Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164: esaminata, nel corso della riunione del 14 aprile 2005, la domanda presentata dal Consorzio volontario di tutela Vini Soave D.O.C. e Recioto di Soave D.O.C.G., con sede in Soave (Verona), intesa ad ottenere la modifica dei commi 1 e 7 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata garantita «Soave Superiore» - riconosciuta con decreto ministeriale 29 ottobre 2001 - per quanto attiene specificatamente l'estensione della zona ove e' consentito 1'imbottigliamento del vino di che trattasi e la variazione della data d'immissione al consumo del medesimo. Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla regione Veneto. Esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, la modifica di che trattasi redatta nel testo appresso riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.