Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dalle organizzazioni di categoria intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Pergola» e del relativo disciplinare di produzione, Ha espresso nella riunione del 14 aprile 2005, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pergola» Art. 1. Denominazione dei vini La denominazione di origine controllata «Pergola» e' riservata ai vini: «Pergola» rosso; «Pergola» novello; «Pergola» passito; che rispondono alle caratteristiche e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.