Avvertenza:
    - Il  testo  coordinato  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  dal
Ministero  della  giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche'  dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo
fine   di   facilitare   la   lettura   sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge,  integrate  con  le modifiche apportate dalla legge di
conversione,  che  di  quelle  modificate  o  richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
Rafforzamento  del  sistema  doganale,  lotta  alla  contraffazione e
   sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo.
  1.  Per  il rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo
di  consentire  l'ingresso  e  l'uscita  delle  merci  dal territorio
doganale  dell'Unione europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze
dei  traffici,  nonche'  per  l'incentivazione  dei sistemi logistici
nazionali  in  grado  di  rendere  piu'  efficiente lo stoccaggio, la
manipolazione  e  la  distribuzione  delle  merci,  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, e' definito,
ferme  restando  le  vigenti  disposizioni  in  materia di servizi di
polizia  doganale,  il  riassetto  delle  procedure amministrative di
sdoganamento   delle   merci,   con   l'individuazione  di  forme  di
semplificazione  e  di  coordinamento  operativo affidate all'Agenzia
delle dogane, per le procedure di competenza di altre amministrazioni
che   concorrono   allo   sdoganamento   delle   merci,   e  comunque
nell'osservanza  dei  principi della massima riduzione dei termini di
conclusione  dei  procedimenti  e  della  uniformazione  dei tempi di
conclusione  previsti  per  procedimenti  tra  loro  analoghi,  della
disciplina  uniforme  dei  procedimenti  dello  stesso  tipo  che  si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima  amministrazione,  dell'accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', dell'adeguamento delle procedure
alle  tecnologie  informatiche,  del piu' ampio ricorso alle forme di
autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia.
E'  fatta  salva  la  disciplina in materia di circolazione in ambito
internazionale  dei  beni  culturali  di  cui  al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42.
  2. Ai  fini  di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le
prescritte    certificazioni    possono   comunque   consentire,   in
alternativa,   la   presentazione  di  certificazioni  rilasciate  da
soggetto privato abilitato.
  3. Al  comma  380  dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  dopo  le  parole:  «Agenzia  delle  entrate»  sono  inserite le
seguenti: «e all'Agenzia delle dogane».
  4. Per  garantire  il  potenziamento  e  la  piena efficienza delle
apparecchiature   scanner   in  dotazione  all'Agenzia  delle  dogane
installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale,
favorire   la  presenza  delle  imprese  sul  mercato  attraverso  lo
snellimento  delle  operazioni  doganali  corrette ed il contrasto di
quelle   fraudolente,   nonche'  assicurare  un  elevato  livello  di
deterrenza  ai  traffici  connessi al terrorismo ed alla criminalita'
internazionale,  l'Agenzia  delle dogane utilizza, entro il limite di
ottanta  milioni  di  euro,  le maggiori somme rispetto all'esercizio
precedente  versate all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto
del  n.  3)  della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge
10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l'acquisizione di mezzi
tecnici  e  strumentali  nonche'  finalizzate  al potenziamento delle
attivita' di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.
  5.  E'  istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
un  apposito  Fondo  con  la  dotazione di 34.180.000 euro per l'anno
2005,  di  39.498.000  euro  per  l'anno 2006, di 38.700.000 euro per
l'anno  2007  e di 42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le
esigenze  connesse  all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato  al  contrasto  della  criminalita'  organizzata  e della
immigrazione  illegale  attraverso  lo  scambio  tra gli Stati membri
dell'Unione  europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione
2004/512/CE  del  Consiglio, dell'8 giugno 2004. Al riparto del Fondo
di  cui  al  presente  comma  si  provvede  con  decreto del Ministro
dell'economia  e  delle finanze, su proposta dei Ministri competenti.
All'onere di cui al presente comma si provvede:
    a) quanto  a  euro  4.845.000  per il 2005, a euro 15.000.000 per
ciascuno  degli  anni  2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, alloscopo parzialmente
utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro 15.000.000 per
ciascuno  degli  anni  2006  e  2007,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero  degli  affari  esteri  e,  per euro 3.500.000 per il 2005,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
    b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere
dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3;
    c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il
2006  e  ad  euro  1.134.000  per  il  2007,  mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  predetto
Ministero.
