IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP); Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che, all'allegato l include la voce «Asse autostradale Brennero - Verona - Parma - La Spezia» tra i sistemi stradali ed autostradali del corridoio plurimodale Tirreno - Brennero, con un costo di 1.032,914 Meuro ed una disponibilita' di 516,457 Meuro, e che, all'allegato 2, riporta l'opera tra le infrastrutture di interesse delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto per le tratte di rispettiva competenza, specificando - con riferimento alla regione Lombardia - che l'inserimento e' ai soli fini procedurali; Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni; Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere; Vista la nota n. 462 del 22 luglio 2004, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto preliminare del «Raccordo autostradale della Cisa A15 - Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (Parma) - Nogarole Rocca (Verona)», proponendone l'approvazione, con raccomandazioni e prescrizioni, ai soli fini procedurali; Vista la nota n. 530 del 22 settembre 2004 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - la scheda prevista dalla delibera n. 63/2003 sopra citata; Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; Considerato che l'intervento di cui sopra e' ricompreso nelle intese generali quadro tra Governo e singole Regioni interessate e che in particolare figura nella Intesa generale quadro sottoscritta dal Governo e dalla regione Lombardia, in data 11 aprile 2003, tra gli «Interventi infrastrutturali - corridoi autostradali e stradali» alla voce «V/03 - Collegamento autostradale Brennero - Verona - Parma - La Spezia, nella intesa generale quadro sottoscritta dal governo e la regione Veneto, in data 24 ottobre 2003, tra le «infrastrutture di preminente interesse nazionale - corridoi plurimodali - viabilita» alla voce «Raccordo autostradale Cisa - Verona (Corridoio TI-BRE), comprendente il nuovo ponte sull'Adige in Comune di Dolce' (Verona), e nella Intesa generale quadro sottoscritta dal Governo e la regione Emilia Romagna, in data 19 dicembre 2003, tra i corridoi autostradali e stradali alla voce «corridoio Tirreno Brennero - Asse autostradale Brennero-Verona-La Spezia (TI-BRE): tratta emiliana La Spezia-Parma- Verona»; Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento; Considerato che all'opera e' stato attribuito il CUP G61B04000060008; Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale: che l'intervento consiste nella realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'autostrada A15 Parma-La Spezia (localita' Fontevivo) e l'autostrada A22 Brennero-Modena (localita' Nogarole Rocca), per uno sviluppo complessivo di circa km 84+350 (di cui km 2+886 di adeguamento dell'attuale tracciato dell'autostrada A15, a sud dell'intersezione con la Al, e km 81+464 di nuova realizzazione), e che interessa per il 18,6% l'Emilia Romagna, per il 62,1% la Lombardia e per il 19,3% il Veneto; che la sezione trasversale adottata e' quella prevista per le autostrade di categoria A dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 con 2 corsie da 3,75 m e corsia di emergenza di 3,00 m per senso di marcia e con spartitraffico di 4,00 m; che il progetto prevede la realizzazione degli svincoli di interconnessione con la Al e la A22 e di 7 caselli autostradali, privilegiando - per quanto attiene i rami di svincolo e le intersezioni con le autostrade ai capisaldi terminali - soluzioni di maggiore fluidita' e scorrevolezza con rampe in prevalenza di tipo direzionale, mentre rampe indirette sono limitate soltanto a pochi episodi in presenza di volumi di traffico scarsamente significativi; che le opere d'arte principali sono i ponti e i viadotti di attraversamento dei fiumi Taro, Po, Oglio, Mincio ed il viadotto di attraversamento dell'area industriale di Mozzecane; che il progetto preliminare, corredato dallo studio di impatto ambientale, e' stato trasmesso in data 21 marzo 2003 dal soggetto aggiudicatore al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e che successivamente detto progetto e' stato inoltrato alle altre amministrazioni e alle regioni interessate, nonche' agli enti interferiti; che dell'avvio del procedimento e' stata data comunicazione su quotidiani a diffusione nazionale e regionale; che la regione Lombardia, con delibera n. VII/13323 del 13 giugno 2003, ha espresso parere favorevole sul progetto in esame, con prescrizioni di ordine tecnico e ambientale, nonche' con prescrizioni in merito alla localizzazione dell'opera tra cui una variante di tracciato interessante principalmente i comuni di Tornata Calvatone e Bozzolo; che la regione Veneto, con nota prot. n. 6208 del 25 giugno 2003, ha evidenziato la necessita', emersa dal confronto con gli enti locali, di perseguire una soluzione progettuale che preveda una altemativa di tracciato tra i comuni di Valeggio sul Mincio e Nogarole Rocca; che, in data 28 luglio 2003, edizione aggiornata del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale, che recepisce specificatamente le varianti di tracciato prescritte dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto, e' stata trasmessa alle Amministrazioni, regioni ed enti interessati, mentre si e' proceduto alla ripubblicazione di avvisi su alcuni quotidiani nazionali e quotidiani a diffusione locale, con evidenza del deposito di copia di detti documenti; che la regione Emilia Romagna ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, con delibera n. 1824 del 22 settembre 2003; che la regione Veneto ha espresso parere favorevole con delibera n. 3136 del 23 ottobre 2003; che la regione Lombardia, con delibera n. VII/14839 del 31 ottobre 2003, ha espresso parere contrario in merito alla variante di tracciato proposta dalla regione Veneto, proponendo che in sede di progetto definitivo sia elaborata una soluzione planimetrica che consenta di mantenere nel tratto lombardo l'originaria configurazione localizzativa e confermando, con successiva nota del 26 marzo 2004, che il parere non e' da intendersi in senso oppositivo al progetto in esame bensi' quale osservazione propositiva riferita unicamente alla porzione del tracciato che interessa il territorio lombardo; che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla stregua della valutazione effettuata dalla speciale Commissione VIA, ha formulato, in data 27 maggio 2004, parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni; che anche il Ministero per i beni e le attivita' culturali, in data 21 luglio 2004, si e' espresso favorevolmente con prescrizioni, tenendo conto delle osservazioni avanzate dalle Soprintendenze competenti; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento delle indicazioni formulate dalle amministrazioni interessate; sotto l'aspetto attuativo che il soggetto aggiudicatore e' ANAS S.p.a.; che la societa' autocamionale della Cisa S.p.a. e' concessionaria dell'Autostrada della Cisa A15 Parma-La Spezia, con prolungamento per Mantova (Nogarole Rocca), in forza della convenzione stipulata con l'ente concedente ANAS S.p.a. in data 7 dicembre 1999 ed approvata con decreto interministeriale 21 dicembre 1999, n. 611/Segr. Dicoter; che la societa' concessionaria intende affidare direttamente ad imprese controllate e collegate l'esecuzione delle opere previste, nei limiti del 60% stabiliti dalla normativa, e che le gare saranno esperite a progetto definitivo approvato; sotto l'aspetto finanziario che l'importo complessivo dell'opera risultante dal progetto preliminare trasmesso in data 21 marzo 2003 era pari a 1.530.080.810,61 euro di cui 1.006.178.502,98 per lavori ed il residuo per somme a disposizione e per opere e misure compensative; che l'importo complessivo determinato a seguito dell'introduzione delle varianti richieste dalle regioni Lombardia e Veneto ammonta a 1.832.718.915,05 euro, al lordo del ribasso che si presume sia dell'ordine del 20%; che il costo verra' sostenuto, in parziale autofinanziamento, dalla concessionaria Autocamionale della Cisa S.p.a.; che la richiesta di assegnazione di risorse a carico dei fondi destinati all'attuazione del 1° Programma delle opere strategiche e' stata rinviata alla fase di approvazione del progetto definitivo; Delibera: 1. Approvazione progetto preliminare 1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonche' ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, e' approvato - con le prescrizioni e o le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini del riconoscimento della compatibilita' ambientale dell'opera e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare del «Raccordo autostradale della Cisa A15 - Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (PR) - Nogarole Rocca (VR)». Sono conseguentemente perfezionate, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, le intese Stato-regione sulla localizzazione dell'opera stessa. 1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 1.832.718.915,05 euro sopra indicato costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare ed e' inclusivo degli oneri per opere di mitigazione ambientale. 1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui e' condizionata l'approvazione del progetto e da sviluppare in sede di progettazione definitiva, sono riportate nella parte prima dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera. Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella parte seconda» del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. 2. Copertura finanziaria. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di sottoposizione del progetto definitivo a questo Comitato, provvedera' a riportare in apposito prospetto il riepilogo delle fonti di copertura finanziaria dell'intero costo dell'opera, anche tenendo conto degli ulteriori approfondimenti sulla redditivita' attesa previsti nell'ambito delle citate prescrizioni, fermo restando che la quota complessiva da porre a carico delle risorse destinate all'attuazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche per tutti i subinterventi riconducibili alla citata delibera n. 121/2001 non potra' superare - salva compensazione - quella indicata nella richiamata delibera n. 121/2001. 3. Clausole finali. 3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «Raccordo autostradale della Cisa A15 - Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (PR) - Nogarole Rocca (VR)». 3.2. In sede di esame della progettazione definitiva, il predetto Ministero provvedera' alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente punto 1.3. 3.3. Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 3.4. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori. 3.5. Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera. Roma, 20 dicembre 2004 Il Presidente delegato: Siniscalco Il Segretario del CIPE: Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2005 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Economia e finanze foglio n. 177