IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto ministeriale del 9 aprile 2004 di recepimento della direttiva 2003/112/CE del 1° dicembre 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva paraquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 9 aprile 2004, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti paraquat dovevano presentare al Ministero della salute entro il 1° novembre 2004, in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopracitato decreto; Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 9 aprile 2004 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva paraquat; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva paraquat, sono revocate a far data dal 1° maggio 2005, come stabilito dall'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale del 9 aprile 2004.