IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16 lettera d);
  Visto il regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  commissione  (CE)  n.  134/1998  del
20 gennaio  1998,  con  il  quale l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta
«Salsiccia di Calabria» nel quadro della procedura di cui all'art. 17
del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  7 giugno  2002,  con  il  quale  l'organismo di
controllo  «I.C.Q.  -  Istituto  Calabria  Qualita'  Srl» con sede in
Cosenza, via E. De Nicola n. 82, e' stato autorizzato ad effettuare i
controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta  «Salsiccia di
Calabria»;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo concernente la denominazione di origine protetta «Salsiccia
di  Calabria»  anche  nella  fase intercorrente tra la scadenza della
predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a  decorrere dalla data di scadenza della stessa
fissata  al  6 giugno  2005, alle medesime condizioni stabilite nella
predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl» con sede in Cosenza, via E.
De Nicola n. 82, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli
sulla  denominazione  di  origine  protetta  «Salsiccia  di Calabria»
registrata  con il regolamento della commissione (CE) n. 134/1998 del
20 gennaio  1998,  e'  prorogata  di centoventi giorni a far data dal
6 giugno 2005.