IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1907/90 del 26 giugno
1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle
uova,   da   ultimo  modificato  dal  Reg.  (CE)  n.  2052/2003,  del
17 novembre 2003;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  della  Commissione  n. 2295/2003, del
23 dicembre 2003 e successive modifiche;
  Visto  il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno
1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli
e  all'indicazione  di  tale  metodo  sui  prodotti  agricoli e sulle
derrate alimentari;
  Visto  il  decreto  legislativo n. 267, del 29 luglio 2003, recante
l'attuazione   delle   direttive   1999/74/CE  e  2002/4/CE,  per  la
protezione  delle  galline  ovaiole  e  la registrazione dei relativi
stabilimenti di allevamento;
  Considerato  che  a norma dell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n.
419,  il  controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la
commercializzazione   delle   uova   e'  esercitato  dall'Ispettorato
centrale  repressione  frodi del Ministero delle politiche agricole e
forestali;
  Considerato  che il Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1907/90, del
26 giugno   1990   e   successive   modifiche  ha  reso  obbligatoria
l'indicazione  del  sistema  di  allevamento  sulle  uova  e relativi
imballaggi;
  Ritenuto   di  dover  stabilire,  tra  l'altro,  le  modalita'  per
autorizzare  i  centri  d'imballaggio delle uova ad usare le diciture
relative  all'origine delle uova, alla data di deposizione ed al tipo
di  alimentazione  somministrata  alle  galline  nonche'  i  relativi
criteri di controllo;
  Considerato che occorre rivedere la normativa nazionale in funzione
delle  intervenute  modifiche  nella  regolamentazione comunitaria e,
conseguentemente, abrogare il decreto ministeriale 19 giugno 2002;
  Sentita  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato le
regioni  e  le province autonome nella adunanza del 16 dicembre 2004,
ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
                             Decretano:
                               Art. 1.
                       Sistemi di allevamento
  1.  Le  imprese  in possesso dell'autorizzazione a funzionare quali
centri  d'imballaggio  delle  uova,  rilasciata  ai sensi dell'art. 2
della  legge  3 maggio  1971, n. 419, devono apporre sugli imballaggi
delle  uova  della categoria «A», una delle sottostanti diciture atte
ad individuare il sistema di allevamento delle galline ovaiole:
                   sull'imballaggio (obbligatorie)
    a) «Uova da allevamento all'aperto»;
    b) «Uova da allevamento a terra»;
    c) «Uova da allevamento in gabbie»;
    d) «Uova da agricoltura biologica».
  2.   Fatte   salve   le   specifiche   disposizioni   previste  per
l'etichettatura  dei  prodotti  da  agricoltura  biologica, di cui al
Regolamento  (CEE)  n.  2092/91  del  Consiglio, le imprese di cui al
paragrafo  precedente possono apporre sulle uova della categoria «A»,
unitamente  al  codice  obbligatorio  distintivo del produttore e del
sistema  di  allevamento,  di  cui  all'art.  2,  una  delle seguenti
diciture:
                             sulle uova
                 (obbligatorie)        (facoltative)
    a) 1IT ...................        «Aperto»
    b) 2IT ...................        «A terra»
    c) 3IT ...................        «Gabbia».
    d) 0IT ...................        «All.Bio»
  Per apporre le predette diciture sugli imballaggi e sulle uova, gli
allevatori  devono  attenersi  al  rispetto  dei  requisiti minimi in
allevamento   indicati   nell'allegato   III   del  regolamento  (CE)
2295/2003.