei  crediti  stipulato  tra  le  medesime  parti  in  data
31 maggio  2001,  in  relazione  all'operazione  di cartolarizzazione
autorizzata  con precedente decreto dell'8 settembre 2000, l'art. 3.2
del contratto di cessione dei crediti stipulato tra le medesime parti
in    data   18 luglio   2002,   in   relazione   all'operazione   di
cartolarizzazione  autorizzata  con  precedente decreto del 23 maggio
2002,  e  l'art.  3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato
tra   le   medesime  parti  in  data  18 luglio  2003,  in  relazione
all'operazione   di   cartolarizzazione  autorizzata  con  precedente
decreto  del  17 marzo 2003, prevedono la possibilita' per l'I.N.P.S.
di  ottenere  un  ulteriore  importo da corrispondersi da parte della
societa'   di   cartolarizzazione   a  titolo  di  anticipazione  del
corrispettivo   finale   previsto   nei  menzionati  contratti  e  da
finanziarsi  con l'emissione di ulteriori titoli, o la contrazione di
prestiti,  a  fronte dei crediti contributivi precedentemente ceduti,
cui   possono  aggiungersi  altri  crediti  contributivi  da  cedersi
dall'I.N.P.S. alla societa' di cartolarizzazione;
  Considerato   inoltre  che,  relativamente  a  tali  altri  crediti
contributivi  ceduti,  e'  versato  un corrispettivo suddiviso in una
quota  iniziale  a titolo definitivo ed in una eventuale quota finale
sempreche'  cio'  sia  disposto da uno o piu' decreti emessi ai sensi
del  comma  2,  dell'art. 13 e cio' non determini una diminuzione del
rating attribuito ai titoli precedentemente emessi;
  Visto   il   decreto   emesso   il   31 agosto  2004  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e  delle  politiche  sociali, con il quale e' stato dato avvio ad una
ulteriore  fase  dell'operazione  di cessione e cartolarizzazione dei
crediti  I.N.P.S.  ai  sensi  del comma 18, dell'art. 13 e dei citati
articoli 3.2   dei   contratti  di  cessione  dei  crediti  stipulati
dall'I.N.P.S.,  rispettivamente,  in data 29 novembre 1999, 31 maggio
2001,  18 luglio  2002  e  18 luglio 2003 (gli Originari Contratti di
Cessione»);
  Visti,  in  particolare,  i commi 2, 5 e 11, dell'art. 13, ai sensi
dei  quali, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze,  emessi  di  concerto  con  il  Ministro  del lavoro e delle
politiche  sociali,  sono  determinate  le  tipologie  ed  il  valore
nominale dei crediti ceduti, il prezzo iniziale a titolo definitivo e
le   modalita'   di   pagamento  dell'eventuale  prezzo  residuo,  le
caratteristiche  dei  titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre
per finanziare il pagamento del prezzo, nonche' gli impegni accessori
che l'I.N.P.S. assume, secondo la prassi finanziaria delle operazioni
di   cartolarizzazione,   per   il   buon  esito  dell'operazione  di
cartolarizzazione;
  Considerato  che, ai sensi del comma 1, dell'art. 13, l'incarico di
consulente    terzo    per   il   monitoraggio   dell'operazione   di
cartolarizzazione e' assolto dalle agenzie di rating;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  applicazione  di  quanto previsto dall'art. 13, l'I.N.P.S. cede
alla  societa' di cartolarizzazione Societa' di cartolarizzazione dei
crediti  I.N.P.S. - S.C.C.I. S.p.a. («SCCI»), costituita ai sensi del
comma  4  dell'art. 13, i crediti contributivi previdenziali verso le
aziende tenute al versamento a mezzo di denuncia mensile (ivi inclusi
i  comuni, le province, le regioni e lo Stato) (i «Crediti aziende»),
i  crediti  contributivi  verso  gli  artigiani  ed i commercianti (i
«Crediti  artigiani  e commercianti»), nonche' i crediti contributivi
verso le tipologie dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri
e   delle   aziende  agricole  (i  «Crediti  agricoli»),  di  seguito
collettivamente   indicati   come  «Crediti  Ceduti»,  unitamente  ai
relativi  oneri  accessori  per  interessi  e sanzioni civili, la cui
cessione  per  le medesime tipologie, di cui agli Originari Contratti
di  Cessione,  si  riconferma  in considerazione dell'unitarieta' del
portafoglio a garanzia dei titoli emessi ai sensi del successivo art.
