IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile


  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista   l'istanza   della  sig.ra  Catani  Claudia,  nata  a  Essen
(Germania)  il  2 luglio  1975,  cittadina  italo-tedesca, diretta ad
ottenere,  ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992
cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  277/2003,  il
riconoscimento  del  titolo  accademico-professionale  conseguito  in
Germania  di  «Diplom  psychologin» conseguito presso la «Universitat
Konstanz»  in  data  21 novembre 2000 e rilasciato in data 17 gennaio
2001 - ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della
professione di psicoIogo;
  Preso  atto  che  la  richiedente  ha documentato lo svolgimento di
attivita'   professionale  e  di  collaborazione  in  Germania,  come
attestato dalla «Universitat Konstanz»;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 22 febbraio 2005;
  Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale
di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  sig.ra  Catani abbia una formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
attivita'  di «psicologo», per cui non appare necessario applicare le
misure compensative;
                              Decreta:


  Alla  sig.ra  Catani  Claudia,  nata a Essen (Germania) il 2 luglio
1975,  cittadina  italo-tedesca, e' riconosciuto il titolo denominato
in  premessa quale titolo cumulativamente abilitante per l'iscrizione
all'albo   degli   «psicologi»   -  sezione  A  e  l'esercizio  della
professione in Italia.
    Roma, 9 maggio 2005
                                          Il direttore generale: Mele