IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 marzo  2005,  con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 gennaio
2006,  lo  stato  di  emergenza nel territorio del comune di Cerzeto,
provincia    di   Cosenza,   interessato   da   gravissimi   dissesti
idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi;
  Considerato  che il movimento franoso ha causato ingenti danni alle
infrastrutture,  ai  beni  di proprieta' pubblica e privata e che, in
considerazione   della   ricorrente   situazione   di   pericolo  per
l'incolumita' pubblica, si e' resa necessaria l'immediata evacuazione
dell'intera  popolazione  presente nella frazione di Cavallerizzo del
comune di Cerzeto;
  Considerato  che  il  predetto evento franoso ha causato danni alle
attivita'   economiche   presenti  sul  territorio  pregiudicando  il
funzionamento dei servizi pubblici essenziali;
  Ravvisata   la   necessita'  di  disporre  l'attuazione  dei  primi
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto, in
attesa  di  disciplinare  l'attivita'  di  ricostruzione  presso siti
idonei, sulla base di una successiva ordinanza di protezione civile;
  D'intesa  con  la  regione Calabria, che si e' espressa con nota in
data 18 aprile 2005;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  capo  del  Dipartimento della protezione civile e' nominato
commissario  delegato  per  il  superamento  dell'emergenza derivante
dagli eventi di cui in premessa, e provvede, anche avvalendosi di uno
o   piu'  soggetti  attuatori,  all'accertamento  dei  danni  nonche'
all'adozione  di  tutte  le  necessarie ed urgenti iniziative volte a
rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile
assistenza  alle  popolazioni  colpite  dai  predetti eventi franosi,
specificate nei successivi articoli 2, 3, 4 e 9.
  2.  Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano sul
territorio  del  comune  di  Cerzeto  con  particolare  riguardo alta
frazione  di  Cavallerizzo  colpito dal predetto movimento franoso, e
disciplinano  i  primi  interventi  per  fronteggiare  la  situazione
emergenziale.