  6.  Il  limite  massimo  di  intervento  della  Simest S.p.a., come
previsto  dalla  legge  24 aprile  1990, n. 100, e' elevato al 49 per
cento  per  gli  investimenti  all'estero  che  riguardano  attivita'
aggiuntive  delle  imprese,  derivanti  da  acquisizioni  di imprese,
«joint-venture»  o  altro  e  che  garantiscano il mantenimento delle
capacita'  produttive  interne.  Resta  ferma la facolta' del CIPE di
variare,  con  proprio  provvedimento,  la percentuale della predetta
partecipazione.
  7.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa   pecuniaria   fino   a   10.000   euro  l'acquisto  o
l'accettazione,   senza   averne   prima   accertata   la   legittima
provenienza,  a  qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualita' o
per  la  condizione  di  chi  le  offre  o  per l'entita' del prezzo,
inducano  a  ritenere  che siano state violate le norme in materia di
origine  e  provenienza  dei  prodotti  ed  in  materia di proprieta'
intellettuale.  La sanzione di cui al presente comma si applica anche
a  coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi
titolo  alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la
legittima  provenienza.  ((  In  ogni  caso  si procede alla confisca
amministrativa  delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le
norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. ))
  8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal
comma  7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate  ad  appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello
stato  di  previsione  del Ministero delle attivita' produttive e del
Ministero   degli   affari  esteri,  da  destinare  alla  lotta  alla
contraffazione.
  9.  All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dopo le parole: «fallaci indicazioni di provenienza» sono inserite le
seguenti: «o di origine».
  10.  All'articolo  517  del codice penale, le parole: «due milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».
  11.  ((  L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui
all'articolo  1-quater  ))  opera  in  stretto  coordinamento  con le
omologhe strutture degli altri Paesi esteri.
  12.  I  benefici  e  le  agevolazioni previsti ai sensi della legge
24 aprile  1990,  n.  100,  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143,  e  della  legge  12 dicembre  2002, n. 273, non si applicano ai
progetti  delle  imprese che, investendo all'estero, non prevedano il
mantenimento  sul  territorio  nazionale  delle attivita' di ricerca,
sviluppo,  direzione commerciale, nonche' di una parte sostanziale ((
delle attivita' )) produttive.
  13.  Le  imprese italiane che hanno trasferito la propria attivita'
all'estero  in  data  antecedente  alla data di entrata in vigore del
presente   decreto   e   che  intendono  reinvestire  sul  territorio
nazionale,  possono  accedere  alle  agevolazioni  e  agli  incentivi
concessi  alle  imprese estere sulla base delle previsioni in materia
di  contratti  di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02
del  19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del
6 maggio  2003,  e  n.  16/03  del  9 maggio  2003,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 del-l'8 luglio 2003.
  14.  Allo  scopo  di  favorire l'attivita' di ricerca e innovazione
delle  imprese  italiane  ed  al fine di migliorarne l'efficienza nei
processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla
Simest  S.p.a ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n.
100,  possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo
sociale  della societa' nel caso in cui le imprese italiane intendano
effettuare  investimenti  in  ricerca  e  innovazione  nel periodo di
durata del contratto.
  15.  I funzionari delegati di cui all'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120,
possono  effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte
in  loro  favore  su  capitoli  relativi  all'acquisizione  di beni e
servizi   nell'ambito   dell'unita'   previsionale  di  base  «Uffici
all'estero»  dello  stato  di  previsione  del Ministero degli affari
esteri.  Detti trasferimenti, adeguatamente motivati, sono comunicati
al  competente  centro  di  responsabilita', all'ufficio centrale del
bilancio  e  alla Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del
controllo  e delle conseguenti variazioni di bilancio da disporre con
decreto  del  Ministro  degli affari esteri. Con decreto del Ministro
degli  affari  esteri,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e
delle  finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione delle norme
di cui al presente comma.
((   15-bis. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del regolamento
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.
