IL CONSIGLIO

Premesso:
  Numerose  stazioni  appaltanti  hanno  chiesto a quest'Autorita' di
esprimere    il    proprio    avviso   sulla   data   di   decorrenza
dell'interdizione  dalla  partecipazione  alle  gare  d'appalto  e di
concessione  di  lavori  pubblici  e  dalla stipulazione dei relativi
contratti,   per  coloro  che  hanno  reso  false  dichiarazioni  sui
requisiti  e  sulle  condizioni  necessarie  alla partecipazione alle
stesse.  Il  riferimento  e',  in  particolare, all'art. 75, comma 1,
lettera  h),  del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, introdotto dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica  30 agosto  2000, n. 412, in recepimento - con i necessari
adattamenti  alle peculiarita' dell'ordinamento nazionale - dell'art.
24   della  direttiva  93/37/CEE;  attiene,  pertanto,  ai  requisiti
soggettivi o generali che vanno dichiarati dal concorrente al momento
della  partecipazione  alle  gare  ed a quelli oggettivi di capacita'
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e alle altre condizioni
previste  dal  bando,  necessari per l'aggiudicazione e la successiva
stipulazione   dei   contratti.  Analoga  disposizione  e'  contenuta
nell'art.  17  del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000,  n.  34,  e  s. m. secondo cui (relativa lettera m) costituisce
requisito  generale  occorrente  ai  fini  della qualificazione delle
imprese  l'inesistenza  di  false dichiarazioni circa il possesso dei
requisiti   richiesti   per   l'ammissione  agli  appalti  e  per  il
conseguimento  degli attestati di qualificazione. L'Autorita', pur in
mancanza,  per  tale  ultima  ipotesi, di specifica indicazione di un
termine di interdizione, ha ritenuto, per analogia delle fattispecie,
che  lo stesso fosse pari ad un anno come previsto per i requisiti di
partecipazione  alle  gare  (determinazione  n. 16/23, del 5 dicembre
2001).
  L'intervento  dell'Autorita'  trova giustificazione nel potere alla
stessa  attribuito  di  cosiddetta regolazione interpretativa, basato
sul  disposto  di  cui  all'art. 4, comma 16, lettera g), della legge
11 febbraio  1994,  n.  109 e s. m., che le consente, tra l'altro, la
formazione  di  tipologie  unitarie  da  mettere a disposizione delle
amministrazioni (Cons. Stato Sez. IV, 5 aprile 2003, n. 203 e Sez. V,
30 ottobre   2003,   n.  6760);  lo  stesso,  inoltre,  si  ricollega
all'evoluzione  del  concetto  di  vigilanza,  inteso, oggi, non solo
nella  verifica  del  rispetto  delle disposizioni formali dettate in
materia,   ma  anche  nella  definizione  sostanziale  di  regole,  a
contenuto  prettamente  interpretativo,  che  consentano  di  rendere
omogenee  le  procedure  di  applicazione della normativa generale ed
astratta  da  parte di tutti i soggetti interessati al mercato (Cons.
Stato Sez. V, 26 maggio 2003, n. 2852); tanto che, ai sensi dell'art.
3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e
s.  m.  indicato,  le  delibere e gli atti dell'Autorita' riguardanti
questioni di rilievo generale o comportanti la soluzione di questioni
di  massima sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  Con  l'occasione, sembra anche opportuno dare conto dell'evoluzione
interpretativa   dell'Autorita'   sugli   ulteriori   profili   della
fattispecie; e tanto anche al fine, programmato dal suo Consiglio, di
riassumere  in  un  aggiornato  ed  unico  testo  le  soluzioni delle
questioni  portate  al  suo  esame  e  da  esso  man mano risolte con
specifici atti di regolazione interpretativa.
Ritenuto:
  Nell'indicata  prospettiva, va premesso che, in base alla normativa
vigente,  a  decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono
essere  eseguiti  esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei
commi  2  e  3  dell'art.  8  della  legge n. 109/1994 e s. m., e non
esclusi  ai  sensi  del successivo comma 7 (art. 8, comma 8, legge n.
109/1994  e  s.  m.).  Le imprese, quindi, per poter partecipare alle
gare  per  l'affidamento  di  appalti  o  di  concessioni  di  lavori
pubblici,   e   stipulare   i   relativi   contratti,  devono  essere
adeguatamente  qualificate  e moralmente affidabili; vi e', cioe', la
necessita'  del possesso da parte di esse di requisiti (oggettivi) di
tipo  economico-finanziario  e  tecnico-organizzativo, e di requisiti
(soggettivi) di affidabilita' morale e professionale. Quanto ai primi
dei  requisiti  indicati, in base al nuovo sistema di qualificazione,
previsto  dall'indicato  art.  8  della  legge n. 109/1994 e s. m. ed
attuato  dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n.  34 e s. m., la relativa dimostrazione, in occasione delle singole
gare, (nulla dispone in proposito la direttiva comunitaria 37/93/CEE)
deve  avvenire,  per  la  maggior parte di esse, con la produzione di
un'attestazione  di  qualificazione emessa da soggetti terzi (SOA), i
quali,  ancorche'  siano  organismi  privati,  svolgono  una funzione
pubblicistica  di  certificazione  che  sfocia in un'attestazione con
valore  di  atto  pubblico  (Cons.  Stato Sez. VI, 14 maggio 2004, n.
