IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile


  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza  del  sig. Adami Antonio, nato il 31 luglio 1973 a
Pisa  (Italia),  cittadino  italiano,  diretta  ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre colegio de
abogados  de  Madrid»  cui  e' iscritto dal 22 dicembre 2004, ai fini
dell'iscrizione   all'albo  e  dell'esercizio  della  professione  di
avvocato in Italia;
  Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  «Dottore  in giurisprudenza» presso l'Universita' di Pisa in data
5 luglio  1999  e  che  detto  titolo  e' stato altresi' omologato al
titolo  accademico  spagnolo  di «Licenciado en derecho» con delibera
del  «Ministerio  de  Educacion,  y  Ciencia» spagnolo del 27 ottobre
2004;
  Preso atto che il sig. Adami ha prodotto il certificato di compiuta
pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Pisa in data
12 novembre 2001;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  «avvocato» e quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato
dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 22 febbraio 2005;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella nota in atti datata 1° marzo 2005;
                              Decreta:


                               Art. 1.
  Al  sig.  Adami  Antonio,  nato  il 31 luglio 1973 a Pisa (Italia),
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«Abogado»  di  cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.