177,  sono  accreditati  alle  rappresentanze  diplomatiche,  per  le
finalita'  della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti
derivanti   dai  relativi  obblighi  internazionali,  sulla  base  di
interventi,  progetti  o  programmi, corredati dei relativi documenti
analitici  dei  costi  e  delle voci di spesa, approvati dagli organi
deliberanti.
  15-ter.  Ai  fondi  di cui al comma 15-bis, accreditati nell'ultimo
quadrimestre  dell'esercizio  finanziario di competenza, si applicano
le  disposizioni dell'articolo 61-bis, primo comma, del regio decreto
18 novembre   1923,   n.  2440,  ove  cio'  sia  indispensabile  alla
prosecuzione   o   al   completamento   dell'intervento,  progetto  o
programma, debitamente attestati da parte del capo missione.
  15-quater.   Le   erogazioni  successive  a  quella  iniziale  sono
condizionate  al  rilascio  di  una  attestazione  da  parte del capo
missione  sullo  stato di realizzazione degli inter-venti, progetti o
programmi.  La  rendicontazione  finale  e' altresi' corredata da una
relazione  del  capo  missione,  attestante l'effettiva realizzazione
dell'intervento,  progetto  o  programma  ed  il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
  15-quinquies.  Con  decreto  del  Ministro  degli affari esteri, di
concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate
disposizioni  per  la  definizione dei procedimenti amministrativi di
rendicontazione  e  di  controllo  dei finanziamenti erogati ai sensi
della  legge  26 febbraio  1987,  n. 49, sino al 31 dicembre 1999. Le
disposizioni  di  cui al primo periodo si applicano sia alla gestione
dei  finanziamenti  disposti  a valere sull'ex «Fondo speciale per la
cooperazione allo sviluppo», sia alla gestione di quelli disposti sui
pertinenti  capitoli  di  bilancio successivamente istituiti ai sensi
dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
  15-sexies.  Per  la  realizzazione degli interventi di emergenza di
cui all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni,   mediante   fondi   accreditati  alle  rappresentanze
diplomatiche,  il  capo  missione  puo'  stipulare convenzioni con le
organizzazioni  non governative che operano localmente. La congruita'
dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non governative
per  la  realizzazione  di programmi di microcredito e' attestata dal
capo della rappresentanza diplomatica. ))
          Riferimenti normativi:
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante
          «Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai sensi
          dell'art.   10  della  legge  6 luglio  2002,  n.  137»  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
          45, supplemento ordinario.
              - Si  riporta  il  comma  380  dell'art.  1 della legge
          30 dicembre  2004,  n.  311  recante  «Disposizioni  per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2005);  come modificata dalla presente
          legge:
              «380.  Con  la  convenzione prevista dall'art. 1, comma
          1-bis,  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e' definita la
          procedura  di  trasmissione  telematica  all'Agenzia  delle
          entrate  e  all'Agenzia  delle  dogane  delle  informazioni
          inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 378».
              - Si  riporta  il comma 1, lettera i) n. 3) dell'art. 3
          (Principi  e  criteri  direttivi della delega in materia di
          amministrazione  delle  dogane  e  imposte indirette) della
          legge 10 ottobre 1989, n. 349 recante «Delega al Governo ad
          adottare   norme   per   l'aggiornamento,   la  modifica  e
          l'integrazione  delle  disposizioni  legislative in materia
          doganale,   per  la  riorganizzazione  dell'amministrazione
          delle   dogane   e   imposte   indirette,   in  materia  di
          contrabbando  e  in materia di ordinamento ed esercizio dei
          magazzini  generali  e  di  applicazione  delle  discipline
          doganali  ai predetti magazzini generali, nonche' delega ad
          adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di
          fabbricazione e di consumo.»:
              «1. Le norme da emanare, ai sensi dell'art. 1, comma 1,
          sulla    nuova   organizzazione   centrale   e   periferica
          dell'amministrazione  delle  dogane  ed imposte indirette e
          sull'ordinamento del relativo personale dovranno rispondere
          ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) - h) (omissis);
                i) con  riferimento  alla legge 29 marzo 1983, n. 93,
          sara'  prevista  la  revisione  del  trattamento  economico
          accessorio  del  personale  in  funzione dei servizi resi e
          comunque   dell'esigenza   di   omogeneizzazione   con   il
          trattamento del personale di altre amministrazioni operante
          in analoghe situazioni. In particolare:
                1) - 2) (omissis);
                3)  dovra'  stabilirsi che dall'esercizio finanziario
          1990  le maggiori somme, rispetto all'esercizio precedente,
          versate  all'Italia  dalle  Comunita'  europee  a titolo di
          partecipazione alle spese di esazione delle risorse proprie
          CEE  siano  stanziate  in integrazione ai capitoli di spesa
          del  dipartimento  destinati  alla  acquisizione  di  mezzi
          tecnici  e strumentali e finalizzate al potenziamento delle
          attivita'  di  accertamento,  ispettive e di contrasto alle
          frodi.».