2125).  Per  cui,  per le gare d'importo superiore a 150.000 euro, la
produzione  del  documento - che ha natura fidefaciente - costituisce
unica  condizione  necessaria  e  sufficiente  per  la  dimostrazione
dell'esistenza  dei  requisiti  di capacita' tecnica e finanziaria ai
fini  dell'affidamento  di  lavori  pubblici  (art. 1, comma 3, detto
decreto del Presidente della Repubblica 34/2000 e s. m).
  Per  la  maggior parte delle gare, quindi, i requisiti di idoneita'
oggettiva  del  partecipante  sono  considerati  di tipo statico; una
volta,  cioe',  accertati  (sulla  base  della  pregressa attivita) e
certificati  in  apposito  documento,  se ne presume l'esistenza e la
permanenza   per   tutta   la   durata  di  validita'  (cinque  anni)
dell'attestazione  di  qualificazione,  e non necessitano d'ulteriore
verifica  in  occasione delle singole e specifiche gare. Per le gare,
invece,  d'importo  pari  o inferiore a 150.000 euro, le imprese, ove
non   abbiano   l'attestazione  di  qualificazione  o  non  intendano
produrla, sono tenute a dichiarare di possedere i requisiti oggettivi
occorrenti e sono tenute eventualmente a dimostrarli, se sorteggiate,
nel  procedimento  cosiddetto  di verfica a campione, di cui all'art.
10,  comma  1-quater,  della legge n. 109/1994 e s.m. e, comunque, se
provvisorie  aggiudicatarie o seconde graduate; analogamente, per gli
appalti  d'importo  a  base  di  gara  superiore  a  euro  20.658.276
(40.000.000.000  di vecchie lire), i concorrenti, oltre a produrre il
documento  di qualificazione conseguita nella classifica VIII, devono
dichiarare,  e  poi dimostrare con le modalita' previste dallo stesso
art.  10,  comma  1-quater,  della  legge  n.  109/1994  e  s.  m. in
precedenza  richiamato,  di  aver  realizzato  una  cifra d'affari in
lavori  non  inferiore  a tre volte l'importo a base di gara (art. 3,
comma  6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e s.
m.).
  La  normativa  sul  nuovo  sistema di qualificazione delle imprese,
come attuato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e
s.  m., prevede, inoltre, un complesso meccanismo di pubblicizzazione
dei  dati  relativi  a  quelle  qualificate, con l'istituzione presso
l'Osservatorio  dei  lavori  pubblici  (art. 4, comma 10, lettera c),
della  legge  n. 109/1994 e s. m.) di un casellario informatico (art.
27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e s. m.) in
cui  vanno inseriti in via informatica, per ogni impresa qualificata,
tra  l'altro  e per quanto rileva ai fini dell'esaminata fattispecie:
r) gli  eventuali  provvedimenti  di  esclusione  dalle gare ai sensi
dell'art.  8,  comma  7,  della  legge (n. 109/1994 e s. m.) adottati
dalle   stazioni   appaltanti;   s)   le   eventuali  falsita'  nelle
dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla
procedura  di cui all'art. 10, comma 1-quater, della legge stessa. Da
tenere  presente  al  riguardo  che,  ai  sensi dell'indicato comma 7
dell'art.  8  della  legge  n. 109/1994 e s. m. e fino al 31 dicembre
1999,  il  Comitato centrale del (vecchio) Albo nazionale costruttori
continuava  a  disporre  la  sospensione  da  tre  a  sei  mesi dalla
partecipazione  alle  procedure di affidamento di lavori pubblici nei
casi  previsti dall'art. 24, primo comma, della direttiva comunitaria
93/37/CEE,   il   quale,  come  gia'  rilevato,  elenca  i  requisiti
soggettivi  di affidabilita' morale e professionale dei concorrenti e
che,  tra  l'altro,  consente  alle  stazioni appaltanti l'esclusione
dell'imprenditore: lettera g) che si sia reso gravemente colpevole di
false  dichiarazioni  nel  fornire le informazioni che possono essere
richieste  per la relativa partecipazione. All'esclusione dalle gare,
dal  1° gennaio  2000,  devono  provvedere  direttamente  le stazioni
appaltanti sulla base, in via transitoria e per determinare la durata
dell'interdizione,  dei  medesimi  criteri  valevoli  per il Comitato
centrale  del  vecchio  Albo  nazionale costruttori. Successivamente,
tuttavia, dalla data di entrata in vigore del gia' richiamato decreto
del  Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, l'esclusione
dalla partecipazione alle gare opera per l'anno precedente la data di
pubblicazione  del  bando  di  gara;  avviene cioe' automaticamente e
senza possibilita' di graduazione temporale della sanzione.
