IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  9 aprile 2004 di recepimento
della   direttiva   2003/112/CE   del   1° dicembre   2003,  relativo
all'iscrizione  della  sostanza  attiva  paraquat nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  l'art.  2, comma 3, del citato decreto ministeriale 9 aprile
2004,  secondo  il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari  contenenti  paraquat  dovevano  presentare al Ministero
della salute entro il 1° novembre 2004, in alternativa:
    a) un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
    b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del sopracitato decreto;
  Rilevato   che   i   titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto non hanno
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 3, del decreto
ministeriale 9 aprile 2004 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
  Ritenuto  di  dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in
allegato contenenti la sostanza attiva paraquat;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari  elencati  nell'allegato al presente decreto, contenenti
la  sostanza  attiva paraquat, sono revocate a far data dal 1° maggio
2005,  come  stabilito dall'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale
del 9 aprile 2004.