L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 20 aprile 2005,
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
    il   decreto   ministeriale   20 luglio   2004   recante   «Nuova
individuazione   degli   obiettivi   quantitativi   per  l'incremento
dell'efficienza  energetica  negli  usi  finali  di energia, ai sensi
dell'art.  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»
(di seguito: decreto ministeriale elettrico);
    il   decreto  ministeriale  gas  20 luglio  2004  recante  «Nuova
individuazione  degli  obiettivi  quantitativi nazionali di risparmio
energetico  e  sviluppo  delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito:
decreto ministeriale gas);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/2001;
    la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/2001;
    il documento per la consultazione 4 aprile 2002;
    la deliberazione 27 dicembre 2002, n. 234/2002;
    la  deliberazione  18 settembre  2003,  n.  103/2003 (di seguito:
deliberazione n. 103/2003);
    la deliberazione 14 luglio 2004, n. 111/2004;
    il documento di consultazione 27 ottobre 2004;
    la deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/2004;
    la  direttiva  2002/31/CE  del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 22 marzo 2002.
Considerato che:
    l'art.  14,  comma  2,  dei  decreti  ministeriali 20 luglio 2004
stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorita'
per  l'energia  elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti
emanati dalla medesima l'energia elettrica e il gas in attuazione dei
decreti ministeriali 24 aprile 2001;
    l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale elettrico e l'art. 4,
comma  2,  del  decreto ministeriale gas stabiliscono che ai fini del
conseguimento  degli  obiettivi di cui rispettivamente al comma 2 del
medesimo  articolo  del decreto ministeriale elettrico e dell'art. 3,
comma  4,  del decreto ministeriale gas, sono validi esclusivamente i
progetti  predisposti, valutati e certificati secondo le modalita' di
cui all'art. 5, comma 6, degli stessi decreti;
    l'art.  3,  comma  1,  dell'Allegato  A,  alla  deliberazione  n.
103/2003   dispone   che  ai  fini  della  valutazione  dei  risparmi
conseguibili attraverso gli interventi di cui ai decreti ministeriali
20 luglio   2004   si   distinguono:   a)   metodi   di   valutazione
standardizzata;  b) metodi  di  valutazione  analitica;  c) metodi di
valutazione a consuntivo;
    l'art.  4,  commi  1 e 2 e l'art. 5, commi 1 e 2 dell'Allegato A,
alla  deliberazione  n.  103/2003  dispongono  rispettivamente  che i
parametri  per  la  valutazione  standardizzata  e per la valutazione
analitica  vengono  definiti  dall'Autorita',  per  ogni tipologia di
intervento,  mediante  schede  tecniche  per  la  quantificazione dei
risparmi,   pubblicate   a  seguito  di  consultazione  dei  soggetti
interessati;
    le  osservazioni  e  i commenti ricevuti sulle schede tecniche di
quantificazione   pubblicate   con   il  documento  di  consultazione
27 ottobre  2004  hanno  suggerito modifiche e revisioni ad alcune di
queste schede.
  Considerato  inoltre  che  le  schede  tecniche  di quantificazione
consentono  la  determinazione  dell'energia  primaria risparmiata da
ogni  singolo  intervento quando utilizzate congiuntamente ai criteri
di  valutazione  di  carattere  generale  definiti  nell'ambito della
deliberazione n. 103/2003.