  Diversamente da quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi
(oggettivi),  i  requisiti  di  affidabilita'  morale e professionale
(soggettivi  o  generali)  del concorrente, oltre a dover esistere al
momento  del  conseguimento dell'attestazione di qualificazione (art.
17  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e s.m.),
devono,  invece,  permanere  fino alla data della partecipazione alle
gare  e fino alla stipulazione dei relativi contratti (art. 75, comma
1,  decreto  del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e s. m.). Si
tratta,  in  particolare,  di  requisiti  dinamici  -  riguardanti la
persona  fisica dell'imprenditore o, per alcuni di essi (lett. c) del
detto  art.  75)  nel  caso  trattasi di impresa collettiva, dei suoi
amministratori  o  direttori  tecnici - suscettibili d'evoluzione nel
tempo  e  per  i  quali  non  e',  quindi, ipotizzabile un meccanismo
statico  di  accertamento  come avviene per quelli di tipo oggettivo.
D'altra  parte, tuttavia, pretenderne una specifica comprova in tutte
le  fasi  in  cui  si  articola  la  procedura  di  gara  e fino alla
stipulazione  del contratto, oltre ad un notevole ed inutile aggravio
per  i  concorrenti,  sarebbe  stato  in controtendenza rispetto alla
normativa  sulla  documentazione amministrativa di cui al testo unico
contenuto  nel  decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
s.  m..  Di modo che, per esigenze di semplificazione e di speditezza
procedimentale     ed     armonizzazione     con     la     normativa
su1l'autocertficazione,  ne  e'  stata imposta (comma 2 dell'indicato
art.  75 decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e s. m.)
la dichiarazione (che vale, in base all'art. 77-bis del detto decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 445/2000 e s. m. come introdotto
dall'art.  15 del collegato alla finanziaria per il 2002, anche per i
precedenti  penali  e  per  i carichi pendenti), con l'obbligo per le
stazioni  appaltanti di effettuare idonei controlli, anche a campione
(art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.
m.)  e  con  l'obbligo  della  verifica  del  relativo possesso prima
dell'aggiudicazione definitiva.
  Conclusivamente,  pertanto, all'atto della partecipazione alle gare
per  l'aggiudicazione di appalti o di concessioni di lavori pubblici,
il  concorrente  deve:  sempre,  dichiarare  di possedere i requisiti
generali  di  affidabilita' morale e professionale di cui all'art. 75
del  piu' volte richiamato decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999  e  s.  m.;  dichiarare di possedere, per le gare di piccolo
importo  -  ove non produca l'attestazione di qualificazione - quelli
oggettivi  di idoneita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
e, per le gare di grande rilevanza economica, una cifra di affari non
inferiore a tre volte l'importo a base di gara; e dichiarare, infine,
tutte  le  altre  circostanze  le  quali,  per  legge  o  per  scelta
discrezionale  della  stazione  appaltante,  siano  rilevanti ai fini
della  partecipazione  e  dell'aggiudicazione  dei contratti. Il mero
riscontro  della regolarita' formale delle dichiarazioni indicate e',
poi,   sufficiente,  all'apertura  del  plico  contenente  l'offerta,
all'ammissione del concorrente alla procedura di gara, tranne il caso
in  cui,  dallo  stesso  contenuto  dell'atto,  emerga una condizione
preclusiva:  mancanza  ad  es.  di  un  requisito,  o  situazione  di
controllo tra imprese che ne preclude la congiunta partecipazione.
  Quanto ai requisiti soggettivi ed alle altre condizioni occorrenti,
la    loro    necessaria   verifica   trova   giustificazione   nella
considerazione   che   l'aggiudicazione   definitiva  e'  subordinata
all'accertamento   per  l'aggiudicatario  del  possesso  di  tutti  i
requisiti  richiesti  e  delle  altre condizioni previste; per cui le
stazioni  appaltanti  devono effettuare tutti i controlli preordinati
allo  scopo  (Cons.  Stato  Sez.  V,  28 maggio  2004,  n.  2370).  E
conseguentemente, applicando la normativa sulla semplificazione della
documentazione  amministrativa  -  che,  avendo  valenza generale, e'
applicabile  anche  alle  procedure selettive per l'aggiudicazione di
appalti  pubblici (Cons. Stato Sez. V, 9 dicembre 2003, n. 6768) - le
stazioni  appaltanti  devono,  ai  sensi dell'art. 71 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000  e  s.  m.,  attivare  il
controllo  con  le  modalita' di cui al relativo art. 43 senza che ne
derivi  aggravio  probatorio  per i concorrenti: consultando, quindi,
direttamente   gli   archivi  delle  amministrazioni  certificanti  o
chiedendo  alle  stesse,  anche  utilizzando  strumenti informatici o
telematici,   conferma   scritta   circa  la  rispondenza  di  quanto
dichiarato  con  le  risultanze  dei  registri  posseduti;  e  con la
preclusione  di  richiedere  atti  o  certificati  concernenti stati,
qualita'  personali e fatti che risultino attestati in documenti gia'
in  loro  possesso  o  che  comunque  esse sono tenute a certificare;
dovendo   acquisire   d'ufficio   le   relative  informazioni  previa
indicazione    da    parte   dell'interessato,   dell'amministrazione
competente  e  degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni  e  dei  dati  richiesti.  In  nessun  caso  le stazioni
appaltanti  possono  stipulare  il  contratto, se il responsabile del
procedimento  e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato
atto,  con  verbale  da  entrambi  sottoscritto,  del permanere delle
condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori (art. 71,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).
  Nella  finalita'  di  meglio garantire la serieta' e la veridicita'
delle  dichiarazioni  concernenti  i  requisiti soggettivi e le altre
condizioni  di  partecipazione alle gare, si e' anche ritenuto di far
conseguire  -  in  continuita'  con  il  gia'  richiamato  sistema di
qualificazione basato sull'Albo nazionale costruttori - all'accertata
falsita'  delle  dichiarazioni  medesime,  ed in aggiunta alle altre,
anche  penali,  previste  sanzioni,  l'ulteriore effetto interdittivo
dalla  partecipazione  a  tutte  le  successive  gare  d'appalto e di
concessione  per  la  durata  di  un  anno; nel precedente sistema di
qualificazione  l'interdizione,  come piu' volte rilevato, in caso di
falsita'  delle  dichiarazioni, poteva variare da tre a sei mesi. Nel
recepire,  quindi,  nell'ordinamento  interno,  l'art.  24 della piu'
volte  richiamata  direttiva  93/37/CEE,  si  e'  riprodotta e meglio
definita,   anche   per   armonizzarla  alla  normativa  interna  sul
Casellario  informatico,  l'ipotesi (di cui alla lettera g) dell'art.
24  della  suddetta  direttiva)  dell'ulteriore requisito soggettivo,
occorrente  ai  fini della partecipazione alle gare, dell'inesistenza
di   false  dichiarazioni  nel  fornire  informazioni  alla  stazione
appaltante.   Si   e'   cosi'  stabilito,  con  la  disposizione  qui
analizzata,  che  sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare
i  relativi  contratti,  tra  gli  altri,  i  soggetti che, nell'anno
antecedente  la  data  di pubblicazione del bando di gara, hanno reso
false  dichiarazioni  in  merito  ai  requisiti  ed  alle  condizioni
rilevanti  per  la  partecipazione alle procedure di gara, risultanti
dai  dati  in  possesso  dell'Osservatorio.  Rispetto  al  precedente
sistema   di   qualificazione   ed  alla  normativa  comunitaria,  la
disposizione   in  esame  differisce,  pertanto,  per  il  fatto  che
l'interdizione  dalle gare e' obbligatoria ed e' disposta da ciascuna
della  stazioni  appaltanti  interessate  (art.  8, comma 7, legge n.
109/1994  e  s. m.); si richiede, inoltre, che le false dichiarazioni
siano   risultanti   dai   dati  in  possesso  dell'Osservatorio.  La
previsione  interdittiva,  pur  traendo  occasione  da una disciplina
dettata  specificamente  per  i requisiti soggettivi, e' formulata in
maniera  onnicomprensiva  ed  e'  formalmente estesa, per un'evidente
esigenza  sistematica,  anche  all'ipotesi della mancata comprova dei
requisiti  oggettivi,  per  la quale, peraltro, l'assimilazione degli
effetti  alla  mancata  dimostrazione  di  quelli soggettivi era gia'
stata  disposta  con  il  rinvio  fatto dall'art. 10, comma 1-quater,
della  legge  n. 109/1994 e s. m., alle misure sanzionatorie previste
dall'art.  8,  comma  7,  stessa  legge,  che ai requisiti soggettivi
specificamente ineriva.
Considerato:
  Cosi' ricostruita la genesi dell'esaminata fattispecie e definitone
il   contenuto   prescrittivo,  va  dato  atto  che,  nella  concreta
applicazione  della  norma,  sono  emerse  difficolta' interpretative
relative,  innanzi  tutto,  all'individuazione  dei requisiti e delle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, la
cui  accertata  falsa  dichiarazione  comporta  il  previsto  effetto
interdittivo:  i  requisiti  cui  si riferisce la norma sono soltanto
quelli  economico-finanziario e tecnico-organizzativi, la cui mancata
comprova comporta, ai sensi dell'art. 10, comma 1-quater, della legge
n.  109/1994  e s. m., l'esclusione dalla gara, l'incameramento della
cauzione   e   la  segnalazione  all'Autorita'  di  vigilanza  per  i
provvedimenti  di  cui  all'art. 4, comma 7, della legge stessa e per
l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 8, comma 7;
oppure   sono   anche  quelli  generali  di  affidabilita'  morale  e
professionale  del concorrente, quali individuati nelle lettere da a)
ad  h)  del  comma  1  dell'art.  75 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  554/1999  e che occorre, in base al relativo comma 2,
dichiarare di possedere ai sensi delle leggi vigenti?
  Sul  punto,  tenendo  conto  del  dato  letterale,  delle finalita'
perseguite  e  della  ricostruzione  sistematica  della disposizione,
quest'Autorita'  ha  sempre  ritenuto  e ritiene tuttora che la norma
vada  interpretata  nel suo significato piu' ampio e comprensivo: nel
senso, cioe', che i requisiti dalla cui accertata falsa dichiarazione
consegue  l'effetto  interdittivo,  sono  anche  quelli  generali  di
affidabilita'  morale e professionale del concorrente, sempre che del
provvedimento  di  esclusione dalla (precedente) gara sia stato fatto
inserimento  nel  Casellario informatico delle imprese ai sensi della
lettera  r)  dell'art.  27 decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000   e   s.   m.   D'altra   parte,   va  anche  dato  atto  che
all'interpretazione  dell'Autorita'  sembra  si sia adeguata anche la
giurisprudenza   dei   tribunali  amministrativi  regionali  i  quali
avevano,  in  un  primo  momento,  ritenuto di propendere per la tesi
restrittiva,  secondo  cui  la sanzione dell'interdizione per un anno
dalle  gare di appalto si produceva per la sola ipotesi della mancata
comprova  dei  requisiti  oggettivi  di  tipo economico-finanziario e
tecnico-organizzativo (Tar Lazio, Sez. III, n. 2996/2003).
  Di  modo che, applicando il combinato disposto di cui ai richiamati
art. 4, comma 7, e art. 10, comma 1-quater, della legge n. 109/1994 e
s.  m., le stazioni appaltanti devono segnalare all'Autorita' tutti i
concorrenti che, nel procedimento di verifica a campione, non abbiano
fornito  la  prova  del possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi  o  per  i  quali  non  sia stata confermata la
veridicita'   delle   dichiarazioni   contenute   nella   domanda  di
partecipazione  o  nell'offerta;  e l'Autorita', a sua volta, ove non
ravvisi  l'esistenza di un giustificato motivo, oltre all'irrogazione
di  una  sanzione  pecuniaria  fino  a  100.000.000  di vecchie lire,
dispone  l'annotazione  nel  Casellario  informatico  ai  sensi della
lettera  s)  dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000 e s. m.
  Vi e' stata, inoltre, controversia in ordine all'individuazione del
soggetto  che  deve,  eventualmente,  verificare  la ricorrenza della
circostanza esimente per le false dichiarazioni relative ai requisiti
soggettivi  ed  alle altre condizioni rilevanti per la partecipazione
alla  gara,  ed  ove la falsita' dell'autodichiarazione non sia stata
accertata  in  occasione  e  con  le  modalita'  del  procedimento di
verifica  a  campione  previsto  per i requisiti oggettivi e nel qual
caso   e'   competente  l'Autorita'.  Sul  punto,  la  giurisprudenza
prevalente  dei  tribunali  amministrativi  regionali ha ritenuto che
l'Autorita',  ove  sia  posta  a  conoscenza  di  atti riguardanti le
imprese   qualificate   e'   tenuta   -  salvo  il  caso  che  consti
l'inesistenza,   in  punto  di  fatto,  dei  presupposti  o  comunque
l'inconferenza   della  notizia  contenuta  nei  predetti  atti  -  a
procedere  all'annotazione  nel  Casellario  informatico dei relativi
contenuti,  considerato  che  detto Casellario e', ex lege, nel nuovo
sistema  unico  e  obbligatorio  di  qualificazione delle imprese, la
fonte  ufficiale  cui le singole stazioni appaltanti possono e devono
attingere  le  notizie necessarie per verificare se un'impresa sia in
condizione  o  meno di poter legittimamente contrarre con la pubblica
amministrazione  in  materia di opere e lavori pubblici. Costituisce,
dunque - secondo l'indirizzo in esame - dovere dell'Autorita', per il
tramite   dell'Osservatorio   dei   lavori   pubblici,  procedere  in
applicazione  delle  norme  dell'art.  4,  comma  16,  della legge n.
109/1994  e s. m. e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000   e  s.  m.,  alla  puntuale  e  tempestiva  annotazione  nel
Casellario   di   detti   atti   e  notizie  riguardanti  le  imprese
qualificate,   cosi'   come   pervenuti,  di  modo  che  le  stazioni
appaltanti, che sono gli unici soggetti ai quali la legge ha affidato
il potere di esclusione dalle gare, siano messe in grado, altrettanto
tempestivamente,  di  operare  le  valutazioni di competenza, sia che
esse consistano in un'attivita' vincolata come nel caso di esclusione
di  impresa che versi in stato decozionale (art. 75, comma 1, lettera
a),  del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e s. m.)
sia  che  comportino una valutazione discrezionale, (ad esempio nelle
ipotesi  previste  dalla  lettera  c)  del  comma  1 dell'art. 75 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 554/1999, non avendo la
relativa  disposizione  specificato quali singoli e individuati reati
incidono  sull'affidabilita' morale e professionale) (TAR Lazio, Sez.
III, 12 settembre 2003, n. 7600).
  Sulla  base dell'indicato indirizzo giurisprudenziale sono, quindi,
le  stazioni appaltanti a dover verificare 1'esistenza di circostanze
esimenti  e a provvedere alla segnalazione all'Autorita' sia dei casi
di relativa insussistenza e per i quali ricorrano, pertanto, tutte le
condizioni per l'applicazione della sanzione dell'interdizione per un
anno dalle gare, sia di quelli per i quali ha rilevato sussistenti le
circostanze esimenti. Anche in tale prospettiva, resta, comunque, nei
casi  di  insussistenza di cause esimenti, un margine d'intervento da
parte  dell'Autorita',  la  quale, sulla base delle stesse richiamate
indicazioni  giurisprudenziali,  non  e'  tenuta  all'annotazione nel
Casellario informatico se vi e' manifesta mancanza dei presupposti di
fatto  o  inconferenza della segnalazione ricevuta. Ed in relazione a
tale  eventuale  intervento,  ed  al  fine  di  poter essere messa in
condizione  di  effettuare  in  maniera  ottimale  le  valutazioni di
competenza,  l'Autorita'  ha  ritenuto  di  predisporre due schemi di
segnalazione  (allegato  A  se  l'annotazione  riguarda  la  fase  di
partecipazione  alla gara e l'allegato B se l'annotazione riguarda la
fase  di  esecuzione  dei  lavori)  e che potranno essere utilizzati,
all'occorrenza dalle stazioni appaltanti.
  Altra  questione  interpretativa  - che, poi, concerne lo specifico
quesito oggetto di esame - attiene, infine, alla individuazione della
data di decorrenza dell'effetto sanzionatorio interdittivo.
  Con  riferimento  all'identico  problema interpretativo concernente
l'ipotesi   del   rilascio   e  della  verifica  degli  attestati  di
qualificazione  SOA,  l'Autorita', (determinazione n. 6 del 21 aprile
2004), ha implicitamente ritenuto che l'interdizione al rilascio o al
rinnovo del documento di attestazione, derivante dalla gia' segnalata
analoga  disposizione di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 17
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 34/2000 e s. m.,
decorre  dalla  data  di  inserimento  della  notizia  nel Casellario
informatico delle imprese.
  Occorre,  tuttavia, dare atto che a tale conclusione l'Autorita' e'
pervenuta,  sia  per  la  specificita' dell'attivita' delle SOA, sia,
soprattutto,  all'esito  di una complicata ed a volte contraddittoria
elaborazione   interpretativa,   progressivamente   maturata  per  la
soluzione  della  questione  che da tempo piu' risalente si era posta
con  riferimento  al  disposto dell'art. 75, comma 1, lettera h), del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999 e s. m. qui
esaminato;  testo  letteralmente anodino e per la cui interpretazione
logico-sistematica   l'Autorita'   ha   dovuto   tener  conto,  nella
progressiva maturazione della migliore soluzione, degli inconvenienti
e  delle  contraddizioni che la prassi operativa man mano evidenziava
per ciascuna delle scelte adottate.
  Sicche',   in   un  primo  momento  (determinazione  n.  16/23  del
5 dicembre    2001),    l'Autorita'    riteneva    che   il   termine
dell'interdizione  dalle  gare  prevista  dall'esaminata  fattispecie
decorresse   dalla  data  di  commissione  del  fatto  da  parte  del
concorrente;  data che, successivamente, veniva individuata in quella
costituente  termine  ultimo  per  la presentazione dell'offerta come
previsto  nel  bando  di  gara o in quella in cui si faceva uso della
falsa  dichiarazione,  e  cioe' al momento in cui veniva accertata la
non  veridicita'  della dichiarazione resa (determinazione n. 13, del
15 luglio  2003).  In  tale ultima determinazione, al fine di fare in
modo  che  si  riducesse  al  minimo  la  distanza  temporale  tra la
commissione  del  fatto  e  la  sua  pubblicizzazione  sul Casellario
informatico,   si  faceva  anche  presente  che  i  responsabili  del
procedimento,  dopo  avere  escluso  i  concorrenti  per  la  mancata
comprova  dei previsti requisiti, dovessero immediatamente provvedere
ad  informarne  l'Autorita' che, a sua volta, doveva subito procedere
all'annotazione nel Casellario informatico.
  L'indicata  linea  interpretativa si ritrova anche in una pronuncia
di un tribunale amministrativo regionale (TAR Toscana, 7 giugno 2004,
n.  1880), secondo la quale non poteva essere condiviso l'assunto che
la  data  da  cui  computare il periodo annuale dell'esclusione dalle
gare  fosse  quello  in cui dell'illecito venga fatta annotazione nel
Casellario  informatico  delle imprese (come affermato dall'ordinanza
TAR  Piemonte,  20 marzo  2003,  n. 356) e che, invece, la decorrenza
della  sanzione  non  puo'  che  principiare  dalla data in cui venga
commesso l'illecito.
  La  prassi  operativa  ha  evidenziato,  tuttavia,  che  l'adottata
soluzione interpretativa produce effetti distorsivi nel mercato degli
appalti,  perche'  l'interdizione  non  risulta  ancorata ad una data
obiettivamente  determinata  e  facilmente accertabile dalle stazioni
appaltanti,   e   soprattutto  per  il  tempo  intercorrente  tra  la
commissione  dell'illecito e l'inserimento della relativa notizia nel
Casellario  informatico; in molti casi, si e' avuta la partecipazione
alle   gare   di   soggetti   i  quali  avevano  reso  in  precedenza
dichiarazioni  non  veritiere  e  che,  conseguentemente, ne dovevano
essere  esclusi,  senza  che le stazioni appaltanti avessero avuto la
possibilita'  di  verificarne  l'idoneita', con grave imbarazzo delle
stesse  in  merito  alla sorte del contratto che, talvolta, risultava
alle stesse aggiudicato.
  L'intervallo  temporale  tra  la  data  in  cui veniva resa la fals
dichiarazione  e  quella  in cui della stessa veniva data notizia nel
Casellario  informatico,  nella  maggior  parte  dei casi e' stato di
molti  mesi  o  addirittura  superiore  ad un anno e tale, quindi, da
vanificare   la   sanzione,   comunque  da  portare  ad  un  notevole
ridimensionamento  della  stessa.  E  tanto  e' avvenuto per il tempo
occorrente alle stazioni appaltanti:
    1)   per   individuare   i   soggetti   di   cui  controllare  le
dichiarazioni;
    2)  per eseguire il controllo delle stesse con gli adempimenti di
verifica  stabiliti  dall'art.  10  comma  1-quater,  della  legge n.
109/1994  e  s. m. o previsti dall'art. 43 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 e s. m.;
    3)  per  effettuare  le  segnalazioni  all'Autorita', nonche' per
l'annotazione   da   parte  della  stessa  del  dato  nel  Casellario
informatico.
  Veniva  in  evidenza, inoltre, che risultati ancora piu' distorsivi
si verificavano facendo retroagire l'effetto sanzionatorio, una volta
inserito il dato nel Casellario informatico, alla data di commissione
del  fatto;  e  cio'  in  considerazione  della  necessita'  di farne
conseguire  l'invalidita' di contratti nelle more aggiudicati o per i
quali vi era gia' stata la consegna dei lavori. In sostanza, e' stata
riscontrata l'irrealizzabilita' del principale presupposto necessario
al   buon   funzionamento   dell'adottata  soluzione  interpretativa,
costituito  dal  non  eccessivo sfasamento tra la data di commissione
del  fatto  illecito  e  della  sua  pubblicizzazione  nel Casellario
informatico.
  Dal  che  la  ritenuta  necessita' da parte dell'Autorita' - e come
gia'  in  precedenza anticipato - di un ripensamento della questione,
in  ragione  anche  di  una  pronunzia  del  Consiglio  di  Stato nel
frattempo  intervenuta,  la  quale,  sia  pure  in sede cautelare, e'
sembrata  offrire  una  chiave di lettura della norma comportante una
sua  interpretazione  sistematicamente piu' corretta, e comunque piu'
rispondente  alle comuni esigenze di certezza dei dati che e' propria
dell'intero  sistema: il supremo Consesso di giustizia amministrativa
nella   pronunzia   indicata   testualmente   rilevava   che,  quanto
all'esigenza di garantire l'effettivita' della sanzione di esclusione
da  tutte  le  gare in caso di dichiarazioni mendaci sui requisiti di
ammissione, deve osservarsi che il periodo di sospensione per effetto
del  provvedimento  cautelare  non  va in riduzione, in caso di esito
negativo   dell'impugnativa,  del  periodo  di  durata  della  misura
sanzionatoria  (Cons.  Stato. sez. VI, ordinanza n. 1448/04). Secondo
il  Consiglio  di  Stato,  pertanto, l'interdizione per un anno dalle
gare  nel  caso  di  false  dichiarazioni  deve  essere  in ogni caso
effettiva; per cui i tempi del processo, ove vi sia esito sfavorevole
per  l'interessato,  non vanno in decurtazione del periodo indicato e
non  possono  valere  al  ridimensionamento della sanzione. Lo stesso
ragionamento   puo'   essere  fatto  per  l'attivita'  amministrativa
occorrente   ai   fini   dell'accertamento   della   falsita'   della
dichiarazione  resa  ed  alla  annotazione della relativa notizia nel
Casellario  informatico;  il tempo occorrente allo scopo di accertare
l'avvenuta  falsificazione  della  dichiarazione  e di annotare detta
notizia   nel   Casellario  anzidetto  non  puo'  ridurre  la  durata
dell'interdizione  e,  quindi, va detratto dal relativo periodo di un
anno.
  Di  modo  che  piu'  aderente  alle  esigenze del sistema sembra la
soluzione   sottesa   all'ordinanza   del   Tribunale  amministrativo
regionale  del  Piemonte  (n. 356, del 20 marzo 2003), secondo cui la
decorrenza  della sanzione non puo' che coincidere con la data in cui
la falsa dichiarazione venga accertata e resa pubblica dall'Autorita'
di  vigilanza;  che', diversamente argomentando, l'efficacia concreta
della  stessa finirebbe con l'essere legata unicamente ad un elemento
assolutamente accidentale, cioe' la tempestivita' della comunicazione
eseguita  dall'amministrazione  appaltante  della falsa dichiarazione
resa  dall'impresa interessata, fino ad essere, nei casi estremi, del
tutto   obliterata.   A   cio'   si   aggiunge   che  tale  soluzione
interpretativa  non  pregiudica  gli  interessi delle imprese, che si
riteneva  inizialmente  di dover salvaguardare, stante l'indifferenza
per  le  stesse della decorrenza dell'anno di interdizione, che, come
ritenuto  dal  Consiglio  di  Stato,  deve  essere comunque intero ed
effettivo;  ed  anzi procura anche alle imprese il vantaggio di avere
certezza del periodo di preclusione alla partecipazione alle gare.
  Sulla base delle considerazioni svolte, si e' dell'avviso:
    a) che  i requisiti la cui falsa dichiarazione comporta l'effetto
interdittivo  di  cui  all'art.  75  del decreto del Presidente della
Repubblica  21 dicembre  1999,  n.  554  e  s.m.  sono  anche  quelli
soggettivi di affidabilita' morale e professionale del concorrente;
    b) di  confermare  che  -  nel  caso  in cui l'impresa abbia reso
dichiarazioni  non veritiere in sede di partecipazione ad una gara di
appalto  o  in sede di rilascio dell'attestazione di qualificazione -
il  divieto - previsto dall'art. 17, comma 1, lettera m), del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  25 gennaio  2000, n. 34 e s.m. in
merito  al  rilascio  dell'attestazione di qualificazione, nonche' in
merito   al   considerare  positiva  l'effettuazione  della  verifica
triennale  -  e'  pari ad un anno e decorre dalla data di inserimento
nel   casellario   informatico   dell'informazione   in  ordine  alle
dichiarazioni non veritiere rese dall'impresa;
    c) che  il periodo di un anno in ordine al divieto di partecipare
alle  gare  e di stipulare i contratti - previsto dall'art. 75, comma
1,   lettera   h),   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
21 dicembre  1999,  n.  554  e  s.m.  per le imprese che abbiano reso
dichiarazioni non veritiere in occasione di una partecipazione ad una
gara di appalto - decorre dalla data di inserimento dell'informazione
nel casellario informatico delle imprese;
    d) che  le stazioni appaltanti, al fine di rendere l'attivita' di
inserimento  delle  informazioni  nel  casellario  informatico  delle
imprese  rapida  e  precisa,  possono utilizzare gli allegati modelli
(allegato  A se l'annotazione riguarda la fase di partecipazione alla
gara  e  l'allegato B se l'annotazione riguarda la fase di esecuzione
dei lavori);
    e) che resta confermato che i responsabili del procedimento, dopo
avere  escluso  i  concorrenti  per  la mancata comprova dei previsti
requisiti,  devono,  entro  dieci  giorni,  provvedere  ad informarne
l'Autorita'  che, a sua volta, procedera' nei tempi tecnici necessari
all'annotazione dell'informazione nel Casellario informatico.
      Roma, 2 marzo 2005
                                        Il presidente: Rossi Brigante