IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti  la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto
legislativo   16 aprile   1994,   n.  297;  il  decreto  ministeriale
21 ottobre  1994,  n.  298,  e  successive  modificazioni; il decreto
ministeriale   30 gennaio   1998,  n.  39;  il  decreto  ministeriale
28 maggio  1992;  il  decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto
legislativo  25 luglio  1998, n. 286; il decreto del Presidente della
Repubblica  31 agosto  1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio
1999,  n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445;  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001, n. 165; il
decreto  interministeriale  4 giugno  2001; il decreto del Presidente
della  Repubblica  18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n.
53;  il  decreto  legislativo  8 luglio  2003,  n.  277;  il  decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e
37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato
decreto   del   Presidente   della   Repubblica   n.   394/1999,   di
riconoscimento    di   titolo   di   formazione   professionale   per
l'insegnamento  acquisito  in  Paese  non  comunitario dalla prof.ssa
Patricia  Maria Ysabel Randazzo, nonche' la documentazione prodotta a
corredo  dell'istanza  medesima, rispondente ai requisiti prescritti,
relativa al titolo di formazione sotto indicato;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  a  quella  cui  l'interessata  e'
abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato,  sia  nell'altro Paese che in Italia, al possesso di
una  formazione  comprendente  un  ciclo  di  studi post-secondari di
durata  minima  di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le
disposizioni  di  cui  al  citato  decreto  legislativo  n.  115/1992
compatibilmente  con  la  natura,  la  composizione e la durata della
formazione  professionale  conseguita  (art.  49, comma 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi  nella  seduta  del  29 luglio  2002,  indetta ai sensi degli
articoli 49,  comma  3,  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115/1992;
  Visto  il  decreto  direttoriale  datato  5 novembre 2002 (prot. n.
19463)  che  subordina  al  superamento di una prova attitudinale, il
riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;
  Vista la nota datata 22 marzo 2005 e relativi allegati con la quale
il  centro  servizi  amministrativi  di  Forli'  -  Cesena  ha  fatto
conoscere l'esito favorevole della suddetta prova;
  Accertato che:
    sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento, atteso che il
titolo    posseduto    dall'interessata   comprova   una   formazione
professionale adeguata per natura, composizione e durata;
    il   riconoscimento   non   deve   essere  subordinato  a  misure
compensative  in  quanto  la  formazione  attestata  verte su materie
sostanzialmente  non  diverse  da quelle contemplate nella formazione
professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
                              Decreta:

  1.  Il seguente titolo abilitante: diploma di istruzione superiore:
«Profesor   Especialidad:  Ciencias  Naturales  -  Mencion:  Quimica»
conferito   il   24 gennaio   1997   dalla   «Universidad  Pedagogica
Experimental  Libertador»  di  Maracay  (Venezuela),  posseduto dalla
cittadina   italiana   Randazzo   Patricia   Maria  Ysabel,  nata  il
18 dicembre  1973  a Maracay (Aragua) - Venezuela, ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  49  del  decreto  del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, e' titolo di abilitazione all'esercizio della
professione   di   docente  nelle  scuole  di  istruzione  secondaria
italiane,  nella classe di concorso 60/A «Scienze naturali, chimica e
geografia, microbiologia».
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'articolo 12, comma 7,
del  citato  decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 15 aprile 2005
                                     Il direttore generale: Criscuoli