Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  tipiche  dei vini,
istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
esaminata  la  domanda  presentata  dalle organizzazioni di categoria
intesa  ad  ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata  dei  vini  «Pergola»  e  del  relativo  disciplinare  di
produzione,
    Ha  espresso nella riunione del 14 aprile 2005, parere favorevole
al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  dovranno  pervenire al Ministero delle politiche agricole e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini - Via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta  di  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Pergola»
                               Art. 1.
                       Denominazione dei vini
    La denominazione di origine controllata «Pergola» e' riservata ai
vini:
      «Pergola» rosso;
      «Pergola» novello;
      «Pergola» passito;
che  rispondono  alle  caratteristiche  e ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione.