IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1907/90 del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, da ultimo modificato dal Reg. (CE) n. 2052/2003, del 17 novembre 2003; Visto il Regolamento (CE) della Commissione n. 2295/2003, del 23 dicembre 2003 e successive modifiche; Visto il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari; Visto il decreto legislativo n. 267, del 29 luglio 2003, recante l'attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento; Considerato che a norma dell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419, il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova e' esercitato dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali; Considerato che il Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1907/90, del 26 giugno 1990 e successive modifiche ha reso obbligatoria l'indicazione del sistema di allevamento sulle uova e relativi imballaggi; Ritenuto di dover stabilire, tra l'altro, le modalita' per autorizzare i centri d'imballaggio delle uova ad usare le diciture relative all'origine delle uova, alla data di deposizione ed al tipo di alimentazione somministrata alle galline nonche' i relativi criteri di controllo; Considerato che occorre rivedere la normativa nazionale in funzione delle intervenute modifiche nella regolamentazione comunitaria e, conseguentemente, abrogare il decreto ministeriale 19 giugno 2002; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome nella adunanza del 16 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decretano: Art. 1. Sistemi di allevamento 1. Le imprese in possesso dell'autorizzazione a funzionare quali centri d'imballaggio delle uova, rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 3 maggio 1971, n. 419, devono apporre sugli imballaggi delle uova della categoria «A», una delle sottostanti diciture atte ad individuare il sistema di allevamento delle galline ovaiole: sull'imballaggio (obbligatorie) a) «Uova da allevamento all'aperto»; b) «Uova da allevamento a terra»; c) «Uova da allevamento in gabbie»; d) «Uova da agricoltura biologica». 2. Fatte salve le specifiche disposizioni previste per l'etichettatura dei prodotti da agricoltura biologica, di cui al Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, le imprese di cui al paragrafo precedente possono apporre sulle uova della categoria «A», unitamente al codice obbligatorio distintivo del produttore e del sistema di allevamento, di cui all'art. 2, una delle seguenti diciture: sulle uova (obbligatorie) (facoltative) a) 1IT ................... «Aperto» b) 2IT ................... «A terra» c) 3IT ................... «Gabbia». d) 0IT ................... «All.Bio» Per apporre le predette diciture sugli imballaggi e sulle uova, gli allevatori devono attenersi al rispetto dei requisiti minimi in allevamento indicati nell'allegato III del regolamento (CE) 2295/2003.