IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra Walden-Punsch Heike, nata a Marburg
(Germania) il 1° luglio 1958, cittadina tedesca, diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato
dal  decreto  legislativo  n.  277/2003, il riconoscimento dei titoli
professionali di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di psicologo;
  Preso   atto   che   e'   in   possesso   del   titolo   accademico
«Diplome-Psychologe»  conseguito  presso  la  «Freien Universitat» di
Berlino nell'aprile 1982;
  Preso  atto che detto titolo configura una «formazione direttamente
orientata all'esercizio della professione» ai sensi dall'art. 1 della
direttiva  2001/19/CE,  come attestato dal certificato rilasciato dal
«Sekretariat  der  Standingen Konferenz der Kultusminister der Lander
in der Bundesrepublik Deutschland» in data 20 gennaio 2005;
  Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 22 febbraio
2005;
  Sentito  il  rappresentante del Consiglio nazionale degli psicologi
nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto   pertanto   che   la  richiedente  abbia  una  formazione
accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia
della  professione di psicologo e l'iscrizione all'albo nella sezione
A, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Walden-Punsch  Heike, nata a Marburg (Germania) il 1°
luglio   1958,   cittadina   tedesca,   e'   riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione
in Italia.
    Roma, 9 maggio 2005
                                          Il direttore generale: Mele