Con  decreto  18 marzo  2005  del Ministero dell'economia e delle
finanze  di  concerto  con  il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali,  d'intesa  con la regione Veneto e' stata disposta, ai sensi
del  primo  comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
dell'art. 5, primo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
l'assegnazione   al   patrimonio   delle   Unita'  sanitarie  locali,
individuate  con  il provvedimento regionale, dei beni immobili e dei
relativi  beni  mobili  in essi allocati, destinati prevalentemente a
servizi   sanitari   di   proprieta'   delle  soppresse  Casse  mutue
provinciali  di  malattia  per  gli  esercenti attivita' commerciali,
ubicati in Padova - via Mameli n. 7/9 e Verona - via G. della Casa n.
19/21.
    Il  trasferimento  dei  suddetti  immobili  verra' effettuato con
provvedimento regionale, in applicazione del secondo comma del citato
art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
    Sono  altresi'  assegnati  al  patrimonio delle aziende sanitarie
locali  ed  ospedaliere  competenti, i beni mobili, adibiti a servizi
sanitari,  allocati  negli immobili di proprieta' di terzi assunti in
locazione  o in uso dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli
esercenti  attivita'  commerciali Venezia, Belluno, Rovigo, Treviso e
Vicenza.
    Alle  operazioni di trasferimento provvede l'Ispettorato generale
enti  disciolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di
cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.