Il  comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  istituito  ai sensi dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992,
n. 164:       esaminata, nel corso della riunione del 14 aprile 2005,
la  domanda  presentata dal Consorzio volontario di tutela Vini Soave
D.O.C.  e  Recioto  di  Soave  D.O.C.G.,  con sede in Soave (Verona),
intesa  ad  ottenere  la  modifica  dei  commi  1 e 7 dell'art. 5 del
disciplinare  di  produzione  dei vini della denominazione di origine
controllata  garantita  «Soave  Superiore» - riconosciuta con decreto
ministeriale  29 ottobre  2001  - per quanto attiene specificatamente
l'estensione della zona ove e' consentito 1'imbottigliamento del vino
di  che  trattasi  e la variazione della data d'immissione al consumo
del medesimo.
    Visto  il  parere  favorevole  espresso al riguardo dalla regione
Veneto.
    Esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e
proponendo,    ai   fini   dell'emanazione   del   relativo   decreto
dirigenziale,  la modifica di che trattasi redatta nel testo appresso
riportato.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica,  in  conformita'  con le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed
integrazioni,  dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle  Politiche  Agricole  e  Forestali  - Comitato nazionale per la
tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni  geografiche  tipiche dei vini - via Sallustiana, n. 10 -
00187  Roma,  entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente parere.