IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per   l'esercizio  di  talune  professioni,  nonche'  disciplina  dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Pichler Christoph, nato a Bolzano (Italia)
il  16 maggio 1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992 modificato dal
decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo
per   l'iscrizione   all'albo   degli  ingegneri  sezione  A  settore
industriale, e l'esercizio in Italia della professione;
  Preso   atto   che   e'   in   possesso   del   titolo   accademico
«diplome-ingenieur»    in   «Maschinenbau»   conseguito   presso   la
«Technische Universitat Clausthal» nel settembre 2004;
  Considerato  che il richiedente ha dimostrato di essere in possesso
di esperienza professionale;
  Ritenuto  peraltro  che  il  richiedente  non  abbia una formazione
accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia
della  professione  di  «ingegnere»,  sezione  A  settore industriale
dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di  cui  sopra  debba rivestire carattere specificamente
professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non
hanno  formato  oggetto  di  studio  e/o di approfondimenti nel corso
della esperienza maturata;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nelle sedute
del 22 febbraio 2005;
  Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  pertanto  che  ricorrano le condizioni di cui all'art. 6,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 115/1992 citato,
modificato come sopra;
  Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in
mesi dodici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Pichler  Christoph,  nato a Bolzano (Italia) il 16 maggio
1975,  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  di  cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri,   sezione  A  settore  industriale,  e  l'esercizio  della
professione.