IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  l'art.  10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.  285,  cosi'  come modificato dal decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 360;
  Visto  l'art.  12,  comma  3-bis, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003,
n.  151  convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n.
214,  che  conferisce  al  personale  abilitato  a svolgere le scorte
tecniche  ai  veicoli  eccezionali  ed  ai trasporti in condizioni di
eccezionalita'  la  possibilita' di compiere attivita' di scorta e di
regolazione  del  traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere c) e
d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Visto  l'art.  16  del  decreto  del Presidente della Repubblica 16
dicembre  1992,  n.  495,  recante  regolamento  di  esecuzione  e di
attuazione  del  nuovo  Codice della strada cosi' come modificato dal
decreto  del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, e
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2004, n. 235;
  Visto  il  decreto  ministeriale 18 luglio 1997 n. 3806, cosi' come
modificato  dal  decreto  ministeriale  28 maggio  1998 e dal decreto
ministeriale 24 aprile 2003 che approva il disciplinare per le scorte
tecniche  ai  veicoli  eccezionali  ed  ai trasporti in condizioni di
eccezionalita';
  Considerato che il richiamato art. 16 del regolamento di esecuzione
e  di attuazione del nuovo Codice della strada stabilisce che, se nel
provvedimento   di   autorizzazione  alla  circolazione  dei  veicoli
eccezionali  e  dei  trasporti  in  condizioni  di  eccezionalita' e'
prescritta  la scorta a cura degli organi di polizia stradale questi,
ai  sensi  dell'art.  10,  comma 9, del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285  e  successive  modificazioni,  e secondo le direttive
fornite  dal  Ministero  dell'interno, se ne ricorrono le condizioni,
autorizzano  l'impresa  che  effettua  il trasporto ad avvalersi, per
tutto  il  percorso  o  per parte di esso, di una scorta effettuata a
cura  di  uno  dei  soggetti  indicati  all'art. 12, comma 3-bis, del
decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, ovvero impongono che la
scorta  da  loro  effettuata sia integrata con i soggetti indicati al
medesimo art. 12, comma 3-bis, fissandone il numero e le modalita' di
intervento;
     Ritenuto   che   e'  necessario  adeguare  le  disposizioni  del
disciplinare  per  le  scorte  tecniche  ai veicoli eccezionali ed ai
trasporti  in  condizioni  di  eccezionalita',  approvato con decreto
ministeriale  18 luglio  1997,  n. 3806, e successive modifiche, alle
innovazioni  introdotte  dalle norme citate, allo scopo di consentire
al  personale  che effettua le scorte tecniche ai veicoli eccezionali
ed  ai trasporti in condizioni di eccezionalita' di svolgere le nuove
funzioni conferite dall'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285;
                              Decreta:
  Al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai
trasporti  in  condizioni  di  eccezionalita',  approvato con decreto
ministeriale  18 luglio  1997,  n.  3806, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
                               Art. 1.
                        Modifiche all'art. 2
  Al comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
  «g) sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneita' tecnica, di
capacita' finanziaria e idoneita' professionale:
    g1)  referenza di affidamento rilasciata da aziende o Istituti di
credito  per  un  importo pari a 77.468,53 euro, aumentato di 2582,28
euro per ciascun veicolo da adibire ai servizi di scorta;
    g2) copertura assicurativa specifica sulla responsabilita' civile
verso terzi derivante dall'esercizio dell'attivita' di scorta tecnica
con un massimale non inferiore a 4 milioni di euro;
    g3)  possesso  di almeno cinque veicoli aventi le caratteristiche
indicate  all'art. 7 intestati a nome dell'impresa o del suo titolare
ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero
utilizzati  a  titolo  di  locazione  finanziaria ovvero di locazione
senza   conducente,  di  cui  all'art.  84  del  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285;
    g4)   disponibilita'   di  almeno  sei  dipendenti,  soci  ovvero
collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non
inferiore  ad  un  anno  abilitati  all'effettuazione  dei servizi di
scorta tecnica ai sensi dell'art. 5».