              - La  legge  24 aprile  1990,  n. 100 reca «Norme sulla
          promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste
          all'estero»  ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          3 maggio 1990, n. 101.
              - Il  decreto  legislativo  9 aprile  2003,  n. 70 reca
          «Attuazione  della  direttiva  2000/31/CE relativa a taluni
          aspetti    giuridici    dei    servizi    della    societa'
          dell'informazione  nel  mercato  interno,  con  particolaie
          riferimento al commercio elettronico ed e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  14 aprile  2003,  n.  87,  supplemento
          ordinario.
              - Si  riporta  il  comma  49 dell'art. 4 (Finanziamento
          agli  investimenti)  della  legge  24 dicembre 2003, n. 350
          recante   «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato»  (legge  finanziaria
          2004), come modificato dalla presente legge:
              «49.   L'importazione   e   l'esportazione  a  fini  di
          commercializzazione   ovvero   la  conmmercializzazione  di
          prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza
          o  di  origine  costituisce  reato  ed  e'  punita ai sensi
          dell'art.   517   del   codice  penale.  Costituisce  falsa
          indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e
          merci  non  originari  dall'Italia ai sensi della normativa
          europea   sull'origine;  costituisce  fallace  indicazione,
          anche  qualora  sia  indicata  l'origine  e  la provenienza
          estera  dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure,
          o  quant'altro  possa indurre il consumatore a ritenere che
          il  prodotto  o  la  merce  sia  di  origine  italiana.  Le
          fattispecie  sono  commesse  sin  dalla  presentazione  dei
          prodotti  o  delle  merci  in  dogana  per  l'immissione in
          consumo  o  in  libera  pratica  e  sino  alla  vendita  al
          dettaglio.  La  fallace indicazione delle merci puo' essere
          sanata  sul  piano amministrativo con l'asportazione a cura
          ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di
          quant'altro  induca a ritenere che si tratti di un prodotto
          di  origine  italiana.  La falsa indicazione sull'origine o
          sulla  provenienza  di  prodotti o merci puo' essere sanata
          sul  piano  amministrativo  attraverso l'esatta indicazione
          dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in
          Italy».
              - Si  riporta il testo dell'art. 517 del codice penale,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  517  (Vendita  di prodotti industriali con segni
          mendaci).  - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
          circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con
          nomi,  marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a
          indurre  in inganno il compratore sull'origine, provenienza
          o  qualita'  dell'opera  o  del  prodotto, e' punito, se il
          fatto  non e' preveduto come reato da altra disposizione di
          legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino
          a ventimila euro.
              - Il  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 143 reca
          «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma
          dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c), e dell'art. 11 della
          legge  15 marzo 1997, n. 59 ed e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109.
              - La  legge  12 dicembre  2002, n. 273 reca «Misure per
          favorire   l'iniziativa   privata   e   lo  sviluppo  della
          concorrenza»;  ed  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
          14 dicembre 2002, n. 293, supplemento ordinario.
              - La delibera del CIPE n. 130 del 19 dicembre 2002 reca
          «Programma  Quadro  Sviluppo  Italia  S.p.a. ai sensi della
          delibera  CIPE  n.  62  del  2002  ed  e'  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103.
              - La  delibera  del  CIPE  n. 16 del 9 maggio 2003 reca
          «Allocazione   delle  risorse  per  interventi  nelle  aree
          sottoutilizzate  -  triennio 2003-2005.». (Articoli 60 e 61
          della  legge  27 dicembre  2002,  n. 289, legge finanziaria
          2003)  ed  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio
          2003, n. 156.
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 aprile
          1990,   n.   100  recante  «Norme  sulla  promozione  della
          partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero».
              «Art.  1.  -  Il Ministro del commercio con l'estero e'
          autorizzato  a  promuovere  la costituzione di una Societa'
          finanziaria  per  azioni, denominata «Societa' italiana per
          le  imprese  all'estero - SIMEST S.p.a.», con sede in Roma,
          avente  per oggetto la partecipazione ad imprese e societa'
          all'estero  promosse  o  partecipate  da  imprese  italiane
          ovvero  da  imprese  aventi  stabile  organizzazione in uno
          Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane,
          nonche'   la   promozione   ed   il  sostegno  finanziario,
          tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative
          di   investimento   e   di  collaborazione  commerciale  ed
          industriale  all'estero  da  parte di imprese italiane, con
          preferenza  per quelle di piccole e medie dimensioni, anche
          in   forma   cooperativa,   comprese   quelle  commerciali,
          artigiane e turistiche.
              2.  La  SIMEST  S.p.a.,  anche  avvalendosi, in base ad
          apposita  convenzione,  dei  servizi dell'Istituto centrale
          per  il  credito  a  medio termine (Mediocredito centrale),
          provvede  in  particolare,  sulla  base  di  programmi  che
          evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:
                a) a   promuovere   la   costituzione   di   societa'
          all'estero   da   parte   di  societa'  ed  imprese,  anche
          cooperative,  e  loro  consorzi e associazioni, cui possono
          partecipare  enti  pubblici  economici  ed  altri organismi
          pubblici e privati;
                b) a  partecipare, con quote di minoranza, nel limite
          indicato  all'art.  3,  comma  1,  a  societa'  ed  imprese
          all'estero, anche gia' costituite;
                c) a   sottoscrivere   obbligazioni  convertibili  in
          azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti
          di  opzione  di quote o azioni delle societa' ed imprese di
          cui  alle  lettere  a)  e  b),  con il limite previsto alla
          lettera b);
                d) a   partecipare   ad  associazioni  temporanee  di
          imprese  e ad altri accordi di cooperazione tra societa' ed
          imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b);
                e) ad  effettuare, a favore delle societa' ed imprese
          partecipate,  ogni  altra operazione di assistenza tecnica,
          amministrativa, organizzativa e finanziaria;
                f) ad  effettuare  ricerche  di  mercato,  sondaggi e
          studi di fattibilita', anche mediante apposite convenzioni,
          preordinate   alla  costituzione  di  societa'  ed  imprese
          all'estero,  anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il
          commercio estero (ICE);
                g) a  rilasciare  garanzia  in  favore  di aziende ed
          istituti  di  credito italiani o esteri per finanziamenti a
          soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle
          societa'  ed  imprese,  nel rispetto del limite di cui alla
          lettera b);
                h) di  partecipare,  in  posizione  di  minoranza,  a
          consorzi e societa' consortili, fra piccole e medie imprese
          che  abbiano  come  scopo la prestazione di servizi reali a
          favore di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi
          o  di  altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato;
                h-bis) a   concedere  finanziamenti,  di  durata  non
          superiore  a  otto  anni, alle imprese o societa' estere di
          cui  alla  lettera  b),  in  misura non eccedente il 25 per
          cento   dell'impegno  finanziario  previsto  dal  programma
          economico  dell'impresa  o  societa' estera; tale limite e'
          aumentato  al  50 per cento per le piccole e medie imprese,
          come  definite  ai  sensi della raccomandazione 2003/361/CE
          della  Commissione,  del  6 maggio  2003. I limiti riferiti
          alla   durata  del  finanziamento,  al  destinatario  dello
          stesso,   nonche'   all'impegno   previsto   dal  programma
          economico  dell'impresa o societa' estera, non si applicano
          alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca
          europea  per  la  ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla
          Banca   europea   per   gli   investimenti   (BEI),   dalla
          Internationai   Financial  Corporation  (IFC)  o  da  altre
          organizzazioni  finanziarie  internazionali di cui lo Stato
          italiano e' membro;
                h-ter) a partecipare a societa' italiane o estere che
          abbiano  finalita'  strumentali  correlate al perseguimento
          degli   obiettivi   di   promozione  e  di  sviluppo  delle
          iniziative   di  imprese  italiane  di  investimento  e  di
          collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali
          societa'   finanziarie,   assicurative,   di   leasing,  di
          factoring e di general trading;
                h-quater) a  costituire uno o piu' patrimoni ciascuno
          dei  quali  destinato  in  via  esclusiva  ad uno specifico
          affare;
                h-quinquies) in  base  ad apposite convenzioni con il
          Ministero  delle attivita' produttive, a gestire i fondi di
          cui  al  comma  1  dell'art.  25  del  decreto  legislativo
          31 marzo  1998,  n.  143,  nonche'  i fondi rotativi di cui
          all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001,
          n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'art. 46 della legge
          12 dicembre 2002, n. 273.
