IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; Visto l'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che conferisce al personale abilitato a svolgere le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita' la possibilita' di compiere attivita' di scorta e di regolazione del traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2004, n. 235; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1997 n. 3806, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 28 maggio 1998 e dal decreto ministeriale 24 aprile 2003 che approva il disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita'; Considerato che il richiamato art. 16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada stabilisce che, se nel provvedimento di autorizzazione alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalita' e' prescritta la scorta a cura degli organi di polizia stradale questi, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, e secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, se ne ricorrono le condizioni, autorizzano l'impresa che effettua il trasporto ad avvalersi, per tutto il percorso o per parte di esso, di una scorta effettuata a cura di uno dei soggetti indicati all'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero impongono che la scorta da loro effettuata sia integrata con i soggetti indicati al medesimo art. 12, comma 3-bis, fissandone il numero e le modalita' di intervento; Ritenuto che e' necessario adeguare le disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita', approvato con decreto ministeriale 18 luglio 1997, n. 3806, e successive modifiche, alle innovazioni introdotte dalle norme citate, allo scopo di consentire al personale che effettua le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita' di svolgere le nuove funzioni conferite dall'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Decreta: Al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita', approvato con decreto ministeriale 18 luglio 1997, n. 3806, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: Art. 1. Modifiche all'art. 2 Al comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneita' tecnica, di capacita' finanziaria e idoneita' professionale: g1) referenza di affidamento rilasciata da aziende o Istituti di credito per un importo pari a 77.468,53 euro, aumentato di 2582,28 euro per ciascun veicolo da adibire ai servizi di scorta; g2) copertura assicurativa specifica sulla responsabilita' civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attivita' di scorta tecnica con un massimale non inferiore a 4 milioni di euro; g3) possesso di almeno cinque veicoli aventi le caratteristiche indicate all'art. 7 intestati a nome dell'impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria ovvero di locazione senza conducente, di cui all'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; g4) disponibilita' di almeno sei dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati all'effettuazione dei servizi di scorta tecnica ai sensi dell'art. 5».