(Omissis).
                              Delibera:
                               Art. 1.
    E'  adottato  il  «Piano  stralcio  per  la  tutela  dal  rischio
idrogeologico  del  bacino  idrografico del fiume Adige - Regione del
Veneto»,  allegato  al  presente  provvedimento  per  formarne  parte
integrante e sostanziale.
    Il piano stralcio e' composto dagli elaborati seguenti:
    (Omissis).
    Il Piano stralcio non ha individuato situazioni a pericolosita' o
a  rischio  da valanga nel territorio del Bacino dell'Adige - Regione
Veneto.
    Gli  elaborati  del  Piano  stralcio  sono  stati  aggiornati e/o
integrati,  rispetto  a  Progetto  di  piano  stralcio  e progetto di
variante,  tenendo  conto dei contenuti delle osservazioni pervenute,
del parere espresso dalla conferenza programmatica e del parere della
Regione del Veneto.
    Per   la  prevenzione  della  pericolosita'  idraulica  il  Piano
stralcio assoggetta a disciplina le aree delimitate nella cartografia
«Perimetrazione  delle aree a diversa pericolosita' idraulica - scala
1:10.000»  di  cui alle tavole Tavole A.4.22; A.4.24; A.4.25; A.4.26;
A.4.27;  A.4.28;  A.4.32;  A.4.33;  A.4.34;  A.4.35;  A.4.36; A.4.37;
A.4.38.
    Per  la  prevenzione  del  rischio  da  frana  il  Piano stralcio
assoggetta  a disciplina le aree delimitate nella cartografia a scala
1:10.000.
    La  perimetrazione  delle  aree  a  rischio idraulico, ricomprese
nelle  aree  di  pericolosita' idraulica, e' disposta ai soli fini di
individuare  ambiti  di  priorita' degli interventi di eliminazione e
mitigazione  dei  rischi  e  di  segnalare  zone  di interesse per la
pianificazione di protezione civile.
    I  contenuti  di  carattere  generale  e gli indirizzi nonche' le
norme  di  attuazione  del  piano  stralcio  si applicano su tutto il
territorio del Bacino dell'Adige - Regione Veneto.
    Il  piano  stralcio  riguarda  aree di rischio idraulico (R) e di
pericolosita'  idraulica  (P)  localizzate nei territori dei seguenti
Comuni:

           ----> vedere TABELLA a pag. 88 della G.U. <----