              3.  Le finalita' di cui alle lettere e) ed f) del comma
          2  possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi
          e  societa'  consortili di cui alla lettera h) del medesimo
          comma  2  e  di  quelli per il commercio estero di cui alla
          legge  21 febbraio  1989,  n. 83. In tali casi il pagamento
          dei  corrispettivi,  secondo  i valori di mercato, da parte
          dell'impresa  italiana  o  mista  interessata  puo'  essere
          subordinato  in  tutto o in parte al conseguimento di utili
          di esercizio dell'impresa mista.
              4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a. non
          puo'  essere  superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98
          milioni  di  azioni  del  valore  nominale  di  lire  mille
          ciascuna,  ed  e' sottoscritto per 50 milioni di azioni dal
          Ministro  del commercio con l'estero, o da un suo delegato,
          per  conto  dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso puo'
          essere  sottoscritto  dal  Mediocredito  centrale, anche in
          deroga  al  proprio  statuto.  li' residuo capitale sociale
          puo'  essere  sottoscritto  da  enti  pubblici,  da regioni
          nonche'  dalle  provincie autonome di Trento e di Bolzano e
          da  societa'  finanziarie  di  sviluppo  controllate  dalle
          regioni  e dalle provincie autonome, da istituti ed aziende
          di   credito  ammessi  ad  operare  ai  sensi  della  legge
          24 maggio   1977,  n.  227,  nel  rispetto  della  relativa
          normativa  di vigilanza, da associazioni imprenditoriali di
          categoria delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da societa'
          a partecipazione statale.
              5.  Sono  autorizzati successivi aumenti di capitale da
          effettuarsi  negli  anni  1991 e 1992 sino alla complessiva
          somma  di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui
          riservati  allo  Stato.  I  predetti  aumenti  di  capitale
          possono  essere  sottoscritti  anche  dagli  altri soggetti
          indicati  al comma 4, in misura proporzionale alle quote di
          partecipazione rispettivamente detenute.
              6.  Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a.
          e' composto da nove membri. Il Presidente det Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  del  commercio  con
          l'estero,  nomina  cinque  membri dello stesso, compreso il
          presidente:  tre di questi sono designati, rispettivamente,
          dai   Ministri   degli   affari   esteri,   del   tesoro  e
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
              7.  Il  collegio  sindacale  della  SISMEST  S.p.a.  e'
          formato  da  tre  membri  effettivi  e  due  supplenti.  Il
          presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del
          tesoro  tra  i  funzionari  della Ragioneria generale dello
          Stato.
              8.  La  SIMEST S.p.a. e' regolata da un proprio statuto
          ed e' soggetta alla normativa sulle societa' per azioni».
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 22 marzo
          2000,  n.  120  reca  «Regolamento  recante  norme  per  la
          semplificazione  del  procedimento  per  l'erogazione  e la
          rendicontazione   della   spesa  da  parte  dei  funzionari
          delegati  operanti  presso  le rappresentanze all'estero, a
          norma  dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
          59»  ed  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
          2000, n. 112.
