IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei
riferimenti normativi del presente atto;
                              Dispone:
  1.  Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti
di  ricavi  o  compensi  di  cui  all'art.  14, com-ma 1, della legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  relativi alle attivita' comprese nei 61
studi  di  settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e
delle  finanze  del  17 marzo  e  24 marzo  2005.  I predetti limiti,
determinati  sulla  base  della nota tecnica e metodologica contenuta
nell'allegato    2,   sono   utilizzati   al   fine   di   verificare
l'ammissibilita' al regime fiscale delle attivita' marginali.
  2.  I  contribuenti  che  svolgono  due  o piu' attivita' d'impresa
ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione
o  di  vendita,  per  le  quali  risultano  applicabili  gli studi di
settore,  sono  ammessi  al  regime fiscale delle attivita' marginali
prendendo   in   considerazione   i   ricavi   determinati   in  base
all'applicazione  dello  studio  di  settore  relativo  all'attivita'
prevalente.
  3.  I  contribuenti  a  cui  risultano  applicabili  i  61 studi di
settore,  approvati  con  decreti  del Ministro dell'economia e delle
finanze  del  17 marzo  e  24 marzo  2005, che intendono avvalersi, a
partire  dal  periodo  d'imposta  2005,  del  regime agevolato di cui
all'art.  14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono presentare
domanda  all'ufficio  locale  competente  in  ragione  del  domicilio
fiscale entro il 31 maggio 2005.
Motivazioni.
  Il  presente  provvedimento,  previsto dall'art. 14, comma 1, della
legge  23 dicembre  2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il
regime   fiscale   delle  attivita'  marginali,  stabilisce,  per  le
attivita'  comprese  nei  61  studi di settore, in vigore dal periodo
d'imposta  2004,  il  limite  dei  ricavi  o  compensi  entro  cui e'
possibile  avvalersi  del  regime  fiscale  disciplinato nel medesimo
articolo.
  Per  questi  studi  si  e'  proceduto  alla determinazione di nuovi
limiti  di ricavi o compensi entro cui ci si puo' avvalere del regime
fiscale agevolato delle attivita' marginali.
  Coerentemente  a  quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e),
del decreto dirigenziale 25 marzo 2002, i contribuenti che esercitano
due  o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa
in  diverse unita' di produzione o di vendita, per le quali risultano
applicabili  gli  studi  di  settore,  sono ammessi al regime fiscale
delle  attivita'  marginali  tenendo  conto dei ricavi determinati in
base  all'applicazione dello studio di settore relativo all'attivita'
prevalente.
  Il  provvedimento  prevede,  altresi',  che  i  contribuenti  a cui
risultano applicabili i 61 studi di settore approvati con decreti del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze del 17 marzo e del 24 marzo
2005,  che  intendano  avvalersi del regime agevolato a decorrere dal
2005,   possano   presentare  apposita  domanda  all'Ufficio  locale,
competente in ragione del domicilio fiscale, entro il 31 maggio 2005.
  Tale  termine  che  differisce  da  quello  previsto  dal  comma  3
dell'art.  14  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, consentira' una
piu'  agevole  presentazione  delle domande da parte dei contribuenti
interessati.
Riferimenti normativi dell'atto.
  a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 57; art. 62;
art.  66;  art.  67,  comma  1;  art.  68, comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4);
    statuto  dell'Agenzia  delle  entrate  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1);
    regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, comma 1);
    decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
  b) Disciplina  degli  studi di settore e del regime delle attivita'
marginali:
    Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n.
600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
    decreto  legislativo  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n. 427 (art. 62-bis):
Istituzione degli studi di settore;
    legge   23 dicembre   1996,   n.   662   (art.   3,  comma  121):
individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari
per gli studi di settore;
    legge  8 maggio  1998,  n.  146  (art.  10): individuazione delle
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore;
    decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni:   emanazione   del   regolamento  recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni;
    legge   23 dicembre   2000,   n.   388  (art.  14):  disposizioni
riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali;
    provvedimento   del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del
2 gennaio   2002:  modalita'  di  riduzione  dei  ricavi  e  compensi
determinati  in  base  agli studi di settore per la loro applicazione
nei confronti dei contribuenti marginali;
    decreto   ministeriale  31 luglio  1998:  modalita'  tecniche  di
trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  individuazione dei
soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
    decreti   18 febbraio  1999,  12 luglio  e  21 dicembre  2000,  e
19 aprile  2001:  individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla
trasmissione telematica;
    decreti  ministeriali  30 marzo  1999,  3 febbraio  e 25 febbraio
2000,  16 febbraio  e  20 marzo  2001:  approvazione  degli  studi di
settore   relativi   ad   attivita'   economiche  nel  settore  delle
manifatture,   dei   servizi   del   commercio   e   delle  attivita'
professionali;
    decreti  del  Ministro dell'economia e delle finanze 15 febbraio,
8 marzo  e  25 marzo  2002,  21 febbraio, 6 marzo e 24 dicembre 2003,
18 marzo  2004, come rettificato dal decreto del 23 aprile 2004, 17 e
24 marzo  2005:  approvazione  degli  studi  di  settore  relativi ad
attivita'  economiche  nel settore delle manifatture, dei servizi del
commercio e delle attivita' professionali;
    decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002,
18 luglio  2003  e  14 luglio  2004:  approvazione  dei  criteri  per
l'applicazione  degli studi di settore ai contribuenti che esercitano
due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse
unita' di produzione o di vendita;
    provvedimento    del   direttore   dell'Agenzia   delle   entrate
23 dicembre 2003: approvazione della tabella di classificazione delle
attivita' economiche;
    decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 marzo e
24 marzo  2005:  approvazione  di  61  studi  di  settore relativi ad
attivita'  economiche  nel  settore delle manifatture, del commercio,
dei servizi e dei professionisti.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 22 aprile 2005

                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara