IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
23 ottobre   2003,   n.   3320,   recante   «Interventi  urgenti  per
fronteggiare    i   danni   conseguenti   agli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio
delle province di Siracusa e Catania»;
  Visto  l'art.  5  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri del 5 marzo 2004, n. 3342, recante: «Disposizioni urgenti di
protezione civile»;
  Vista  la  nota  del  9 marzo  2005,  con  la  quale il prefetto di
Siracusa  -  Commissario  delegato per gli interventi straordinari ed
urgenti  di  cui  alla  citata  ordinanza  n.  3320/2003 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  in  considerazione della scadenza dello
stato  di  emergenza,  fissata  al  31 marzo  2005,  ha rappresentato
l'esigenza  che,  relativamente all'ambito territoriale di competenza
siano disciplinate le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli
interventi  finalizzati  a  conseguire  il definitivo superamento del
contesto   critico   determinato   dagli   eventi  meteorologici  del
17 settembre 2003;
  Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile
di  determinare  pregiudizi  alla  collettivita' interessata, sicche'
occorre   adottare  ogni  iniziativa  utile  finalizzata  ad  evitare
ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
  Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui
disciplinare   gli   interventi   necessari   al  definitivo  rientro
nell'ordinario;
  Acquisita  l'intesa  della regione Siciliana con nota del 26 aprile
2005;
  Su proposta del capo del Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:

                               Art. 1.

  1. Il prefetto di Siracusa e' confermato, fino al 31 dicembre 2005,
Commissario  delegato  per  fronteggiare  la situazione di criticita'
idrica  in  atto  nel territorio della medesima provincia, al fine di
assicurare continuita' alle attivita' precedentemente poste in essere
in  regime  straordinario.  In  particolare,  il Commissario delegato
provvede,  in  regime  ordinario,  all'attuazione ed al completamento
degli  interventi  e  delle opere gia' programmate per il superamento
dell'emergenza,  sulla  base  di  quanto  disposto  dall'ordinanza di
Protezione   civile   n.   3320/2003   e   successive   modifiche  ed
integrazioni.