  Ritenuto  che  non  sia  opportuno  dare seguito ad alcune proposte
avanzate in fase di consultazione da soggetti interessati, alcuni dei
quali hanno in particolare richiesto che:
    la   metodologia   proposta   per   l'installazione   di  sistemi
elettronici   di   regolazione  di  frequenza  (inverter)  in  motori
elettrici operanti su sistemi di pompaggio con potenza superiore a 22
kW  venisse  trasformata  da  analitica  a  standardizzata al fine di
ridurre  gli  oneri  di  misurazione  in capo ai soggetti titolari di
progetto; la proposta non e' stata accettata in quanto si ritiene che
il  maggiore  impegno  in  termini di disponibilita' di dati storici,
esecuzione  di  misure sperimentali ed elaborazione dei dati raccolti
richiesto dalla metodologia di valutazione analitica sia bilanciato e
giustificato  dalla  maggiore  accuratezza  nella  determinazione dei
risparmi  energetici raggiungibile con il metodo analitico rispetto a
quello  standardizzato.  Si  osserva inoltre che, per gli impianti di
cui  si  tratta,  parte  della strumentazione di misura richiesta per
l'applicazione della metodologia di norma fa gia' parte della normale
dotazione  per  il  controllo  del  funzionamento dell'impianto e non
implica  costi  supplementari,  mentre  la  strumentazione  elettrica
necessaria  per  i  rilievi,  se  ritenuta  non indispensabile per il
funzionamento  del  singolo impianto, puo' essere utilizzata per piu'
installazioni, senza rimanere asservita ad uno solo;
    il  campo  di  applicazione  della  metodologia  proposta  per la
sostituzione  di lampade a vapori di mercurio con lampade a vapori di
sodio ad alta pressione in impianti di illuminazione pubblica venisse
esteso  al  fine di distinguere diverse casistiche relative al numero
di  ore  durante  le  quali  viene  applicata  una  regolazione della
potenza; la proposta non e' stata accolta in considerazione del fatto
che tale differenziazione comporterebbe un appesantimento degli oneri
documentali  a carico del soggetto titolare di progetto e degli oneri
di  controllo,  non  giustificato dai vantaggi in termini di maggiori
risparmi energetici riconoscibili;
    la  metodologia proposta per l'installazione di condizionatori ad
aria  esterna  ad alta efficienza con potenza frigorifera interiore a
12   kWf  venisse  integrata  al  fine  di  considerare  il  caso  di
installazione di apparecchi con COP di prestazioni superiori a quelli
etichettati  in  classe  A (condizionatori modulanti o condizionatori
con  prestazioni dichiarate superiori a quelle minime richieste dalla
Direttiva  2002/31/CE  del 22 marzo 2002 per la classe A); per quanto
riguarda  gli  apparecchi  senza  inverter  la  proposta non e' stata
accettata   in   quanto   richiederebbe   di  valutare  ogni  singolo
apparecchio in base alla sua prestazione nominale come dichiarata dal
costruttore,   approccio   incompatibile   con   una  metodologia  di
valutazione  standardizzata  a meno di non sostituire il COP previsto
dalla  scheda  con  un  limite  piu'  alto  che  ad  oggi e' pero' di
difficile  determinazione  a causa della scarsa maturita' del mercato
della  vendita di tali apparecchi; per quanto riguarda gli apparecchi
con  inverter,  la proposta non e' stata accettata in quando i dati e
le   informazioni  disponibili  sulle  prestazioni  reali  di  questi
apparecchi  non  sono  ritenuti  sufficientemente  consolidati e che,
sulla  base  dei  dati  disponibili  e di un confronto tra apparecchi
omogenei,   la   differenza   di  risparmio  energetico  riconosciuto
risulterebbe comunque marginale.
  Ritenuto che sia opportuno:
    procedere    all'approvazione    di    5   schede   tecniche   di
quantificazione   proposte   con   documento   per  la  consultazione
27 ottobre  2004  per  le quali non sono state considerate necessarie
revisioni a seguito della consultazione e di quelle per le quali sono
state  completate revisioni suggerite dalla consultazione, rimandando
ad  un  provvedimento  successivo  l'approvazione delle schede per le
quali  sono  ancora  in corso approfondimenti tecnici anche a seguito
delle osservazioni emerse dal processo di consultazione;
    stabilire  che  le schede tecniche di quantificazione oggetto del
presente  provvedimento  vadano obbligatoriamente applicate a tutti i
progetti costituiti da interventi oggetto delle schede medesime per i
quali  non  siano  ancora  state  presentate  richieste di verifica e
certificazione  dei  risparmi  energetici  conseguiti  ai sensi degli
articoli 12  e  18,  comma 2, della delibera n. 103/2003 alla data di
pubblicazione del provvedimento stesso;
                              Delibera:
  1.  Di  approvare  le cinque schede tecniche per la quantificazione
dei  risparmi  di energia primaria relativi ad altrettanti interventi
di  cui  all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004
riportate   nell'Allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale della presente deliberazione;
  2.  Di  stabilire che le schede tecniche di quantificazione oggetto
del presente provvedimento vadano obbligatoriamente applicate a tutti
i progetti costituiti da interventi oggetto delle schede medesime per
i  quali  non  siano  ancor  state presentate richieste di verifica e
certificazione  dei  risparmi  energetici  conseguiti  ai sensi degli
articoli 12  e  18,  comma 2, della delibera n. 103/2003 alla data di
pubblicazione del provvedimento stesso;
  3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione.

    Milano, 20 aprile 2005

                                                 Il presidente: Ortis