              - Si riporta il comma 1 dell'art. 25 del regolamento di
          cui  al  decreto  del  Presidente  della pubblica 12 aprile
          1988,  n.  177  recante  «Approvazione  del  regolamento di
          esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49»:
              «Art.  25 (Finanziamenti alle rappresentanze). - 1. Per
          la    somministrazione   di   fondi   alle   rappresentanze
          diplomatiche  da  utilizzarsi  per le finalita' di cui alla
          legge ed in particolare per l'amministrazione del personale
          inviato  in  missione  ai  sensi  del  titolo  IV,  per  il
          funzionamento   delle   unita'  tecniche  di  cooperazione,
          nonche'  per  le  spese  relative  alla realizzazione delle
          iniziative  ed  interventi  eseguiti in gestione diretta da
          parte  della  Direzione  generale, il Ministro degli affari
          esteri, per importi superiori a due miliardi di lire, ed il
          direttore  generale, per importi inferiori, possono dispone
          ordini    di   rimessa   aventi   valore   di   ordine   di
          accreditamento, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 febbraio
          1985,  n.  15,  da  gestirsi  con  le modalita' e procedure
          previste  nella  stessa legge, in quanto compatibili, e nel
          rispetto   delle   indicazioni  operative  della  Direzione
          generale».
              - La  legge  26 febbraio 1987, n. 49 reca «Approvazione
          del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987,
          n.  49  ed e' pubblicato nel Suppl. Ord. Gazzetta Ufficiale
          3 giugno 1988, n. 129.
              -  Si riporta il primo comma dell'art. 61-bis del regio
          decreto   18 novembre   1923,   n.   2440   recante  «Nuove
          disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio e sulla
          contabilita' generale dello Stato»:
              «Art.  61-bis. Gli ordini di accreditamento riguardanti
          le  spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze
          che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti
          alla  chiusura  dell'esercizio,  possono essere trasportati
          interamente   o   per   la  parte  inestinta  all'esercizio
          successivo, su richiesta del funzionario delegato».
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge
          23 dicembre   1993,   n.   559  recante  «Disciplina  della
          soppressione  delle  gestioni  fuori  bilancio  nell'ambito
          delle Amministrazioni dello Stato».
              «Art. 4 (Fondo per la cooperazione allo sviluppo). - 1.
          A  decorrere  dal  1°  gennaio 1995 i mezzi finanziari gia'
          destinati  al  «Fondo  speciale  per  la  cooperazione allo
          sviluppo»  di  cui  all'art.  14,  comma  1, della legge 26
          febbraio  1987,  n.  49,  sono iscritti in apposita rubrica
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero  degli  affari
          esteri.
              2.  Le  disponibilita'  esistenti sul conto corrente di
          tesoreria  intestato  al Fondo speciale per la cooperazione
          allo  sviluppo, soppresso ai sensi del comma 1 del presente
          articolo,  le entrate di cui all'art. 14 della citata legge
          n.  49  del  1987, come sostituito dal comma 7 del presente
          articolo,   e  quelle  derivanti  dalla  realizzazione  dei
          crediti accertati alla data di cui al comma 1, sono versate
          all'entrata  del  bilancio  dello Stato e sono riassegnate,
          con  decreti  del  Ministro  del  tesoro, ai capitoli della
          rubrica di cui al medesimo comma 1.
              3.  Le  obbligazioni  giuridiche  assunte  a carico del
          Fondo   speciale   per   la   cooperazione   allo  sviluppo
          anteriormente  alla  data  di  cui al comma 1 danno luogo a
          formali  impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti
          capitoli  di  spesa,  iscritti  nella  rubrica  di  cui  al
          medesimo comma.
              4.   L'attivita'   della   Direzione  generale  per  la
          cooperazione  allo sviluppo continua ad essere disciplinata
          dalla  citata  legge  n.  49  del 1987, come modificata dal
          presente articolo.
              5. Al comma 2 dell'art. 11 della citata legge n. 49 del
          1987, le parole: "del Fondo di cooperazione di cui all'art.
          37  della  presente  legge" sono sostituite dalle seguenti:
          "della   Direzione   generale   per  la  cooperazione  allo
          sviluppo".
