IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile


  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  cosi' come modificato con legge 30 luglio
2002, n. 189;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
cosi'  come  modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede
l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. D'andrea Enrique Omar, nato il 22 dicembre
1956  a  Bahia Blanca (Buenos Aires - Argentina), cittadino italiano,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del
decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo
accademico  professionale di «Ingeniero en construcciones» conseguito
in  Argentina  presso la «Universidad tecnologica nacional» di Buenos
Aires  (Argentina) in data 18 dicembre 1981 e rilasciato il 28 aprile
1982  ai  fini  dell'accesso  all'albo  e l'esercizio in Italia della
professione di «ingegnere»;
  Preso  atto  che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio
de  ingenieros  civiles de la provincia de Cordoba», come documentato
in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 27 gennaio 2005;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale  di  categoria espresso nella seduta sopra indicata e nella
nota in atti datata 21 febbraio 2005;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «ingegnere  - settore civile ambientale» e quella di
cui  e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6  n.  1  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:


                               Art. 1.
  Al  sig.  D'Andrea  Enrique  Omar, nato il 22 dicembre 1956 a Bahia
Blanca   (Buenos   Aires   -   Argentina),   cittadino  italiano,  e'
riconosciuto  il titolo professionale di cui in premessa quale titolo
valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli  «ingegneri»  sezione  A -
settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.