IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Pichler Christoph, nato a Bolzano (Italia) il 16 maggio 1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale, e l'esercizio in Italia della professione; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico «diplome-ingenieur» in «Maschinenbau» conseguito presso la «Technische Universitat Clausthal» nel settembre 2004; Considerato che il richiedente ha dimostrato di essere in possesso di esperienza professionale; Ritenuto peraltro che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere», sezione A settore industriale dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 22 febbraio 2005; Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra; Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi dodici; Decreta: Art. 1. Al sig. Pichler Christoph, nato a Bolzano (Italia) il 16 maggio 1975, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione.