IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che, all'art. 1, ha
stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli
insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da
realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del paese, vengano
individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima
applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre
2001;
  Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare  modifiche  al  menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad
autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato,  prevede  che  gli  interventi  medesimi  siano compresi in
intese  generali  quadro  tra  il  Governo  e  ogni singola Regione o
Provincia   autonoma,   al   fine   del   congiunto  coordinamento  e
realizzazione delle opere;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo
dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
  Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001,
come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del
decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita'
dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo
Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo'
in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita',
come  modificato  -  da  ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre
2002, n. 302;
  Visto  l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3, recante
«Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di
progetto (CUP);
  Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002  S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte
richiamato  art.  1  della  legge  n. 443/2001, ha approvato il primo
programma  delle  opere  strategiche,  che, all'allegato l include la
voce  «Asse autostradale Brennero - Verona - Parma - La Spezia» tra i
sistemi  stradali ed autostradali del corridoio plurimodale Tirreno -
Brennero,  con  un  costo di 1.032,914 Meuro ed una disponibilita' di
516,457  Meuro,  e  che,  all'allegato  2,  riporta  l'opera  tra  le
infrastrutture di interesse delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e
Veneto  per  le  tratte  di rispettiva competenza, specificando - con
riferimento  alla  regione  Lombardia  - che l'inserimento e' ai soli
fini procedurali;
  Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n.
87/2003,  errata  corrige  in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la
quale  questo  Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del
CUP,  che  deve  essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al
punto 1.4 della delibera stessa;
  Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n.
248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a
svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi
inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;
  Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n.
276/2004),  con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve
essere  riportato  su  tutti  i documenti amministrativi e contabili,
cartacei   ed   informatici,  relativi  a  progetti  di  investimento
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
  Vista  la  sentenza  n.  303 del 25 settembre 2003, con la quale la
Corte  Costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n.
443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama
all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai
fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa
possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata
unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi
all'opera  sono  da  considerare  inefficaci  finche' l'intesa non si
perfezioni;
  Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003
di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia e il Ministro delle
infrastrutture  e  dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno
2004,  con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5,
del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato
di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
  Vista  la nota n. 462 del 22 luglio 2004, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la
relazione   istruttoria   sul   progetto  preliminare  del  «Raccordo
autostradale  della  Cisa A15 - Autostrada del Brennero A22 Fontevivo
(Parma)  - Nogarole Rocca (Verona)», proponendone l'approvazione, con
raccomandazioni e prescrizioni, ai soli fini procedurali;
  Vista  la  nota  n.  530  del  22 settembre  2004  con  la quale il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti ha trasmesso - tra
l'altro - la scheda prevista dalla delibera n. 63/2003 sopra citata;
  Vista  la  nota  n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il
coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal
Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
  Considerato  che  l'intervento  di  cui  sopra  e' ricompreso nelle
intese  generali  quadro  tra Governo e singole Regioni interessate e
che  in  particolare figura nella Intesa generale quadro sottoscritta
dal  Governo  e  dalla regione Lombardia, in data 11 aprile 2003, tra
gli  «Interventi infrastrutturali - corridoi autostradali e stradali»
alla voce «V/03 - Collegamento autostradale Brennero - Verona - Parma
-  La Spezia, nella intesa generale quadro sottoscritta dal governo e
la regione Veneto, in data 24 ottobre 2003, tra le «infrastrutture di
preminente  interesse  nazionale  - corridoi plurimodali - viabilita»
alla  voce  «Raccordo  autostradale Cisa - Verona (Corridoio TI-BRE),
comprendente  il nuovo ponte sull'Adige in Comune di Dolce' (Verona),
e  nella Intesa generale quadro sottoscritta dal Governo e la regione
Emilia Romagna, in data 19 dicembre 2003, tra i corridoi autostradali
e  stradali alla voce «corridoio Tirreno Brennero - Asse autostradale
Brennero-Verona-La  Spezia (TI-BRE): tratta emiliana La Spezia-Parma-
Verona»;
  Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere
programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della
suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere
successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di
finanziamento disponibili per ciascun intervento;
  Considerato    che   all'opera   e'   stato   attribuito   il   CUP
G61B04000060008;
  Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
  Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle
finanze;
                             Prende atto

delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
  sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
    che   l'intervento  consiste  nella  realizzazione  del  raccordo
autostradale  di  collegamento  tra  l'autostrada A15 Parma-La Spezia
(localita'  Fontevivo)  e l'autostrada A22 Brennero-Modena (localita'
Nogarole  Rocca), per uno sviluppo complessivo di circa km 84+350 (di
cui  km  2+886  di adeguamento dell'attuale tracciato dell'autostrada
A15,  a  sud  dell'intersezione  con  la  Al,  e  km  81+464 di nuova
realizzazione), e che interessa per il 18,6% l'Emilia Romagna, per il
62,1% la Lombardia e per il 19,3% il Veneto;
    che  la  sezione  trasversale  adottata e' quella prevista per le
autostrade   di   categoria   A   dal  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 con 2 corsie da 3,75 m
e  corsia  di  emergenza  di  3,00  m  per  senso  di  marcia  e  con
spartitraffico di 4,00 m;
    che  il  progetto  prevede  la  realizzazione  degli  svincoli di
interconnessione  con  la  Al  e  la A22 e di 7 caselli autostradali,
privilegiando   -  per  quanto  attiene  i  rami  di  svincolo  e  le
intersezioni  con le autostrade ai capisaldi terminali - soluzioni di
maggiore  fluidita'  e  scorrevolezza con rampe in prevalenza di tipo
direzionale,  mentre  rampe  indirette sono limitate soltanto a pochi
episodi in presenza di volumi di traffico scarsamente significativi;
    che  le  opere  d'arte  principali  sono  i ponti e i viadotti di
attraversamento  dei  fiumi Taro, Po, Oglio, Mincio ed il viadotto di
attraversamento dell'area industriale di Mozzecane;
    che  il  progetto  preliminare, corredato dallo studio di impatto
ambientale,  e'  stato  trasmesso  in data 21 marzo 2003 dal soggetto
aggiudicatore  al  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, e
che  successivamente  detto  progetto  e'  stato inoltrato alle altre
amministrazioni   e  alle  regioni  interessate,  nonche'  agli  enti
interferiti;
    che  dell'avvio  del  procedimento e' stata data comunicazione su
quotidiani a diffusione nazionale e regionale;
    che la regione Lombardia, con delibera n. VII/13323 del 13 giugno
2003,  ha  espresso  parere  favorevole  sul  progetto  in esame, con
prescrizioni di ordine tecnico e ambientale, nonche' con prescrizioni
in  merito  alla  localizzazione  dell'opera  tra cui una variante di
tracciato interessante principalmente i comuni di Tornata Calvatone e
Bozzolo;
    che la regione Veneto, con nota prot. n. 6208 del 25 giugno 2003,
ha  evidenziato  la  necessita',  emersa  dal  confronto con gli enti
locali,  di  perseguire  una  soluzione  progettuale  che preveda una
altemativa  di  tracciato  tra  i  comuni  di  Valeggio  sul Mincio e
Nogarole Rocca;
    che,  in  data  28 luglio  2003, edizione aggiornata del progetto
preliminare  e  dello  studio  di  impatto  ambientale, che recepisce
specificatamente  le  varianti  di tracciato prescritte dalla regione
Lombardia   e   dalla   regione   Veneto,  e'  stata  trasmessa  alle
Amministrazioni,  regioni ed enti interessati, mentre si e' proceduto
alla  ripubblicazione  di  avvisi  su  alcuni  quotidiani nazionali e
quotidiani a diffusione locale, con evidenza del deposito di copia di
detti documenti;
    che  la regione Emilia Romagna ha espresso parere favorevole, con
prescrizioni, con delibera n. 1824 del 22 settembre 2003;
    che  la regione Veneto ha espresso parere favorevole con delibera
n. 3136 del 23 ottobre 2003;
    che   la   regione  Lombardia,  con  delibera  n.  VII/14839  del
31 ottobre 2003, ha espresso parere contrario in merito alla variante
di tracciato proposta dalla regione Veneto, proponendo che in sede di
progetto  definitivo  sia  elaborata  una  soluzione planimetrica che
consenta di mantenere nel tratto lombardo l'originaria configurazione
localizzativa  e  confermando, con successiva nota del 26 marzo 2004,
che il parere non e' da intendersi in senso oppositivo al progetto in
esame  bensi' quale osservazione propositiva riferita unicamente alla
porzione del tracciato che interessa il territorio lombardo;
    che  il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio,
alla  stregua della valutazione effettuata dalla speciale Commissione
VIA,  ha  formulato,  in  data  27 maggio 2004, parere favorevole con
prescrizioni e raccomandazioni;
    che  anche  il  Ministero per i beni e le attivita' culturali, in
data  21 luglio 2004, si e' espresso favorevolmente con prescrizioni,
tenendo   conto  delle  osservazioni  avanzate  dalle  Soprintendenze
competenti;
    che  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le
prescrizioni  da  formulare  in  sede  di  approvazione  del progetto
preliminare,  esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento
delle indicazioni formulate dalle amministrazioni interessate;
    sotto l'aspetto attuativo
    che il soggetto aggiudicatore e' ANAS S.p.a.;
    che la societa' autocamionale della Cisa S.p.a. e' concessionaria
