IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per i trasporti terrestri
  Visto  l'art.  139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive  modificazioni,  concernente la patente di servizio per il
personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
11 agosto  2004, n. 246, recante «Norme per il rilascio della patente
di servizio»;
  Visti in particolare gli articoli 1, comma 3 - 2° capoverso e 4 del
citato decreto 11 agosto 2004, n. 246;
  Considerata  la  necessita'  di  stabilire  criteri  e modalita' di
rilascio  della patente di servizio ai dipendenti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nonche' ai dipendenti dell'ANAS;
                               Decreta
                               Art. 1.
           Rilascio patente di servizio a seguito di esame
  1.   Al   personale   in   servizio   presso   il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed al personale dell'ANAS, abilitato a
svolgere  compiti di polizia stradale ai sensi dell'art. 12, comma 3,
lettera a) CdS ed adibito alla guida di veicoli destinati ai medesimi
servizi  ovvero  di veicoli nella disponibilita' dell'Amministrazione
utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali, la patente di
servizio  e'  rilasciata  dall'Ufficio  del  SIIT - Settore trasporti
competente   per  territorio,  previa  frequentazione  del  corso  di
qualificazione e superamento di esame finale di cui all'art. 2, comma
2, del decreto 11 agosto 2004, n. 246.
  2.  I  responsabili degli Uffici dirigenziali centrali e periferici
del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e dell'ANAS
individuano  il  personale  che  ha  titolo a partecipare al corso di
qualificazione ed all'esame di cui al comma 1, in quanto adibiti alla
guida  di  veicoli  che  espletano  servizi  di polizia stradale o di
veicoli  nella  disponibilita'  dell'Amministrazione  utilizzati  per
l'espletamento  di  compiti istituzionali, ed inviano al Dipartimento
per  i  trasporti  terrestri  i  relativi elenchi corredati di schede
descrittive  per ciascun dipendente e di ogni documentazione utile ai
fini della valutazione da parte del Dipartimento medesimo.
  3.   I   corsi  sono  organizzati,  secondo  il  programma  di  cui
all'allegato  B  del  decreto  ministeriale 11 agosto 2004, n. 246 e,
limitatamente  all'abilitazione  alla  guida  di  autoveicoli,  anche
mediante raggruppamenti. Gli esami sono svolti presso il Dipartimento
per  i  trasporti  terrestri  davanti ad una commissione nominata dal
capo  del  Dipartimento  composta  da  almeno  tre  membri di cui uno
appartenente alla specialita' Polizia stradale della Polizia di Stato
ovvero alla Polizia municipale.