              6 - 8. (Omissis).
              9. Al comma 2 dell'art. 15 della citata legge n. 49 del
          1987, le parole da: "al quale vengono sottoposti" fino alla
          fine del comma sono soppresse.
              10 - 11. (Omissis).
              12.  Il  comma 10 dell'art. 15 della citata legge n. 49
          del 1987 e' abrogato.
              13.  Al  comma  1 dell'art. 32 della citata legge n. 49
          del  1987,  le  parole: "del Fondo speciale di cui all'art.
          14"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "dei  pertinenti
          capitoli dell'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1,
          lettera a)".
              14.  Il  comma  3 dell'art. 37 della citata legge n. 49
          del 1987 e' abrogato.
              15.  Al  comma  4,  primo  periodo,  dell'art. 37 della
          citata  legge  n.  49  del  1987  le  parole: "sul Fondo di
          cooperazione"     sono     sostituite    dalle    seguenti:
          "sull'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera
          a)"; e l'ultimo periodo e' soppresso.
              16.   Per   l'accreditamento  di  somme  all'estero  si
          applicano  le  disposizioni previste dalla legge 6 febbraio
          1985, n. 15.
              17.  La  Direzione  generale  per  la cooperazione allo
          sviluppo puo' nominare un consegnatario-cassiere.
              18.   Con   apposito   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica,  su  proposta del Ministro degli affari esteri,
          sentito  il  Ministro  del  tesoro,  saranno  apportate  le
          necessarie  modifiche  al  regolamento  di esecuzione della
          citata  legge  n.  49  del  1987, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177.
              19. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
          in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1995».
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 11 della sopracitata
          legge 26 febbraio 1987, n. 49;
              «Art. 11 (Interventi straordinari). - 1. Gli interventi
          straordinari di cui all'art. 1, comma 4, sono:
                a) l'invio  di  missioni  di soccorso, la cessione di
          beni,  attrezzature e derrate alimentari, la concessione di
          finanziamenti in via bilaterale;
                b) l'avvio  di  interventi  imperniati principalmente
          sulla  sanita'  e la messa in opera delle infrastrutture di
          base,  soprattutto  in campo agricolo e igienico sanitario,
          indispensabili  per l'immediato soddisfacimento dei bisogni
          fondamentali  dell'uomo  in  aree  colpite da calamita', da
          carestie  e  da  fame,  e  caratterizzate  da alti tassi di
          mortalita';
                c) la  realizzazione  in loco di sistemi di raccolta,
          stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature
          e derrate;
                d) l'impiego,   d'intesa   con   tutti   i  Ministeri
          interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi
          e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento
          degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c);
                e)  l'utilizzazione di organizzazioni non governative
          riconosciute  idonee  ai  sensi  della  presente legge, sia
          direttamente  sia  attraverso il finanziamento di programmi
          elaborati  da  tali  enti  ed organismi e concordati con la
          Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
              2.  Gli  interventi  derivanti  da  calamita'  o eventi
          eccezionali  possono  essere  effettuati  d'intesa  con  il
          Ministro  per  il coordinamento della protezione civile, il
          quale  con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del
          decreto-legge  12 novembre  1982,  n.  829, convertito, con
          modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a
          disposizione  personale  specializzato  e  mezzi idonei per
          farvi   fronte.  I  relativi  oneri  sono  a  carico  della
          Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
              3.   Le  iniziative  promosse  ai  sensi  del  presente
          articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o
          dal  Sottosegretario  di  cui  all'art. 3, comma 4, qualora
          l'onere  previsto  sia  superiore a lire 2 miliardi, ovvero
          dal  Direttore  generale  per  importi inferiori e non sono
          sottoposte  al  parere  preventivo del Comitato direzionale
          ne'  al  visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui
          all'art.   15,  comma  2.  La  relativa  documentazione  e'
          inoltrata  al  Comitato direzionale, al Comitato consultivo
          ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera.
              4.  Le  attivita'  di  cui  al  presente  articolo sono
          affidate,  con  il  decreto di cui all'art. 10, comma 2, ad
          apposita unita' operativa della Direzione generale».