IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del  20 marzo  2003,  con la quale sono stati tra l'altro approvati i
«Criteri  per l'individuazione delle zone sismiche -- individuazione,
formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone», di cui
all'allegato 1 alla medesima ordinanza;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316
del 2 ottobre 2003, con la quale sono state apportate prime modifiche
ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 3274/2003;
  Considerato   che   le   attivita'   di   sperimentazione  e  prima
applicazione delle predette normative hanno fatto emergere l'utilita'
di   apportare   ulteriori   modifiche   ed  integrazioni  di  natura
prettamente  tecnica  agli allegati 2 e 3 dell'ordinanza n. 3274/2003
per  assicurare  maggiore  chiarezza  ed  efficacia alle disposizioni
normative in questione;
  Considerato  che,  non  avendo ancora trovato compiuto e definitivo
espletamento  i  complessi adempimenti necessari a dare attuazione al
quadro  normativo  organico  preordinato con carattere di generalita'
nel settore, permangono le condizioni e le motivazioni che hanno reso
e  rendono  tuttora  necessaria  ed  urgente  una specifica azione di
protezione  civile  diretta  a ridurre il rischio per le popolazioni,
nelle more del completamento dei predetti adempimenti;
  Vista  la  nota n. 1790 del 14 dicembre 2004 del Dipartimento per i
beni  culturali  e  paesaggistici  del  Ministero  per  i  beni  e le
attivita'   culturali  con  la  quale  sono  state  richieste  alcune
integrazioni e modifiche alla predetta ordinanza n. 3274/2003;
  Ritenuto   che   le   summenzionate  richieste  di  modifica  siano
meritevoli  di  accoglimento  in  ragione  della  funzionalita' delle
medesime  rispetto agli obiettivi perseguiti dalla predetta ordinanza
n. 3274/2003;
  Vista  la nota n. 5042 del 17 dicembre 2004 con la quale la Regione
Abruzzo,  che  ha  assicurato  il  coordinamento  delle Regioni nella
peculiare  materia,  ha  trasmesso  il  documento  di  osservazioni e
proposte  elaborato  dal  Gruppo  di  lavoro  tecnico  interregionale
costituito  allo  scopo,  sul  quale  e'  intervenuta  la sostanziale
condivisione  dei  rappresentanti  regionali che hanno partecipato ai
lavori;
  Ritenuto   che   dall'esame  del  predetto  documento  sono  emersi
molteplici  suggerimenti idonei a consentire importanti miglioramenti
delle adottande normative tecniche;
  Visto   l'art.  6,  comma  1,  dell'Ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei Ministri n. 3379 del 5 novembre 2004 che differisce di
sei  mesi  la  conclusione  del  periodo di applicazione sperimentale
delle  disposizioni  di  cui alla citata ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3274/2003;
  Considerato    che    il    rilevante    grado    di   complessita'
tecnico-scientifica  della  materia e la natura fortemente innovativa
della  predetta  disciplina  impone  di  dare  ulteriore impulso alle
necessarie attivita' di sperimentazione e di formazione nei confronti
della   generalita'   dei  soggetti  chiamati  a  diverso  titolo  ad
utilizzare la predetta normativa, al fine di assicurare la linearita'
e  la  correntezza  di  percorsi  attuativi  della normativa stessa e
favorirne  la  piu'  corretta  e  proficua  applicazione, in tal modo
determinando l'esigenza di un piu' lungo periodo di sperimentazione;
  Tenuto  conto  che  da  parte sia delle Regioni che delle categorie
professionali    piu'   direttamente   interessate   sono   pervenute
sollecitazioni  a  prolungare  ulteriormente  il  predetto periodo di
applicazione sperimentale della normativa in questione;
  Acquisita   l'intesa   del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Agli allegati 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche, sono
apportate  le  modifiche  indicate negli allegati 1 e 2 alla presente
ordinanza.