IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995)  concernenti  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.  74  del  28 marzo  1996)  concernente  le
semplificazioni  procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in
questione,  relativo  alle  semplificazioni  applicabili  a  prodotti
uguali  ad altri gia' autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma
6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,  e  in
particolare l'art. l0 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la domanda presentata in data 14 settembre 2004 dall'impresa
Syngenta  Crop  Protection  S.p.A.,  con  sede  legale in Milano, via
Gallarate n. 139, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'immissione
in  commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mexil Oro R WP»,
uguale  al  prodotto  di  riferimento  denominato  «Ridomil  Gold R»,
contenente   le  sostanze  attive  metalaxyl-m  e  rame  ossicloruro,
registrato  al n. 10107 con decreto dirigenziale del 27 luglio 1999 a
nome  dell'Impresa  Syngenta  Crop Protection S.p.A. e modificato con
decreti di cui l'ultimo del 1° marzo 2004;
  Rilevato  che  la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato
la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni
previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 in
particolare che:
    il  prodotto  e'  uguale  al  prodotto  di riferimento denominato
«Ridomil Gold R»;
    non    sono    intervenuti    nuovi   elementi   di   valutazione
successivamente  al  citato decreto del 1° marzo 2004 per il prodotto
di riferimento «Ridomil Gold R»;
    l'impresa  richiedente  risulta  anche  titolare  del prodotto di
riferimento «Ridomil Gold R»;
  Visto  il  parere  dell'Istituto superiore di sanita' relativo alla
nuova   classificazione  di  pericolo  del  prodotto  di  riferimento
«Ridomil  Gold R» ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 14 marzo
2003;
  Ritenuto   di   limitare   la   validita'   dell'autorizzazione  al
31 dicembre  2008,  data  fissata  dalla  Commissione  europea per la
conclusione  della  revisione comunitaria di tutte le sostanze attive
presenti  sul  mercato  comunitario  al  26 luglio  1993  tra  cui la
sostanza attiva rame ossicloruro;
  Rilevato  che  per  il  rilascio  di  tale  autorizzazione  non  e'
richiesto  il  parere  della  Commissione  consultiva  per i prodotti
fitosanitari  di  cui  all'art.  20  del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
  1.   A  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  e  sino  al
31 dicembre  2008 l'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., con sede
legale  in  Milano, via Gallarate n. 139, e' autorizzata ad immettere
in  commercio il prodotto fitosanitario denominato MEXIL ORO R WP con
la  composizione  e alle condizioni indicate nelle etichette allegate
al  presente  decreto,  fatto  comunque  salvo  l'adeguamento di tale
prodotto  alle conclusioni della revisione comunitaria della sostanza
attiva rame ossicloruro attualmente in corso.
  2.  Il  prodotto  e'  confezionato nelle taglie da kg 1, 4, 5, e in
sacchetti  idrosolubili nelle taglie da kg l (g 200 x 5), kg 1 (g 500
x 2), kg 4 (g 1000 x 4), kg 4 (g 500 x 8), kg 4 (g 250 x 16), kg 5 (g
500 x 10).
  3.  Il  prodotto  in  questione  e'  preparato,  anche in sacchetti
idrosolubili, negli stabilimenti delle imprese:
    STI-Solfotecnica  Italiana  S.p.A.,  Cotignola  (Ravenna), via E.
Torricelli  n.  2,  autorizzato  con  decreti  del  19 giugno  1982 e
22 dicembre 1997;
    SCAM  S.r.l.,  5. Maria di Mugnano (Modena), via Bellaria n. 164,
autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990;
    Torre  S.r.l.,  Torrenieri - Fraz di Montalcino (Siena), via Pian
d'Asso,  autorizzato  con  decreti  del 31 luglio 1975 e 23 settembre
2003;
    Syngenta Agro S.a.s., Usine d'Aigues-Vives (Francia).
  4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12363.
  5.  Sono  approvate  quale parte integrante del presente decreto le
etichette  allegate,  con  le  quali il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 20 aprile 2005

                                     Il direttore generale: Marabelli