IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995)  concernenti  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.  74  del  28 marzo  1996)  concernente  le
semplificazioni  procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in
questione,  relativo  alle  semplificazioni  applicabili  a  prodotti
uguali  ad altri gia' autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma
6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
    Vista  la  domanda  presentata in data 4 agosto 2004 dall'Impresa
Syngenta  Crop  Protection  S.p.a.,  con  sede  legale in Milano, via
Gallarate  n.  139, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto
fitosanitario  denominato  Compo  Muffa-Stop,  uguale  al prodotto di
riferimento   denominato   Switch,   contenente  le  sostanze  attive
ciprodinil   e   fludioxonil,  registrato  al  n.  9578  con  decreto
dirigenziale  del  2 aprile  1998,  a nome dell'Impresa Syngenta Crop
Protection  S.p.a.,  e  modificato  con  decreti  di cui l'ultimo del
22 gennaio 2004;
    Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato
la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni
previste  dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e
in particolare che:
      il  prodotto  e'  uguale  al prodotto di riferimento denominato
Switch;
      non    sono   intervenuti   nuovi   elementi   di   valutazione
successivamente al citato decreto del 22 gennaio 2004 per il prodotto
di riferimento Switch;
      l'impresa  richiedente  risulta  anche titolare del prodotto di
riferimento Switch;
    Visto  il parere dell'Istituto superiore di sanita' relativo alla
nuova  classificazione di pericolo del prodotto di riferimento Switch
ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 14 marzo 2003;
    Ritenuto  di  limitare la validita' dell'autorizzazione alla data
di scadenza dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Switch;
    Rilevato  che  per  il  rilascio  di  tale  autorizzazione non e'
richiesto  il  parere  della  Commissione  consultiva  per i prodotti
fitosanitari  di  cui  all'art.  20  del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
    1.  A  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  e  sino al
31 dicembre  2005  l'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. con sede
legale  in  Milano, via Gallarate n. 139, e' autorizzata ad immettere
in  commercio  il  prodotto fitosanitario denominato COMPO MUFFA-STOP
con  la  composizione  e  alle  condizioni  indicate  nelle etichette
allegate  al  presente decreto, fatto comunque salvo l'adeguamento di
tale  prodotto  alle  conclusioni  della  revisione comunitaria delle
sostanze attive ciprodinil e fludioxonil in esso contenute.
    2.    Il   prodotto   e'   confezionato   nelle   taglie   da   g
8-10-16-20-25-40-50-100-200-300-500; kg 1.
    3. Il prodotto in questione e':
      preparato  presso lo stabilimento dell'Impresa Sti Solfotecnica
Italiana  S.p.a., sito in Cotignola (Ravenna) autorizzato con decreti
del 19 giugno 1982 e 22 dicembre 1997;
      importato,   in   confezioni   pronte   per   l'impiego,  dallo
stabilimento  dell'impresa  estera  Syngenta  Crop Protection Monthey
SA-Monthey (Svizzera).
    4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12322.
    5.  Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le
etichette  allegate,  con  le  quali il prodotto deve essere posto in
commercio.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in via amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

      Roma, 20 aprile 2005

                                     Il direttore generale: Marabelli