IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti
    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963,  n. 441 concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.  74  del  28 marzo  1996)  concernente  le
semplificazioni  procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in
questione,  relativo  alle  semplificazioni  applicabili  a  prodotti
uguali  ed  altri  gia'  autorizzati,  in  applicazione  dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti,  e  in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione
di prodotti uguali;
    Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65 concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
    Vista  la  domanda  presentata in data 4 agosto 2004 dall'Impresa
Syngenta  Crop  Protection  S.p.a.,  con  sede  legale in Milano, via
Gallarate n. 139, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'immissione
in   commercio  del  prodotto  fitosanitario  denominato  Compo  Orto
Protetto,  uguale  al  prodotto  di  riferimento  denominato Amistar,
contenente  la  sostanza  attiva azoxystrobin, registrato al n. 10118
con decreto dirigenziale del 30 luglio 1999, e modificato con decreti
di cui l'ultimo del 7 maggio 2003;
    Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato
la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni
previste  dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e
in particolare che:
      il  prodotto  e'  uguale  al prodotto di riferimento denominato
Amistar;
      non    sono   intervenuti   nuovi   elementi   di   valutazione
successivamente  al  citato decreto del 7 maggio 2003 per il prodotto
di riferimento Amistar;
      l'impresa  richiedente  risulta  anche titolare del prodotto di
riferimento Amistar;
    Visto  il parere dell'Istituto superiore di sanita' relativo alla
nuova classificazione di pericolo del prodotto di riferimento Amistar
ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 14 marzo 2003;
    Ritenuto  di  limitare la validita' dell'autorizzazione alla data
di scadenza del prodotto fitosanitario Amistar;
    Rilevato  che  per  il  rilascio  di  tale  autorizzazione non e'
richiesto  il  parere  della  Commissione  consultiva  per i prodotti
fitosanitari  di  cui  all'art.  20  del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
    1. A  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  e  sino  al
1° luglio  2008  l'Impresa  Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede
legale  in  Milano, via Gallarate n. 139, e' autorizzata ad immettere
in commercio il prodotto fitosanitario denominato Compo Orto Protetto
con   la  composizione  e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta
allegata al presente decreto.
    2. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 10, 16, 20, 25,
40, 50, 100, 200, 250, 500 e 11, 5, 10.
    3. Il prodotto e' preparato negli stabilimenti delle imprese:
      Althaller  Italia  S.r.l.  -  San Colombano al Lambro (Milano),
autorizzato  con  decreti ministeriali 17 febbraio 1981 - 1° febbraio
2000;
      Irca   Service  S.p.a.,  Fornovo  San  Giovanni  (Bergamo),  ss
Cremasca  591,  n.  10, autorizzato con decreti ministeriali 9 maggio
1997 - 20 settembre 2001;
    e importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento
dell'impresa estera:
      AFP Plant, Syngenta Agribusiness - Grangemouth Scotland (UK);
    nonche'   formulato   nello   stabilimento   dell'impresa  estera
sopracitata e confezionato nello stabilimento dell'impresa estera:
      Enofyta  Repacking  &  Waremouse site Agiou Thoma 32100 Enofyta
Viotias (Grecia).
    4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12315.
    5. Sono  approvate quale parte integrante del presente decreto le
etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in
commercio.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in via amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 20 aprile 2005
                                     Il direttore generale: Marabelli