IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  9,  comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce  al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere   o   differire   con  proprio  decreto,  il  termine  per
l'adempimento  degli  obblighi  tributari  a  favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia e delle
finanze  e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministri
del tesoro e delle finanze;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 ottobre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza  nel  territorio della provincia di Catania, in conseguenza
dei   gravi   fenomeni   eruttivi  connessi  all'attivita'  vulcanica
dell'Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area;
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2002, n. 245,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286,
con  il  quale e' stato previsto che, a seguito dei suddetti fenomeni
eruttivi  e sismici, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 9,
comma  2,  della  legge  n.  212  del 2000 sono sospesi i termini per
l'adempimento degli obblighi di natura tributaria;
  Visto  il  proprio  decreto  del 14 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  270  del 18 novembre 2002, con il quale sono
stati  sospesi  i  termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti
tributari,  aventi  scadenza  nel  periodo  dal  29 ottobre  2002  al
31 marzo  2003,  a  favore  dei soggetti residenti ovvero aventi sede
legale  od operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei comuni della
provincia  di  Catania,  interessati  direttamente  dall'eruzione del
vulcano Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero;
  Visto   l'art.  10,  comma  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  n. 3315 del 2 ottobre 2003, con il quale e'
stato  differito  al  31 marzo  2004  il suddetto termine di scadenza
della sospensione;
  Visto   l'art.  4,  comma  2,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3354 del 7 maggio 2004, con il quale e'
stato ulteriormente differito al 31 marzo 2005 il termine di scadenza
dalla sospensione;
  Visto  il  comma  3  del predetto art. 4 dell'ordinanza n. 3354 del
2004,   con  il  quale  e'  stato  previsto,  tra  l'altro,  che  gli
adempimenti  ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della
sospensione   sono   effettuati   dal   primo aprile   2005  mediante
rateizzazione   pari  ad  otto  volte  il  periodo  di  durata  della
sospensione;
  Considerato  che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  4 marzo 2005, e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005,
lo  stato  di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi
all'attivita'  vulcanica  dell'Etna nel territorio della provincia di
Catania   ed   agli  eventi  sismici  concernenti  la  medesima  area
verificatisi nel mese di ottobre 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  di scadenza della sospensione dei termini relativi
agli  adempimenti  ed  ai  versamenti tributari a favore dei soggetti
indicati con il proprio decreto del 14 novembre 2002, e' differito al
15 dicembre 2005.
  2.   I   versamenti   tributari  non  eseguiti  per  effetto  della
sospensione,  che decorre dal 29 ottobre 2002 fino alla suddetta data
del  15 dicembre  2005,  sono  effettuati in unica soluzione entro il
16 dicembre  2005,  ovvero,  a  decorrere da tale ultima data e senza
aggravio  di  sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione mensile
pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione.
  3.  Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti
per   effetto  della  sospensione,  sono  effettuati  entro  il  mese
di gennaio 2006.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 17 maggio 2005

                                              Il Ministro: Siniscalco