dell'Autostrada della Cisa A15 Parma-La Spezia, con prolungamento per
Mantova  (Nogarole  Rocca),  in forza della convenzione stipulata con
l'ente  concedente  ANAS  S.p.a. in data 7 dicembre 1999 ed approvata
con decreto interministeriale 21 dicembre 1999, n. 611/Segr. Dicoter;
    che  la  societa' concessionaria intende affidare direttamente ad
imprese  controllate  e  collegate l'esecuzione delle opere previste,
nei  limiti  del 60% stabiliti dalla normativa, e che le gare saranno
esperite a progetto definitivo approvato;
    sotto l'aspetto finanziario
    che  l'importo  complessivo  dell'opera  risultante  dal progetto
preliminare   trasmesso   in   data   21 marzo   2003   era   pari  a
1.530.080.810,61  euro  di  cui  1.006.178.502,98  per  lavori  ed il
residuo per somme a disposizione e per opere e misure compensative;
    che l'importo complessivo determinato a seguito dell'introduzione
delle  varianti  richieste dalle regioni Lombardia e Veneto ammonta a
1.832.718.915,05  euro,  al  lordo  del  ribasso  che  si presume sia
dell'ordine del 20%;
    che  il  costo  verra'  sostenuto, in parziale autofinanziamento,
dalla concessionaria Autocamionale della Cisa S.p.a.;
    che  la  richiesta  di assegnazione di risorse a carico dei fondi
destinati  all'attuazione del 1° Programma delle opere strategiche e'
stata rinviata alla fase di approvazione del progetto definitivo;
                              Delibera:

  1. Approvazione progetto preliminare
  1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo
n. 190/2002, nonche' ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo
n.   302/2002,   e'   approvato   -   con  le  prescrizioni  e  o  le
raccomandazioni  proposte  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei
trasporti  -  anche  ai  fini del riconoscimento della compatibilita'
ambientale  dell'opera  e  dell'apposizione  del  vincolo preordinato
all'esproprio,  il  progetto  preliminare  del «Raccordo autostradale
della  Cisa  A15  -  Autostrada  del  Brennero  A22  Fontevivo (PR) -
Nogarole Rocca (VR)».
    Sono  conseguentemente  perfezionate, ad ogni fine urbanistico ed
edilizio,  le  intese  Stato-regione  sulla localizzazione dell'opera
stessa.
  1.2.  Ai  sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo
n.  190/2002,  l'importo  di  1.832.718.915,05  euro  sopra  indicato
costituisce  il  limite  di spesa dell'intervento da realizzare ed e'
inclusivo degli oneri per opere di mitigazione ambientale.
  1.3  Le  prescrizioni  citate  al  punto  1.1,  cui e' condizionata
l'approvazione  del progetto e da sviluppare in sede di progettazione
definitiva, sono riportate nella parte prima dell'allegato, che forma
parte integrante della presente delibera.
  Le  raccomandazioni  proposte  dal Ministero delle infrastrutture e
dei   trasporti  sono  riportate  nella  parte  seconda»  del  citato
allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar
seguito  a  qualcuna  di  dette raccomandazioni, fornira' al riguardo
puntuale  motivazione  in  modo  da consentire al citato Ministero di
esprimere  le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se
del caso, misure alternative.
  2. Copertura finanziaria.
  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, in sede di
sottoposizione del progetto definitivo a questo Comitato, provvedera'
a  riportare  in  apposito  prospetto  il  riepilogo  delle  fonti di
copertura  finanziaria  dell'intero  costo  dell'opera, anche tenendo
conto  degli  ulteriori  approfondimenti  sulla  redditivita'  attesa
previsti nell'ambito delle citate prescrizioni, fermo restando che la
quota   complessiva   da  porre  a  carico  delle  risorse  destinate
all'attuazione  del 1° Programma delle infrastrutture strategiche per
tutti  i subinterventi riconducibili alla citata delibera n. 121/2001
non  potra'  superare  -  salva compensazione - quella indicata nella
richiamata delibera n. 121/2001.
  3. Clausole finali.
  3.1.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei
documenti   componenti   il   progetto   preliminare  dell'intervento
«Raccordo  autostradale  della Cisa A15 - Autostrada del Brennero A22
Fontevivo (PR) - Nogarole Rocca (VR)».
  3.2.  In  sede di esame della progettazione definitiva, il predetto
Ministero provvedera' alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni
di cui al precedente punto 1.3.
  3.3.  Il  medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla
normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui
alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
  3.4.  Questo  Comitato  si  riserva,  in  fase  di approvazione del
progetto   definitivo   dell'opera   e  in  adesione  alle  richieste
rappresentate  nella  citata  nota  del  coordinatore del Comitato di
coordinamento  per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare
prescrizioni intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia,
prevedendo   -   tra  l'altro  -  l'acquisizione  delle  informazioni
antimafia  anche  nei  confronti  degli  eventuali  sub-appaltatori e
sub-affidatari,  indipendentemente  dall'importo  dei lavori, nonche'
forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.
  3.5.  Il  codice  unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in
argomento,   ai  sensi  della  delibera  n.  24/2004,  dovra'  essere
evidenziato  in  tutta  la  documentazione amministrativa e contabile
riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.
    Roma, 20 dicembre 2004
                                   Il Presidente delegato: Siniscalco
Il Segretario del CIPE: Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2005
Ufficio  di  controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2,
  Economia e finanze foglio n. 177