5. I Crediti Ceduti comprendono quelli che:
    I) siano  maturati successivamente alla data del 31 dicembre 2003
ed entro la data del 31 dicembre 2004 compreso, per tali intendendosi
i  crediti contributivi che il debitore non abbia provveduto a pagare
alla scadenza prevista e che siano stati contabilizzati dall'I.N.P.S.
per l'anno finanziario 2004;
    II)  non  siano stati ancora riscossi dall'I.N.P.S. alla data del
30 aprile 2004 compreso; e
    III)  non  siano  eliminati  dall'I.N.P.S.  in applicazione della
procedura interna di eliminazione dei crediti attualmente in vigore e
disciplinata   con   delibera   del   consiglio   di  amministrazione
dell'I.N.P.S.   del   10 febbraio  1998,  n.  210,  entro  il  giorno
immediatamente  precedente  la  data  di  consegna  degli elenchi dei
Crediti  Ceduti,  che  l'I.N.P.S.  dovra' predisporre e trasmettere a
SCCI come di seguito indicato.
  In  relazione  ai  Crediti  Ceduti,  l'I.N.P.S.  garantisce  a SCCI
l'importo   nominale   minimo  di  cessione  di  euro  3.500.000.000,
relativamente  ai  crediti indicati al precedente punto i), suddiviso
in  euro  1.855.000.000  di  Crediti  aziende,  euro 1.050.000.000 di
Crediti  artigiani  e  commercianti  ed  euro  595.000.000 di Crediti
agricoli.  L'I.N.P.S.  redige,  ai  sensi  del comma 6, dell'art. 13,
appositi  elenchi  dei  Crediti Ceduti entro e non oltre il 31 maggio
2005.
  L'apposito  contratto di cessione che I.N.P.S. sottoscrive con SCCI
(il  «Nuovo Contratto di Cessione») disciplina, inoltre, i meccanismi
di  aggiustamento,  da  applicarsi  tra ciascuna tipologia di Crediti
Ceduti di cui al precedente punto i), quali risultanti dagli elenchi,
nel  caso  in  cui  si  verifichino  eccedenze  o carenze rispetto ai
relativi  importi  nominali  minimi  garantiti  sopra  riportati.  In
particolare  saranno  adottati  per sopperire alle carenze di crediti
residue  dopo  l'applicazione  dei meccanismi di aggiustamento di cui
sopra: (1) i meccanismi di cessione di ulteriori crediti contributivi
maturati  successivamente  al  31 dicembre  2004,  che  l'I.N.P.S. e'
tenuto  a  cedere  o, in subordine, (2) le modalita' di calcolo degli
importi  che l'I.N.P.S. e' tenuto a corrispondere in contanti a SCCI,
qualora  le  cessioni  di cui al punto (1) del presente capoverso non
risultassero attuabili, attuate o sufficienti.
  Ai  fini  degli  aggiustamenti  tra  tipologie  di  crediti e delle
cessioni  di  crediti  aggiuntivi  di cui sopra, i Crediti aziende, i
Crediti   artigiani  e  commercianti,  ed  i  Crediti  agricoli  sono
conteggiati  per  un  importo  da  definire  nel  Nuovo  Contratto di
Cessione   con  l'approvazione  delle  agenzie  di  rating  coinvolte
nell'emissione  sulla  base  delle  proiezioni  di incasso relativa a
ciascuna   tipologia   nel  modello  finanziario  dell'operazione,  e
comunque:
    a) i  Crediti  aziende saranno conteggiati per un importo pari al
200%  rispetto  ai  Crediti  agricoli  e  per un importo pari al 170%
rispetto ai Crediti artigiani e commercianti;
    b) i  Crediti artigiani e commercianti saranno conteggiati per un
importo pari al 40% rispetto ai Crediti aziende e per un importo pari
al 130% rispetto ai Crediti agricoli; e
    c) i  Crediti agricoli saranno conteggiati per un importo pari al
25% rispetto ai Crediti aziende e per un importo pari al 60% rispetto
ai Crediti artigiani e commercianti.
  Ai  fini del computo degli importi di cui al punto (2) che precede,
verranno  applicati  alle  residue  carenze  di  Crediti  Ceduti, per
ciascuna  tipologia  e  secondo  le  modalita'  specificate nel Nuovo
Contratto  di  Cessione,  delle  percentuali pari, rispettivamente, a
80%,  50%  e 50% del valore nominale dei Crediti aziende, dei Crediti
artigiani e commercianti e dei Crediti agricoli.