IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16 lettera d);
  Visti i decreti 10 giugno 2004, 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005
con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata
all'organismo   di   controllo   denominato   «O.C.P.A.  -  Organismo
consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con decreto
del 3 luglio 2001, e' stata prorogata fino al 7 giugno 2005;
  Considerato   che   l'Associazione   Produttori  Fiore  Sardo,  pur
essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo
di  controllo  da autorizzare per il triennio successivo alla data di
scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 3 luglio 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«O.C.P.A.  - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi
a  D.O.P.»,  con  sede  in  Olmedo  (Sassari), localita' Bonassi, con
decreto  3 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione
di origine protetta «Fiore Sardo» registrata con il regolamento della
commissione  (CE)  n.  1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con
decreti  10 giugno  2004,  28 settembre  2004  e  20 gennaio 2005, e'
ulteriormente  prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 giugno
2005.