IL MINISTRO DELLA SALUTE


    Visto  l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e  successive  modificazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di
formazione universitaria per gli esercenti le professioni sanitarie;
    Visto  l'art.  6, comma 2, lettera c) del decreto datato 2 aprile
2001  del  Ministro  dell'Universita'  e  della  ricerca  scientifica
emanato  di  concerto  con  il Ministro della Sanita', concernente le
classi di laurea delle professioni sanitarie, il quale prevede che la
Commissione,   per   la   prova   finale   universitaria   abilitante
all'esercizio delle professioni sanitarie, e' composta da non meno di
7  e  non  piu'  di  11  membri, nominati dal Rettore su proposta del
Consiglio  di  corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati
dal  Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle associazioni
professionali  individuate  con  apposito  decreto del Ministro della
sanita' sulla base della rappresentativita' a livello nazionale;
    Attesa  la  necessita'  di individuare criteri oggettivi ai quali
far riferimento al fine di procedere al prescritto accertamento;
    Visto l'art. 6, comma 2 del decreto del Ministro della salute del
31 maggio  2004,  che,  in  tema  di  riconoscimento  delle  societa'
scientifiche,  per  le  categorie prive di ordine o collegio fornisce
indicazioni  ai  fini  dell'accertamento della rappresentativita' dei
professionisti attivi nella specializzazione o disciplina o specifica
area di esercizio professionale;
    Atteso  che i requisiti fissati dal medesimo decreto ministeriale
31 maggio  2004,  all'art.  1,  comma  2,  possono  essere  utilmente
impiegati  anche  ai  fini  dell'accertamento  di cui al sopra citato
decreto ministeriale 2 aprile 2001;
    Tenuto  conto  del  parere  reso dall'Ufficio legislativo in data
21 dicembre  2004  il  quale nel condividere i criteri e modalita' di
rilevazione  proposti  dalla Direzione generale delle risorse umane e
professioni   sanitarie,  con  nota  del  7 dicembre  2004,  ai  fini
dell'accertamento   della   rappresentativita'   delle   associazioni
professionali dell'area sanitaria, suggerisce di far altresi' ricorso
al  criterio  di cui alla lettera c), comma 3, dell'art. 1 del citato
decreto   ministeriale   31 maggio  2004,  che  prevede  il  possesso
dell'atto costitutivo e statuto redatti per atto pubblico contenenti,
tra  gli  altri  requisiti,  la previsione di assenza di finalita' di
lucro,  la previsione di non esercizio di attivita' imprenditoriali o
partecipazione  ad  esse, salvo quelle necessarie per le attivita' di
formazione   continua,  la  previsione  dell'espressa  esclusione  di
finalita'  sindacali,  l'espressa  esclusione  di  retribuzione delle
cariche sociali;
    Vista la nota datata 16 dicembre 2004, n. prot. DGRUPS 43234, con
la  quale  la  Direzione  generale  delle risorse umane e professioni
sanitarie  ha  attivato  una  ricognizione  ai fini dell'accertamento
della  rappresentativita'  delle associazioni professionali dell'area
sanitaria;
    Attese le risultanze della predetta rilevazione;
                              Decreta:

    1.  Avuto  riguardo  ai  criteri  indicati in premessa ed ai dati
risultati  dalla  rilevazione  effettuata, in tutti i procedimenti in
cui  e'  previsto  il coinvolgimento delle associazioni nazionali dei
professionisti sanitari delle professioni infermieristiche, tecniche,
della   riabilitazione  e  della  prevenzione,  verranno  considerate
maggiormente rappresentative a livello nazionale, le seguenti:

          ---->   vedere elenco a pag. 36 a pag. 37  <----


    2.  L'elenco  di  cui  al  precedente  art.  1, e' soggetto a una
verifica  annuale  e,  se  del  caso,  ad  una  conseguente  motivata
revisione.
    3.  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 14 aprile 2005
                                                 Il Ministro: Sirchia